Diffamazione su facebook : come fare denuncia
Sei stato diffamato su Facebook ? Scopri come fare denuncia raccogliendo le prove con valore legale
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Le strade da percorrere in caso di diffamazione online sono due :
1) Se non ci interessa ottenere un risarcimento danni occorre concentrarsi sulla rimozione più veloce possibile dei contenuti diffamatori. Il nostro studio potrà aiutarvi nelle procedure di cancellazione delle offese o recensioni negative che avete ricevuto.
2) Se miriamo ad ottenere un risarcimento economico per la diffamazione ricevuta allora è essenziale documentare le prove con valore probatorio.
Le pene previste per la diffamazione a mezzo internet sono la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ad euro 516 .
In caso di condanna il diffamatore dovrà pagare:
- il legale della parte civile;
- il proprio legale
- il risarcimento dei danni provocati alla parte lesa.
1) ESSERE SICURI CHE SI TRATTI DI DIFFAMAZIONE
Per parlare di diffamazione, l’offesa deve essere rivolta a un soggetto determinato o determinabile (cioè ad esempio menzionando nome e cognome). Se si parla male di una persona senza far capire di chi si tratta non c’è reato. Il reato invece sussiste se si inseriscono riferimenti che consentano di risalire alla persona offesa anche se non è stata menzionata con nome e cognome (ad esempio con riferimenti ad un “nickname univoco” che possano renderla comunque identificabile).
POTETE RICHIEDERE AL NOSTRO STUDIO DI INFORMATICA LEGALE UNA VALUTAZIONE : Compila il modulo Diffamazioni online
Recentemente la Cassazione ( Cass. sent. n. 24431/2015 del 28.04.2015 e Cassazione Penale, Sez. V, 1 marzo 2016 ud. 13 luglio 2015, n. 8328 ) ha precisato che se si offende qualcuno tramite un post pubblicato sulla bacheca di Facebook, si riscontrano gli estremi del reato di diffamazione aggravata (Art. 595, 3° comma cod. pen.). Suddetta aggravante si giustifica per via della capacità di internet di coinvolgere e raggiungere molte persone, provocando quindi un danno diffuso e maggiore alla persona. La Cassazione precisa che il numero di amicizie su Facebook ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici. Pertanto, chi offende a mezzo Facebook rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a euro 516. E ciò vale anche se il profilo è “chiuso? alla stretta compagine dei propri contatti. Il querelante diffamato potrà ottenere il risarcimento dei danni economici e morali sofferti a seguito della diffamazione, costituendosi parte civile nel procedimento penale in questione.
2) NON INTRAPRENDERE AZIONI CHE PORTINO ALLA CANCELLAZIONE DEI CONTENUTI DIFFAMATORI PRIMA DI AVER RACCOLTO LE PROVE CON VALORE LEGALE
Facebook vi permette di segnalare persone / contenuti inappropriati tramite moduli e procedure ufficiali, anche se non vi sono garanzie che tali contenuti vengano rimossi e/ rimossi in tempi brevi. Il nostro consiglio è quello di non intraprendere subito azioni in tal senso, che portino alla cancellazione dei contenuti diffamatori, prima di aver raccolto le prove con valore legale e fatto delle indagini su chi sia realmente l’autore della diffamazione, se non ne siamo certi. Le pagine web che contengono i testi della diffamazione devono essere autenticate con valore legale [ click qui per conoscere il nostro servizio ]
3) RACCOGLIERE LE PROVE DELLA DIFFAMAZIONE CON VALORE LEGALE E INDAGARE SULL’AUTORE O SUGLI AUTORI DELLA DIFFAMAZIONE
Una raccolta delle prove di diffamazione non corretta può :
- evitare al diffamatore di essere identificato
- permettere al diffamatore di cancellare le prove prima che si arrivi in fase di giudizio
- consentire al diffamatore di attribuire ad altri l’azione di diffamazione ( ad esempio sostenendo la tesi del furto dell’account )
La raccolta delle prove consiste in tre momenti :
A) COPIA AUTENTICA DELLE PAGINE CONTENENTI LA DIFFAMAZIONE
Molte persone credono che sia sufficiente una stampa di una pagina web o di un commento sui social per acquisire una prova con valore legale, da allegare ad una denuncia per diffamazione. Procedere in questo modo, al contrario, non ha alcun valore legale poichè non è possibile garantire l’orgine del documento e la controparte può disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ.
