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Diffamazione Online : rimozione, identificazione, denuncia

Risolvi il problema della Diffamazione Online

Rimuovere i contenuti, identificare il colpevole e procedere con una denuncia con il supporto del nostro servizio informatico legale contro la diffamazione online

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vittima di diffamazione online : rispondi alle domande per risolvere
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Requisiti del reato di diffamazione online

  1. assenza dell’offeso (se è presente sussisterà il reato di ingiuria)
  2. offesa all’altrui reputazione
  3. La persona diffamata non deve essere necessariamente indicata nominativamente ma tuttavia deve essere individuabile agevolmente e con certezza. In sostanza è sufficiente che l’offeso possa essere individuato per esclusione, o in via deduttiva.
  4. comunicazione a più persone. Non sussiste quindi il reato di diffamazione nella lesione della reputazione comunicata ad una persona solamente, pur potendo essere ciò sufficiente per richiedere il risarcimento del danno in via civile. Con riguardo alla diffamazione a mezzo Internet la sussistenza della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo, consumando pertanto il reato di diffamazione online.

Differenze tra diffamazione, calunnia ed ingiuria

La calunnia consiste nell’incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti l’autorità giudiziaria.

La diffamazione è l’offesa pronunciata in assenza della vittima davanti a più persone (almeno due). 

L’ingiuria è invece rivolta direttamente alla vittima, in un colloquio a due, a prescindere dal fatto che ad assistere possano essere anche altre persone. L’ingiuria si commette se si offende l’onore o il decoro di una persona. Con la recente depenalizzazione dal codice penale l’ingiuria viene trasformata in un illecito civile (ll Governo ha depenalizzato il reato di ingiuria con il D.Lgs. n. 7 del 2016). Quindi non costituisce più un reato mandare un messaggio offensivo tramite sms, chat, whatsapp o email ad una persona se non ci sono altri soggetti in copia. Si può richiedere comunque un atto di citazione notificato dal proprio avvocato alla persona autrice dell’offesa e una volta dimostrata la prova ( con copia autentica ) il giudice può condannare il colpevole con una sanzione da 200 a 12 mila euro, senza conseguenze sulla fedina penale.

La Corte di Cassazione, Sez. 5 Penale, con la sentenza n. 13252 dell’8 aprile 2021 distingue tra i reati di ingiuria e diffamazione online nelle riunioni on line, chiarendo che: 

  • se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche  l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato); 
  • laddove, invece, vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorrono i presupposti della diffamazione.

Con sentenza n. 44662/2021 del 2 dicembre, la Corte di Cassazione fissa il discrimine tra l’ingiuria e la diffamazione online via social network. L’offesa su Facebook in una chat non è reato se l’insultato è online poiché resta fermo il criterio discretivo della “presenza”, anche se “virtuale”, dell’offeso. L’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altri persone, nella vita reale come in quella virtuale e nella sentenza si parla della conversazione via chat avvenuta tramite bacheca Facebook. Quindi, rimane consolidato il criterio della “presenza”, seppur “virtuale”, dell’offeso. Alla luce della sentenza, volendo riformulare : l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione; l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

Il termine social Network. Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico. La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha, quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola, conosciuta come numero di Dunbar, secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri. Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla “regola dei 150”, considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una “mappa” consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti.

Le strade da percorrere in caso di diffamazione online:

  1. Voglio unicamente eliminare il contenuto, senza risarcimento nè identificazione
  2. Voglio identificare l’autore del reato di diffamazione online
  3. Voglio fare una denuncia, identificare l’autore della diffamazione online e qualora fosse possibile anche ottenere un risarcimento danni

Le pene previste per la diffamazione online a mezzo internet sono la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ad euro 516 .
In caso di condanna il diffamatore dovrà pagare:

  • il legale della parte civile;
  • il proprio legale
  • il risarcimento dei danni provocati alla parte lesa.

Potete richiedere una ANALSI GRATUITA DELLA DIFFAMAZIONE ONLINE RICEVUTA con un [ click qui ]

Per chi non ha avesse tempo di leggere tutti i contenuti in questa pagina riassumiamo i passaggi che verranno svolti, per rispondere alla vostra scelta, in merito ai due punti sopra elencati :

1) RIMOZIONE DEI CONTENUTI DELLA DIFFAMAZIONE ONLINE

I contenuti da rimuovere a chi sono visibili ?

