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DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
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DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.)

Il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti:
1. Rilevanza del fatto narrato: l’interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;
2. Verità dei fatti narrati o criticati: poichè la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell’agente. Secondo l’orientamento più rigoroso il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell’intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l’orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l’interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un’intervista a prescindere dalla verità della stessa;
3. Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.

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Come precisato dalla Cassazione (nella sentenza 4897/2016), per il legittimo esercizio del diritto di cronaca occorrono tre condizioni:

  1. la verità della notizia pubblicata;
  2. l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);
  3. la correttezza formale nella esposizione (c.d. continenza). In questo senso, vedasi anche Cass 04/07/1997 n° 41; Cass. 25/05/2000 n° 6877.

Diffamazione

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
3. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
4. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 595 c.p.
Esclusione della prova liberatoria
1. Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
2. Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
3. Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
4. Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell’art. 594, comma 1, ovvero dell’art. 595, comma 1.
Art. 596 c.p.
Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.
Art. 596-bis c.p.
Querela della persona offesa ed estinzione del reato
1. I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
2. Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
3. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.
Art. 597 c.p.
Ritorsione e provocazione
1. Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
Art. 599 c.p.
RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE E DELL’EDITORE (Artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis c.p.)
Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Art. 57 c.p.
Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Art. 57-bis c.p.
Stampa clandestina
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
Art. 58 c.p.
Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
1. Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza, o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
2. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l’editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
3. Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l’autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell’autore della pubblicazione.

Art. 58-bis c.p.

Quando la cronaca giudiziaria è lecita?

La cronaca giudiziaria è lecita quando diffonde la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive in quanto in tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti.

Esercizio del diritto di critica giornalistica.

Anche nella valutazione dell’esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Cass. 14 marzo 2016 n. 4897

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Diffamazione a mezzo internet: va accertato IP di provenienza del messaggio

“Ai fini della condanna per diffamazione a mezzo internet, è necessario che l’accusa provi di aver verificato l’indirizzo IP di provenienza della frase diffamatoria, nonché i cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, nella sentenza 05/02/2018 n. 5352, accogliendo il ricorso di una donna, condannata per il reato di cui all’art. 595, comma 3, del codice penale.

Difatti la Corte di appello aveva reputato riferibile all’imputata il messaggio postato sul social network sulla base dei seguenti indizi:

  • la provenienza da un profilo che riporta il suo nome e cognome.
  • la natura dell’argomento di discussione del forum (riguardante pretese di lavoratori del Comune), di interesse della ricorrente, essendo l’imputata sindacalista.
  • la circostanza che la stessa non avesse mai lamentato l’utilizzo abusivo da parte di altri del proprio nome e cognome, né avesse mai denunciato alcuno per furto di identità.

In Cassazione la ricorrente ha lamentato l’omessa verifica da parte dell’accusa dell’indirizzo IP di provenienza (codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, all’atto della connessione da una data postazione dal servizio telefonico, onde individuare il titolare della linea) della frase diffamatoria, così come la mancanza di una prova fornita attraverso i cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione.

SCATTA IL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA TESTATA GIORNALISTACA IN CASO DI MANCATA RIMOZIONE PER UNA NOTIZIA NON AGGIORNATA

La Cassazione, nella recente sentenza n. 6116 del 1 marzo 2023, detta le regole per il risarcimento del danno in caso di mancata rimozione, da un giornale online, di una notizia non aggiornata relativa ad un procedimento penale. Il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito ad aggiornare o rimuovere l’informazione diventa incompleta è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).