La legge ha stabilito che la pubblicazione di immagini o scritti diffamatori in un sito web o sui social network, o la creazione di un sito web a contenuto diffamatorio è stata ricondotta alla fattispecie della diffamazione commessa “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità?, di cui all’articolo 595, comma 3 codice penale. Il reato di diffamazione a mezzo di sito web si consuma, inoltre, non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi? rispetto all’agente e alla persona offesa. Se il commento che si trova sui social network come facebook è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.; cfr. sentenza Cassazione penale n. 24431/15). Anche l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( C., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980).
Il nostro studio offre su richiesta un servizio di autenticazione con valore legale dei contenuti diffamatori disponibili su internet o sui social network e si avvale di uno studio legale suo partner, qualora necessario.
B) INDAGINE SULL’AUTORE O SUGLI AUTORI DELLA DIFFAMAZIONE
Un ulteriore punto, da pochi seguito e consigliato, ma di grande importanza è l’indagine sulla persona o sulle persone che hanno compiuto la diffamazione. Non sempre abbiamo la certezza che il profilo utilizzato per diffamare sia reale o riconducibile ad una persona.
Aggiungere ogni elemento utile all’identificazione della persona e delle persone che vi hanno diffamato significa ridurre i tempi di indagine alle autorità giudiziarie e garantirvi così un’udienza più veloce.
A titolo di esempio, possiamo aiutarvi nell’ottenere l’indirizzo email del profilo facebook utilizzato da colui o coloro che vi hanno diffamato e fare successivamente una ricerca investigativa informatica per avere più elementi probatori.
C) PROVE TESTIMONIALI
Può essere utile far ricorso alla prova testimoniale di altri utenti di Facebook o di amici e parenti che abbiano letto il post offensivo, facendo compilare ai testimoni una dichiarazione con un modulo preposto dal nostro studio. Questi verranno chiamati a deporre nell’ambito della causa penale o di quella civile per il risarcimento del danno.
4) PREPARARE IL MODULO DI DENUNCIA QUERELA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK
Il nostro Studio di Informatica Forense ha preparato un modello denuncia – querela per il reato di diffamazione su Facebook che può essere presentato alle forze dell’ordine.
Oltre alle vostre generalità e all’esposizione dei fatti, saranno indicati i nickname utilizzati dai diffamatori, unitamente al loro ID facebook personale, eventuali commenti degli utenti (per dimostrare l’incisività della diffamazione perpetrata a proprio danno) ed il numero di persone che si stima abbiano letto i contenuti diffamatori. Al modulo viene allegata infine la copia autentica delle pagine web con la nostra relazione.
5) SPORGERE DENUNCIA ALLE AUTORITA’
La querela va presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), ed è da consegnare alla più vicina stazione dei Carabinieri o presso la polizia postale o, ancora, presso la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo ove siete residenti.
6) SEGNALARE I CONTENUTI DIFFAMATORI A FACEBOOK
Dopo aver sporto denuncia vi aiuteremo a segnalare a Facebook i contenuti non appropriati tramite le modalità indicate dall’assistenza facebook tramite il loro modulo preposto per bloccare e segnalare l’utente che ha commesso la diffamazione e per richiedere la cancellazione dei contenuti.
Se i contenuti non dovessero essere rimossi velocemente contatteremo per voi la sede di facebook in irlanda o america. Sebbene Facebook abbia la sua sede legale in California, dispone di uffici anche in Europa. Scriveteci e vi aiuteremo a mettervi in contatto con facebook.
7) SALVAGUARDARE LA PROPRIA REPUTAZIONE
La reputazione è tutto. Sorgono allora queste domande :
In attesa dell’azione legale intrapresa è possibile fare qualcosa ?
Se non vi sono i presupporti per riconoscere un atto di diffamazione è possibile salvaguardare comunque la propria reputazione ?
Il mio nome nelle ricerche di google compare ai primi posti come associato ai siti che parlano male di me, cosa fare ?
Ebbene la risposta per ognuna delle domande sopra elencate è SI, possiamo AIUTARVI !
Se siete interessati ad una consulenza su questo argomento e ad una raccolta delle prove con valore giuridico potete contattarci.
Il nostro studio sarà lieto di assistervi :
IL CONTENUTO DIFFAMATORIO E’ STATO RIMOSSO : E’ POSSIBILE RECUPERARLO E FORNIRNE PROVA PER UNA DENUNCIA ?
Si. E’ possibile anche se non sempre garantito. Il nostro studio può effettuare per voi una ricerca negli archivi storici dei motori di ricerca ed individuare il contenuto che stavate cercando.
Il nostro studio sarà lieto di eseguire questa ricerca per voi :
Domande ?
Se avete domande saremo lieti di potervi rispondere :
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