  • I contenuti sono visibili a tutti pubblicamente
  • Contenuti visibili solo privatamente ad un gruppo chiuso o con accesso dopo registrazione

Se i contenuti sono pubblicamente visibili a tutti :

Se i contenuti sono visibili solo privatamente :

La rimozione veloce dei contenuti della diffamazione online passa attraverso il contatto da parte del nostro studio del proprietario, fornitore dei servizi internet o social network ove la diffamazione è stata pubblicata nel tentativo di richiederne la rimozione. Il contatto avverrà secondo i canali ufficiali a disposizione di ogni servizio. Se interessati chiedeteci un preventivo specifico indicando le eventuali modalità di contatto già utilizzate e le risposte ricevute. Se il messaggio viene inviato senza aver eseguito prima la copia autentica della pagina web contenente la diffamazione online è sicuramente meno efficace. L’invio della richiesta con copia autentica è sicuramente più autorevole poiché mostra l’intenzione di perseguire legalmente la violazione qualora non vi sia collaborazione e quindi cancellazione del materiale indicato e vi tutela inoltre se quest’ultimo venisse modificato o rimosso permettendovi di provare legalmente quanto era stato stato pubblicato. Se la strada appena indicata non porta a risultati si procede con l’azione intimidatoria nei confronti di chi ha inserito il contenuto diffamatorio, attraverso una diffida legale online ( click qui per approfondire ) a mezzo email, pec, whatsapp o se non si hanno i dati personali con un testo da pubblicare in risposta al commento, testo che vi prepareremo con cura per tutelare il vostro buon nome. In questo caso specifico si parla di “diffide successive” e non di “diffide preventive”, poichè riguardano eventi lesivi già avvenuti con “obbligo di fare”. Lo scopo della diffida infatti, è quello di sollecitare il destinatario a compiere o non compiere ciò che gli si chiede, dandogli “un’ultima possibilità” prima di ricorrere al giudice con una causa legale e dimostrare in sede di giudizio di aver esplicitato alla controparte, in modo chiaro, le proprie richieste.

2) VOGLIO IDENTIFICARE L’AUTORE DEL REATO DI DIFFAMAZIONE ONLINE

Se vuoi identificare l’autore della diffamazione online : Voglio identificare qualcuno : la guida definitiva per stabilire l’identità di un persona su internet [ click qui ] 

3) VOGLIO PRESENTARE UNA DENUNCIA, IDENTIFICARE L’AUTORE DEL REATO DI DIFFAMAZIONE ONLINE E SE POSSIBILE OTTENERE ANCHE UN RISARCIMENTO DANNI

La diffamazione online è punibile attraverso denuncia che deve essere effettuata entro 3 mesi dalla pubblicazione e la parte offesa ha la facoltà di costituirsi parte civile sino alla data della prima udienza al fine di ottenere un risarcimento del danno subito o, in alternativa, può chiedere un risarcimento sia del danno non patrimoniale (biologico, morale soggettivo ed esistenziale) sia del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante ed eventuali spese per contenere gli effetti della diffamazione) con un’azione davanti al giudice civile, senza bisogno di presentare querela ed evitare così l’azione penale.

Esistono dei criteri orientativi per determinare in maniera equitativa il risarcimento danni, ecco alcuni parametri :

  • notorietà del diffamante e ruolo istituzionale o professionale del diffamato;
  • natura, intensità e reiterazione della condotta diffamatoria e le sue conseguenze sulla vita quotidiana ed attività professionale del diffamato;
  • il mezzo con cui è stata diffusa l’offesa e la sua collocazione;
  • la diffusione e la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatoria;
  • eventuali reputazioni già compromesse o limitata riconoscibilità della persona offesa;
  • eventuali rettifiche o dichiarazioni correttive da parte del soggetto diffamato.

