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Non รจ diffamazione criticare aspramente il datore sui blog. Non รจ diffamazione lโarticolo del sindacalista che denuncia lโazienda per lo โsfruttamentoโ dei lavoratori. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17784 del 4 maggio 2022, ha accolto il ricorso di un sindacalista che aveva scritto degli articoli dai toni molto forti. Ad avviso della quinta sezione penale, che ha accolto le ragioni addotte dalla difesa, la nozione di โcriticaโ, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dallโelaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo allโarea dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltreย che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili allโoggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.
I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale รจ quello previsto dallโart. 2 cost., onde non รจ consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dellโespressione, nรฉ trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. Infatti, il diritto di critica, rappresentando lโesternazione di unโopinione relativamente a una condotta, ovvero a unโaffermazione, altrui, si inserisce nellโambito della libertร di manifestazione del pensiero, garantita dallโart. 21 della Carta costituzionale e dallโart. 10 della Convenzione EDU.
Per i giudici di legittimitร , infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni DโAgata, presidente dello โSportello dei Dirittiโ, il motivo รจ fondato e, al riguardo, hanno ricordato che โProprio in ragione della sua natura di diritto di libertร , esso puรฒ essere evocato quale scriminate, ai sensi dellโart. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purchรฉ venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicitร dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.โ
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Fonte : https://www.ragusaoggi.it/
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