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ESEMPI DI OFFESE SUL WEB e FRASI DIFFAMATORIE SANZIONABILI. Scopri quando le offese sui social sono o non sono perseguibili

OFFESE SUL WEB : FRASI DIFFAMATORIE SANZIONABILI
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ESEMPI DI OFFESE SUL WEB e FRASI DIFFAMATORIE SANZIONABILI. Scopri quando le offese sui social sono o non sono perseguibili

Molti clienti si rivolgono al nostro studio per perseguire come diffamatorie offese ricevute sui social che in realtà non hanno questa connotazione da un punto di vista legale, pur essendo intese da chi le riceve, come un vero insulto. Desideriamo quindi fare chiarezza su questo argomento distinguendo tra quello che può essere “percepito” come un’offesa e quanto invece prevede la legge come reato, portando degli esempi pratici.

Prima di continuare dobbiamo rispondere ad un quesito fondamentale : le parolacce sono perseguibili ? Non sempre. Dare del “rompicoglioni” ad una persona non è stato sanzionato dai tribunali. Tuttavia per valutare l’offensività di una parola i giudici non si limitano a esaminare la parola in quanto tale, ma danno un peso anche al contesto in cui viene detta, per quale motivo, in quale ambiente, davanti a quali e quante persone e con quale intenzione. L’eventuale violazione del diritto all’onore viene valutato sia considerando le singole parole e sia nello scritto d’insieme;  l’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa è condizione essenziale perché vi sia una rilevanza penale; perché possa configurarsi la fattispecie, è sufficiente che il destinatario sia determinato o determinabile anche se non viene direttamente esplicitato il nome

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Quindi per serietà occorre richiedere delle valutazioni “ad hoc” ad una figura competente, prima di pensare ad una denuncia. In questo paragrafo vogliamo comunque fornire ai nostri lettori indicazioni di massima su quanto è o non è perseguibile secondo la legge italiana.

E’ considerato perseguibile legalmente :

  • la coscienza e volonta’ di utilizzare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo, tali da sminuire una persona nella sua integrità o in un suo comportamento, pregiudicandone l’immagine pubblica ( è reato scrivere “sei un ladro”, “sei un corrotto”, “sei un venduto”, “sei un parassita”, “sei un leccaculo”, “sei un raccomandato”, “sei un uomo di merda”, “sei un infame” … )
  • la maledizione : “va a morì ammazzato”, “che ti vengano le emorroidi”, “che tu possa sputare sangue”, “che tu possa essere stuprata”, “che tu possa morire” …
  • ogni tipo di minaccia, intimidazione o avvertimento che sia plausibile, probabile, verosimile o comunque generare il timore che possa essere attuata : “fammi questo e ti uccido”, “… so dove abiti …”, “ti vengo a prendere”, “ti faccio il culo”, “ti trovo stai tranquillo”, “meriti una pallottola”, “ti dovrebbero ammazzare”, “ricordati che le pallottole vagano per aria”, “ti ricorderai di me” … (per configurarsi il reato di minaccia l’intimidazione mediante la progettazione di un pericolo è essenziale anche se non è necessario che la minaccia si verifichi concretamente. Il solo intimorire con una minaccia fa configurare il reato).
  • utilizzare parolacce volgari : “sei una troia”, “sei un cazzone”, “sei una puttana”, “sei una testa di cazzo”, “sei una stronza” nei confronti della suocera (Cass. sent. n. 35874/2009) …
  • dare del razzista ad una persona
  • dare del mafioso da una persona
  • dare del “povero ebete” (sentenza della Cassazione n. 9790/2021)
  • dare del pregiudicato ad una persona. L’utilizzo del termine “pregiudicato” può costituire diffamazione anche se rivolto a un soggetto già condannato con sentenza definitiva.
  • dare della «puttana» ad una donna. E’ reato anche se l’offesa è rivolta a una prostituta. Lo ha sancito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un uomo condannato a un anno di reclusione dalla Corte d’appello di Genova per aver maltrattato e ingiuriato la moglie.
  • dare del ladro ad una persona. E’ bene sapere che – anche se Tizio ha rubato ed è stato condannato per tale reato – si può essere egualmente condannati per diffamazione scrivendo: “Tizio è un ladro”. Occorre scrivere: “Tizio è stato condannato per… ecc. ecc.”
    La querela per diffamazione può scattare anche se si scrive “Tizio non conosce la Costituzione” e poi si scopre che… Tizio è un avvocato o un magistrato;
  • offendere il credo religioso o l’orientamento sessuale di una persona (omettiamo l’orientamento politico essendo un campo molto più complicato per il quale non è possibile spiegare in una frase la differenza tra il diritto di critica ed il confine che si supera con un’offesa personale)
  • dare informazioni false o fare subdole allusioni su una persona
  • fornire informazioni denigratorie (se pur vere) che non rientrino nel pubblico interesse e non siano riportate con obiettività e correttezza di forma.
  • Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l’animus iniurandi vel diffamandi; essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza – un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (Sez, 5, n. 4364 del 12/12/2012; Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013).