Se non siete in grado di comprendere se il contenuto diffamatorio è realmente lesivo, tale per cui è possibile ottenere un risarcimento, potete contattarci per una valutazione gratuita. Vi informiamo che il nostro studio si avvale di un supporto legale qualora non abbiate un vostro avvocato di fiducia. I costi verranno definiti qualora richiesti. Per procedere legalmente vi ricordiamo l’importanza di allegare alla denuncia la copia autentica dei contenuti diffamatori. Se il contenuto viene modificato o rimosso in corso di denuncia non avrete alcuna possibilità di provare quanto era stato scritto senza aver richiesto una copia autentica pagina web [ click qui ] .

Se siete già stati vittime di altre recensioni negative vi preghiamo di comunicarcelo. In tal caso sarebbe opportuno farci effettuare un’analisi completa della reputazione onde evitare che la nostra azione sia limitata all’episodio che ci indicherete lasciando sul web molte altre informazioni che ledono la vostra persona o attività lavorativa.

Un click sopra l’immagine qui sotto per aprire la nostra infografica dedicata alla diffamazione online o reato di diffamazione su internet :

denuncia per diffamazione su internet

DENUNCIA VIA WEB : E’ POSSIBILE FARE UNA DENUNCIA ONLINE PER EVITARE LE FILE PRESSO CARABINIERI O POLIZIA POSTALE?

Purtroppo non esiste un servizio “denuncia via web” per perseguire il reato di diffamazione online, simile a quello che le forze dell’ordine offrono già per :

Se dovete presentare una denuncia per diffamazione online POTETE COMUNQUE ACCELERARE LE PROCEDURE grazie al Servizio offerto da Informatica in Azienda.

I passaggi da effettuare sono i seguenti :

UNO SCREENSHOT O UNA STAMPA DI UNA PAGINA WEB NON SONO UNA PROVA INFORMATICA CON VALORE LEGALE DA PRESENTARE IN UNA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE ONLINE: OCCORRE UNA COPIA AUTENTICA

Molte persone credono che sia sufficiente una stampa di una pagina web o di un commento sui social per acquisire una prova informatica con valore legale, da allegare ad una denuncia per diffamazione online. Procedere in questo modo, al contrario, non ha alcun valore legale poichè non è possibile garantire l’origine del documento e la controparte può disconoscerne la validità del reato di diffamazione online, sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ. Potete approfondire : uno screenshot non ha valore legale [ con un click qui ]

Circostanze aggravanti nel reato di diffamazione online:

  1. quando vi è stata attribuzione di un fatto determinato e non generico.
  2. quando l’offesa è stata arrecata a mezzo di stampa, pubblicità, o atto pubblico essendo ovvio che tali mezzi di propagazione delle notizie amplificano notevolmente il messaggio diffamatorio. La prevalente giurisprudenza equipara i social network ad un mezzo di pubblicità, riconoscendo quindi la diffamazione nella forma aggravata quando “il messaggio viene inoltrato a destinatari molteplici e diversi, per esempio attraverso la funzione di inoltro o a gruppi di Whatsapp, su Twitter o Facebook […]” (Cass. pen., V sez., n. 7904/19; Cass. pen. sez. V, 13/07/2015, n. 8328; Tribunale Pescara, 05/03/2018, n. 652);
  3. quando l’offesa è stata arrecata ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio.
  4. quando l’offesa ha finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso

Cause di esclusione del reato per diffamazione online:

  1. diritto di cronaca giudiziaria ( raccontare accadimenti reali tramite mezzi di comunicazione di massa. Il giornalista ha l’obbligo di controllare l’attendibilità delle sue fonti informative e di accertare la verità del fatto pubblicato, essendo altrimenti responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione, salvo che non provi la sua buona fede ai sensi dell’art. 59 c.p.)
  2. diritto di critica (osservando la verità oggettiva dei fatti dichiarati, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, la continenza espressiva ed inoltre deve essere accompagnato da una congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull’onore o sulla reputazione (Cass. civ., sez. III, 11/01/2005, n. 379)
  3. provocazione subita dal presunto diffamatore ( l’art. 599 del c.p. scrive a tal riguardo “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso” )
  4. in forza del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., qualora le offese in questione erano necessarie ai fini della difesa in un giudizio ordinario o amministrativo.

