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Non รจ diffamazione criticare aspramente il datore di lavoro sui blog : senza storica della Cassazione

Non รจ diffamazione criticare aspramente il datore di lavoro sui blog : senza storica della Cassazione
Scritto da gestore

Non รจ diffamazione criticare aspramente il datore sui blog. Non รจ diffamazione lโ€™articolo del sindacalista che denuncia lโ€™azienda per lo โ€œsfruttamentoโ€ dei lavoratori. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17784 del 4 maggio 2022, ha accolto il ricorso di un sindacalista che aveva scritto degli articoli dai toni molto forti. Ad avviso della quinta sezione penale, che ha accolto le ragioni addotte dalla difesa, la nozione di โ€œcriticaโ€, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dallโ€™elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo allโ€™area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltreย  che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili allโ€™oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale รจ quello previsto dallโ€™art. 2 cost., onde non รจ consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dellโ€™espressione, nรฉ trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. Infatti, il diritto di critica, rappresentando lโ€™esternazione di unโ€™opinione relativamente a una condotta, ovvero a unโ€™affermazione, altrui, si inserisce nellโ€™ambito della libertร  di manifestazione del pensiero, garantita dallโ€˜art. 21 della Carta costituzionale e dallโ€˜art. 10 della Convenzione EDU.

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Per i giudici di legittimitร , infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni Dโ€™Agata, presidente dello โ€œSportello dei Dirittiโ€, il motivo รจ fondato e, al riguardo, hanno ricordato che โ€œProprio in ragione della sua natura di diritto di libertร , esso puรฒ essere evocato quale scriminate, ai sensi dellโ€™art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purchรฉ venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicitร  dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.โ€

Fonte : https://www.ragusaoggi.it/

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