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Vittima di Cyberbullismo ? Ecco tutti gli articoli che ti possono aiutare

Vittima di Cyberbullismo ? Ecco tutti gli articoli che ti possono aiutare
Scritto da gestore

Il cyberbullismo, secondo l’articolo 1 dellaย legge numero 71ย del 29 maggio del 2017 viene definito come โ€œQualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto dโ€™identitร , alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata perย via telematicaโ€œ.

In questo articolo suggeriamo alcune letture sull’argomento.

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Iniziamo la rassegna degli articoli consigliandovi la lettura del testo di Gianluca Dotti su wired dal titolo : “Cosa fare se sei vittima di cyberbullismo” [ click qui per la lettura completa ]

Tutte le cose che si possono fare
โ€œLa legge sul cyberbullismo dร  degliย strumenti giuridiciย a una serie di soggetti, dallaย famiglia alla scuola fino alle associazioniโ€œ, spiega Monte:ย โ€œLa novitร  principale รจ la possibilitร  di chiedere al provider lโ€™oscuramento dei contenuti che rappresentano cyberbullismo. E in piรน, se il provider non provvede allโ€™eliminazioneย entro 24 oreย dalla richiesta, ci si puรฒ appellare alย Garanteย per la protezione dei dati personali, che peraltro ha creatoย un canale preferenzialeย dedicato proprio alla segnalazione e ai reclami in materia di cyberbullismoโ€.

Laย rimozioneย dei contenuti non รจ perรฒ lโ€™unica via, nรฉ รจ detto che sia sempre la migliore. Tra le possibilitร  cโ€™รจ anche quella di sporgereย denuncia, oppure di chiedere lโ€™ammonimento al questore. Semplificando, quando viene richiesto lโ€™ammonimento da parte della vittima o dalla famiglia, il minore-bullo viene convocato per una sorta di โ€œramanzinaโ€. Viene quindi emesso un provvedimento da parte dellโ€™autoritร , in cui si dร  laย prevalenza alla finalitร  educativa: vengono infatti fornite indicazioni specifiche sul tipo di condotta posta in essere, stigmatizzando il disvalore di certi comportamenti e gli effetti negativi prodotti sulla vittima.

รˆ perรฒ possibile farne richiesta solo se sono soddisfatte una serie di condizioni: il minore che ha compiuto lโ€™atto di cyberbullismo deve avereย tra i 14 e i 18 anniย (se ne ha meno non รจ imputabile nรฉย perseguibile, perchรฉ considerato troppo giovane e immaturo) e non deve essere stata sporta denuncia. Se si procede per questa strada, il bullo puรฒ essere convocato dal questore, e in questo caso viene coinvolta ancheย la sua famiglia.

โ€œLa scelta piรน giusta dipende dallโ€™inquadramento del casoโ€, continua Monte: โ€œSe si รจ vittima di una baby gang รจ difficile che la via dellโ€™ammonimento possa essere efficace, e spesso gli interessati nemmeno si presentano dal questore, mentre in altri contesti la convocazione puรฒ essere sufficiente da sola a far interrompere le azioni di cyberbullismoโ€œ. Insomma, a volte la tattica dello โ€œspaventareโ€ puรฒ dare buoni frutti, altre no.

Proprio perchรฉ orientarsi puรฒ essere complicato, unโ€™ulteriore possibilitร  che puรฒ rivelarsi molto utile รจ quella diย chiedere una mano. Forze dellโ€™ordine comeย Carabinieri, Polizia e Polizia postale, associazioni, centri anti-violenza, sportelli gestiti dallโ€™ordine degli avvocati, istituzioni, help line, centri dโ€™ascolto: i canali esistenti sono numerosissimi, con persone competenti disponibili a dare consigli.

โ€œCosรฌ come dalla rete possono nascere i problemi legati al cyberbullismo, la rete puรฒ essere anche la risposta: unaย ricerca onlineย permette di trovare chi puรฒ dare un aiuto, anche se a volte questi enti sono un poโ€™ nascosti e non semplicissimi da trovare. Ascoltare il consiglio degli esperti puรฒ essere utile anche perchรฉ spesso subentranoย dinamiche psicologicheย che complicano il tuttoโ€, aggiunge Monte.ย โ€œPer esempio, a volte capita che si chieda in tutta fretta lโ€™oscuramento dei contenuti, salvo poi accorgersi che si sonoย distrutte le proveย del reato di cui si รจ vittima. Oppure si affronta la situazione facendosi prendere dallโ€™emotivitร , senza nemmeno rendersi conto di quando gli episodi spiacevoli che accadono online stiano sfociando davvero nel cyberbullismoโ€.


Cโ€™รจ una normativa a cui riferirsi in tale contesto? Il nostro ordinamento che tutele offre rispetto al tema del rapporto tra minorenni e web?

Sicuramente, un ruolo determinante รจ ricoperto dalle indicazioni che lโ€™Unione Europea fornisce su queste tematiche innovative. Il faro con cui orientarsi in materia di privacy รจ rappresentato dal Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679. In particolare, lโ€™art. 8 contiene specifiche previsioni relative alle โ€œCondizioni applicabili al consenso dei minorenni in relazione ai servizi della societร  dellโ€™informazioneโ€.ย  Infatti il cd. GDPR ha introdotto il โ€œconsenso digitaleโ€, applicato alla fornitura di servizi online per ragazzi under 18. Questo, infatti, sarร  lecito solo laddove il minorenne abbia almeno 16 anni. Nel caso in cui lโ€™interessato abbia unโ€™etร  inferiore, il trattamento viene considerato lecito โ€œsoltanto se e nella misura in cui tale consenso รจ prestato o autorizzato dal titolare della responsabilitร  genitorialeโ€. Tuttavia, รจ prevista anche una deroga al limite minimo di 16 anni, per cui gli Stati membri possono stabilire per legge unโ€™etร  inferiore a tali fini purchรฉ non inferiore ai 13 anni. Nellโ€™attuare il GDPR, il legislatore italiano ha stabilito che il limite di etร  per il consenso non potrร  essere inferiore ai 14 anni. Per quanto riguarda il cyberbullismo, nel nostro ordinamento รจ intervenuta la Legge n. 71/2017, attualmente oggetto di discussione in senato per inserire maggiori meccanismi di protezione. Tale norma si pone lโ€™obiettivo di contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni. ย A tal fine รจ stato previsto che il minore ultraquattordicenne sia stato vittima di cyberbullismo puรฒ inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrร  provveduto, l’interessato puรฒ rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverร  i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione da inviare a:cyberbullismo@gpdp.it [ fonte https://www.ilmattinodifoggia.i ]


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