Requisiti del reato di diffamazione online tramite email e chat:

  1. il reato di diffamazione si compie con almeno tre soggetti: chi parla e due che ascoltano. Si ha ugualmente diffamazione se la comunicazione con più persone avviene in momenti diversi e non contestualmente.
  2. Nel caso delle email, si parla di diffamazione online se una persona X scrive ad un’altra persona Y parlando male di Z e abbia inserito in copia almeno altre due persone A + B ma solo a condizione che A e B abbiano scaricato e letto il messaggio, per cui se X dovesse dimostrare che A e B non hanno ancora letto il messaggio, il reato non si consuma. Occorre quindi una prova dell’effettivo recapito del messaggio incriminato. Il nostro studio di informatica forense “Informatica in Azienda” è in grado di fornivi questa prova se richiesto tramite l’analisi forense dei dispositivi di A e B o la copia autentica del messaggio incriminato presente sulla webmail di A e B. Non si parla di diffamazione se X scrive a Y e se Y risponde al messaggio offendendo Z senza essere a conoscenza del fatto che vi erano altre persone in copia nascosta.
  3. Nel caso della Chat, come ad esempio WhatsApp, si parla di diffamazione online se una persona X parla male di Z in un gruppo chiuso, nel quale Z non è presente. Se X cancella subito il messaggio e nessuno ha letto la comunicazione o solo una persona A ha letto la comunicazione non si parla di diffamazione. Se X cancella subito il messaggio ma lo hanno già letto due persone A + B allora è diffamazione. Il nostro studio di informatica forense “Informatica in Azienda” è in grado di fornire a Z la prova con valore legale della diffamazione effettuando la copia autentica del messaggio letto da A e B. Copia che, nel caso di WhatsApp può essere effettuata anche da remoto senza inviare il dispositivo al nostro laboratorio accedendo alla versione web di WhatsApp di A e B.

Potete richiedere una VALUTAZIONE GRATUITA DELLA DIFFAMAZIONE ONLINE RICEVUTA compilando il nostro modulo con un [ click qui ]

Reato di diffamazione online e responsabilità penale di un gestore di un sito internet o di un blog e del provider per i contenuti diffamatori pubblicati da altri

La corte di Cass. pen., sez. V, 08/11/2018, n. 12546 ha stabilito che il blogger o il gestore di un sito può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati da terzi sul suo diario o pagine web quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente. Ecco perchè è importante inviare una diffida legale all’indirizzo di registrazione del dominio preferibilmente tramite pec o al cellulare indicato sul sito se collegato a whatsapp [ leggi diffida legale online ]

Ed ancora : “risponde il blogger che non si attivi per rimuovere il contenuto della diffamazione online, e ciò a prescindere dal fatto se il commento sia del titolare del sito o di terzi”. E’ quanto ha affermato la V Sezione penale della  Suprema Corte di Cassazione in una sentenza a febbraio del 2021.

Sussiste anche la responsabilità concorrente del “provider”, ancorchè quest’ultimo si sia limitato semplicemente ad ospitare sui propri “server” il contenuto delle pagine “web” predisposti dal cliente, ai sensi dell’art. 18 l. n. 675 del 1996, che estende la regola di cui all’art. 2050 c.c. a colui che tratta dati personali (Trib. Napoli 08-07-2002 V.L. c. T.V. e altri; FONTI Giur. napoletana, 2002, 427). Anche in questo caso possiamo inviare una diffida legale all’indirizzo email del provider o al suo fax, facendo le opportune ricerche sui database internazionali [ leggi diffida legale online ]

In tal senso si è espressa anche la sentenza del 9 marzo 2017 (sul caso Pihl vs. Svezia) della Corte Europea dei Diritti Umani, così chiarendo i limiti della responsabilità dei gestori di siti e blog per i commenti degli utenti che abbiano contenuto diffamatorio. La Corte europea ha quindi escluso la possibilità di ritenere automaticamente responsabile il gestore del sito per qualsiasi commento scritto da un utente, sempre che, una volta a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente ed efficacemente adoperato per rimuoverlo. Al contrario il blogger può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente online e sia quindi corresponsabile di un reato di diffamazione online.

Diffamazione online sui social : è vero che se manca l’indirizzo IP dell’imputato non vi è condanna?

Falso. Scopri cosa afferma la cassazione : l’assenza dell’indirizzo Ip collegato al profilo social su cui è pubblicato il post incriminato non è necessario per poter giungere a una sentenza di condanna [ approfondisci ]

Licenziamento per il reato di diffamazione online: lecito o illecito?