Non è considerato perseguibile legalmente :

  • esprimere una critica, a condizione che argomentiamo la nostra critica (cioè spieghiamo i motivi per cui critichiamo), e che ci limitiamo a disapprovare : nel caso di una persona la critica deve essere orientata ad un singolo comportamento e non la persona nella sua interezza, mentre nel caso di fatti descrivendo un episodio dal proprio punto di vista personale e non una considerazione “sopra le righe” come se fossimo i portavoce di tutti. Ecco un esempio : è lecito scrivere “in questo ristorante ho mangiato malissimo” ( si tratta di una opinione personale ) ma può essere considerato diffamatorio dire : “in questo ristorante tutti mangiano malissimo”.
  • utilizzare parolacce per esprimere disappunto su questioni personali nelle quali siamo coinvolti in prima persona, ad esempio, non sono state ritenute frasi offensive “sei proprio uno stronzo per non essere venuto alla festa” oppure “hai fatto una cazzata amico mio” ….
  • commentare un post con parolacce di uso comune ( che non siano rivolte tuttavia al proprio superiore / capo / referente / collega di lavoro ) : “vaffanculo”, “sciocco”, “ignorante”, “rompipalle”, “cretino”, “mi hai rotto i coglioni”, “sei fuori di testa”, “rompicoglioni”. Anche qui vi è una enorme differenza tra commentare un post già presente e farne uno nuovo con una parolaccia tra quelle sopra menzionate associata al nome di una persona, in questo caso ovviamente perseguibile.
  • quando gli insulti sono reciproci. Anche questo aspetto è molto importante. Molto spesso si rivolgono al nostro studio persone che si sentono diffamate ed offese e poi scopriamo che hanno restituito subito la stessa moneta … anche se l’offesa è stata recata per prima dall’altra persona rispondere per le rime annulla qualsiasi possibile azione legale. Quindi state attenti. Meglio non rispondere e prendere provvedimenti legali.
  • criticare un politico per fatti realmente accaduti nei quali è comprovabile una sua responsabilità, utilizzando frasi come “il suo lavoro è stato qualcosa di vergognoso” ma non è lecito andare sul personale dicendo “sei vergognoso” (il concetto è che la persona è intoccabile mentre l’uomo politico è criticabile)
  • la Suprema Corte (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015) ha ritenuto che l’utilizzo del termine “incompetente” nei confronti di un architetto con riferimento al suo operato tecnico non esorbiti di per sè dai limiti della critica consentiti, dovendo il giudice di merito accertare se sia possibile rilevare nei suoi confronti una carenza di capacità professionale di grave natura, alla quale sola va commisurata la portata dell’indispensabilità funzionale della critica così come formulata), e non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato; analogamente si è detto (Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007) che “Sussiste l’esimente del diritto di critica, qualora – con una missiva indirizzata al Sindaco e alla Giunta locali – si accusino alcuni vigili urbani di “scarsa professionalità” e di “superficialità mista a incoscienza e presuntuosità” in relazione al rilevamento degli incidenti stradali, considerato che tali espressioni costituiscono giudizi di valore e che essi rispettano i canoni della pertinenza e della continenza”.
  • il diritto di critica se sono soddisfatti i tre presupposti applicativi : la verità dei fatti esposti, l’utilità sociale della comunicazione, e lla continenza, ovvero la forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro vantazione.
  • utilizzare “frasi augurali” che non riguardano l’interlocutore ma ipotetici altri attori. Il reato di diffamazione presuppone l’attribuzione di qualità negative alla persona offesa  ( per essere diffamazione deve trattarsi di verba attributivi di qualità negative alla persona offesa, ovvero di espressioni che gettano una luce negativa su quest’ultima e non su ipotetiche altre figure coinvolte – sentenza n. 17944/2020 )

Un’ultima nota : da quale età una persona può essere denunciata per insulti (ingiuria diffamazione, oltraggio, vilipendio, ecc.)? Dai 14 anni in su. I minori di 14 anni, infatti, non sono perseguibili dalla legge.

Potete richiedere una VALUTAZIONE GRATUITA DELLA DIFFAMAZIONE RICEVUTA compilando il nostro modulo con un [ click qui ]

Gli insulti sono divisibili in 4 categorie ( ricordandosi che i minori di 14 anni non sono perseguibili dalla legge ) :
ingiuria: quando si dice un insulto direttamente alla persona, anche di fronte a testimoni (o anche al telefono, via email o in una chat a tu per tu). Si rischiano: sanzioni fino a 8-12mila €, ma non dal giudice penale, solo come ulteriore pena nel caso di condanna dal giudice civile.
diffamazione: quando si insulta una persona assente davanti almeno a 2 testimoni. Questo vale anche su Facebook, Twitter o i gruppi di Whatsapp. Si rischiano: multe fino a 2065 € e reclusione fino a 3 anni
oltraggio: se si insulta un pubblico ufficiale (poliziotto, carabiniere, vigile, impiegato comunale, controllore, insegnante, giudice in udienza…).  Si rischiano: multe fino a 6.000 € e reclusione fino a 5 anni.
vilipendio: se si insulta il presidente della Repubblica (ma anche la bandiera, la Repubblica, la Nazione, le tombe). Pene: reclusione fino a 5 anni.