Condizioni per il licenziamento legittimo in caso di diffamazione online :

  1. Quando la critica, espressa in post sui social, palesa evidente disprezzo verso l’azienda, gli amministratori, rappresentanti e potenziali partner di questa, va oltre, valicando il confine, fino alla diffamazione. (Tribunale di Busto Arsizio sentenza n.62 del 19 febbraio 2018)
  2. Quando attraverso il post sui social si ingiuria il datore di lavoro, menzionando nome e cognome. Il licenziamento è giustificato dalla perdita del rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, indispensabile per la prosecuzione del rapporto datoriale. (Tribunale di Napoli n. 8761 del 15 Dicembre 2017)
  3. Diffamazione online dei colleghi. Il dipendente che posta sui social frasi diffamatorie nei confronti dei colleghi. (Tribunale di Milano, decreto 27552 del 29 luglio 2013)

Condizioni per il licenziamento NON giustificato in caso di diffamazione online :

  1. La condotta del dipendente che mette in cattiva luce l’azienda o i colleghi sui social, deve essere contestata nell’immediato, diversamente non giustifica il licenziamento per il reato di diffamazione online (Tribunale di Larino, sentenza n.1282 4 agosto 2016)
  2. E’ illegittimo licenziare il dipendente che commenta negativamente sui social, l’articolo che parla della propria azienda datrice, se il commento è strutturato in maniera generica e non specifico tale per cui non sussiste il reato di diffamazione online. (Tribunale di Parma, sentenza 27 del 9 febbraio 2018)
  3. Le frasi scritte sui social dal dipendente sindacalista non possono essere valutate come quelle di un dipendente qualsiasi. Al sindacalista è riconosciuto il diritto di critica diverso o superiore rispetto agli altri dipendenti. (Tribunale di Milano, sentenza 3153 del 28 novembre 2017)

Diritto di satira e diritto di critica : quali sono i confini?

La Cassazione [Cass. sent. n. 5499 del 10.03.2014.] ha precisato che il diritto di satira non può eccedere arrivando a fare chiare allusioni nei confronti di soggetti determinati. Diversamente, scatta il reato di diffamazione online. La satira non deve essere la scusa per mettere a paragone i destinatari della satira stessa. La satira, in sostanza, è riproduzione ironica e non la cronaca di un fatto.

l limite della continenza nel diritto di critica è invece superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Ciò significa che il contesto nel quale si colloca la condotta può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, “ma non può in alcun modo scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale”. ( Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessi, Rv. 250174 ). Più precisamente possiamo dire che il diritto di critica (legittimo) deve essere esercitato con pertinenza e continenza al fine di non uscire dalla sfera del lecito. Ad esempio la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorchè essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta. Ne consegue che eventuali inesattezze marginali o secondarie possono considerarsi irrilevanti, ai fini dell’altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarsi rilievo e privi di valore informativo. Al fine di attribuire efficacia esimente all’esercizio del diritto alla cronaca, la verità della notizia e la fondatezza dell’opinione debbono essere valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate. Importante in materia è la sentenza Cassazione 23469 del 18/11/2016. In questo provvedimento la Suprema Corte pone dei limiti per l’azione giudiziaria, con riferimento al rispetto del diritto all’informazione. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie, il giornale non può essere oggetto di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca la diffusione, ferma restando l’eventuale tutela prevista in tema di protezione dei dati personali. Il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Cassazione penale sez. V, 18/01/2021, n.8898).

DIFFAMAZIONE ONLINE DA PARTE DI PROFILI FALSI : COSA FARE?

! NUOVO SERVIZIO PER LA SEGNALAZIONE E PROTEZIONE DAI PROFILI FALSI !

segnalazione profili falsi
segnalazione profili falsi

https://www.fakeisfaking.com/

Il problema dei profili falsi e delle azioni illegali di diffamazione online che vengono compiute nell’anonimato è molto serio e non sempre esistono servizi che possano realmente tutelare chi è vittima di questi sconosciuti senza scrupoli. Basta davvero poco per creare un profilo falso e fare una recensione su google non vera e diffamatoria, così come è sufficiente creare un profilo con un nome di fantasia per molestare o intimidire una persona sui social network. Molto più difficile, al contrario, ottenere giustizia con la rimozione dei contenuti inseriti di diffamazione online o l’eliminazione di tali account fraudolenti. Per questi motivi nasce il sito www.fakeisfaking.com ove i presunti profili finti vengono segnalati e perseguiti con una più efficace intimidazione fino ad una azione legale vera e propria sotto la supervisione di un team di esperti di informatica legale guidati dal Dott. Emanuel Celano dello studio “Informatica in Azienda” di bologna.

ESEMPI DI OFFESE SUL WEB e FRASI DIFFAMATORIE SANZIONABILI. Scopri quando le offese sui social sono o non sono perseguibili nel reato di diffamazione online

Molti clienti si rivolgono al nostro studio per perseguire come diffamatorie offese ricevute sui social che in realtà non hanno questa connotazione da un punto di vista legale, pur essendo intese da chi le riceve, come un vero insulto. Desideriamo quindi fare chiarezza su questo argomento che potete approfondire su questo articolo [ esempi di offese sul web che si leggono come reato di diffamazione online ]

IL CONTENUTO DIFFAMATORIO E’ STATO RIMOSSO … E ADESSO? E’ POSSIBILE RECUPERARLO E FORNIRNE PROVA PER UNA DENUNCIA?

Si. E’ possibile anche se non sempre garantito. Il nostro studio può effettuare per voi una ricerca negli archivi storici dei motori di ricerca ed individuare il contenuto di diffamazione online che stavate cercando e che è stato rimosso dalla fonte originaria.

Il nostro studio sarà lieto di eseguire questa ricerca per voi e perseguire chi ha compiuto il reato di diffamazione :

Contattateci

QUANTO TEMPO HO PER FARE UNA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE ONLINE?

Il tempo massimo per presentare una denuncia per diffamazione online è tre mesi dalla pubblicazione online.

Il nostro studio sarà lieto di offrirvi assistenza per tutti i casi di diffamazione online :

Contattateci

COME DIFENDERSI DA UNA MINACCIA DI DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE ONLINE?

Se ancora non è stata presentata la denuncia per diffamazione online contro di voi e vi stanno minacciando di procedere legalmente ecco alcuni consigli :

  • verificare che sussista realmente il reato di diffamazione online consultando la nostra pagina. Se comprendiamo che esiste una nostra corresponsabilità è sempre buona educazione chiedere scusa anche pubblicamente.
  • se si tratta di un contenuto online che possiamo rimuovere, allora procedere il prima possibile alla sua eliminazione. Se non potessimo più gestire la cancellazione è consigliato mandare un messaggio di richiesta al moderatore o proprietario del sito ed un messaggio privatamente alla persona offesa, chiedendo scusa e conservando tale missiva con la richiesta di rimozione come dimostrazione delle nostre intenzioni di riparare all’accaduto.
  • controllare l’eventuale presenza di screenshot, indicati da chi vi ha contattato senza competenze, come prova del reato di diffamazione online. Se sono trascorse poche ore è meno probabile che la persona offesa si sia già rivolta a studi di informatica forense come il nostro per richiedere una copia autentica della diffamazione [ click qui ]. Senza una copia autentica si perde completamente il valore della prova di diffamazione online ed è possibile abilmente disconoscerne il contenuto. Lo screenshot infatti non ha alcun valore probatorio. Quindi chiedete che vi sia prodotta la certificazione o copia autentica della pagina web contenente la diffamazione online.
  • se riceviamo una lettera da parte di un avvocato è sempre meglio consultare comunque un legale per fornire una risposta competente e tutelativa. 

Il nostro studio sarà lieto di offrirvi assistenza nei casi di diffamazione online se non avete ancora un legale :

Contattateci

METTERE UN LIKE O CONDIVIDERE UN POST DIFFAMATORIO E’ UN REATO PASSIBILE DI DENUNCIA?

Mentre mettere un like può non essere considerato un reato minore, inteso come volontà di confermare le motivazioni della diffamazione, mentre condividere un post diffamatorio significa invece essere correo della diffamazione stessa, quindi punibile dalla legge. Questo perchè volontariamente abbiamo condiviso, e quindi portato all’attenzione di un pubblico maggiore, il post incriminato.

DIFFAMAZIONE ONLINE A MEZZO STAMPA (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.)

Il reato di diffamazione online viene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti:
1. Rilevanza del fatto narrato: l’interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;
2. Verità dei fatti narrati o criticati: poichè la diffamazione online non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell’agente. Secondo l’orientamento più rigoroso il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell’intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l’orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l’interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un’intervista a prescindere dalla verità della stessa;
3. Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.

SCATTA IL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA TESTATA GIORNALISTACA IN CASO DI MANCATA RIMOZIONE PER UNA NOTIZIA NON AGGIORNATA

La Cassazione, nella recente sentenza n. 6116 del 1 marzo 2023, detta le regole per il risarcimento del danno in caso di mancata rimozione, da un giornale online, di una notizia non aggiornata relativa ad un procedimento penale. Il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito ad aggiornare o rimuovere l’informazione diventa incompleta è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).

FAKE NEWS e REATO DI DIFFAMAZIONE ONLINE

Non esistendo ancora una disciplina che regoli questo argomento specifico occorre applicare le stesse leggi già esistenti per i reati di diffamazione online, dopo aver valutato attentamente il contenuto e la finalità della notizia divulgata. Quindi, a seconda dei casi, l’autore di una fake news può essere accusato di diffamazione online, procurato allarme ( ex articolo 658 del Codice penale : “chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a 516 euro”), abuso della credulità popolare ( articolo 661 del Codice penale : “Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”), truffa ( Si tratta dei casi in cui la notizia falsa procura un ingiusto profitto e, contemporaneamente, danno per qualcuno: l’articolo da richiamare è il 640, che recita così: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032), distorsione del mercato per screditare i prodotti altrui ( articolo 501 del Codice penale ) ed anche concorrenza sleale ( articolo 2598 del Codice penale ), e punito con le sanzioni corrispondenti previste dalla legge. Chi commenta una fake news, condivide e favorisce in vari modi la diffusione della falsa notizia non è considerato colpevole se dimostra di non essere a conoscenza della finzione ; invece, al contrario, se lo ha fatto di proposito al solo fine di aiutare l’autore della fake news a diffondere le false informazioni allora verrà considerato corresponsabile del reato diffamazione online.

Determinare IL LUOGO GIURIDICO su internet in cui il reato di diffamazione online è stato consumato

Solo in caso di impossibilità di determinare il luogo in cui il reato di diffamazione online è stato consumato (ovvero di applicare la regola principale di cui all’art. 8 cod. proc. pen.), è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Orbene, è noto che per i reati di diffamazione commessi a mezzo internet sia normalmente impossibile stabilire il luogo del commesso reato. La diffamazione è reato di evento, sicché si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa ovvero, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Cicino ed altro, Rv. 23452801; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, Pm in proc. ignoti, 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Rv. 21774501; si vedano anche Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 25296401; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 24208501). Ovviamente non è sempre possibile l’individuazione del secondo soggetto che legge l’articolo diffamatorio (così integrando il requisito della comunicazione con due o più persone), giacché non è sufficiente la connessione al sito Internet che ospita il blog, dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l’effettiva percezione della comunicazione offensiva (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 24208501). Quindi, se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (l’ultima individuabile), è in quel luogo che si determina la competenza territoriale per il giudizio (Sez. 5, n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 26452101). Solo nel caso ciò non sia possibile, la competenza per territorio va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della ulteriore regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2739 del 21/12/2010, Confl. comp. in proc. Gennari, Rv. 24917901; Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Confl. comp. in proc. Pulina, Rv. 24997401). Una recente pronuncia ha affermato che il luogo del fatto deve individuarsi non nella allocazione fisica del server host, bensì laddove il soggetto, dotato di un hardware in grado di collegarsi con la rete, effettui l’accesso in remoto (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020). La Corte enuncia, di conseguenza, il seguente principio di diritto: “Nel reato diffamazione online commesso a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui al comma II dell’art. 9 cod. proc. pen., deve prevalere su quest’ultimo, cosicchè la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server”. Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell’art. 9, primo comma, cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell’azione (Sez. 5, sentenza n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521).