ALLERTA PERICOLI INFORMATICI

CONDOMINIO E REGOLE DI VITA ONLINE : quali sono i reati che possono commettere in rete o su whatsapp condomini ed amministratori

CONDOMINIO E REGOLE DI VITA ONLINE : quali sono i reati che possono commettere in rete o su whatsapp condomini ed amministratori
Scritto da gestore

In questo articolo vedremo insieme quali sono i reati che condomini ed amministratori possono commettere in rete o sulla chat di whatsapp condominiale.

Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone dove è essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, garantito dal Codice della privacy (decreto legislativo n.196/2003). Così si esprime il garante della privacy sul tema condominio e privacy nel suo opuscolo [ click qui ]

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Ecco una lista di regole da ricordare sulla vita condominiale e relativi reati associati che si possono commettere :

  1. UTILIZZO DEI NUMERI DI TELEFONO CELLULARE O INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA SENZA IL CONSENSO DELL’INTERESSATO. I numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati solo se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine bianche o le pagine gialle) oppure se l’interessato abbia fornito il proprio consenso. In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio di proporzionalità circa l’uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze e ad orari: il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti), mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e non possono essere comunicati a terzi.
    Si configura quindi un reato :
    – Ritrovarsi improvvisamente all’interno di una chat collettiva senza aver dato il proprio consenso
    – Se all’interno della chat collettiva si inseriscono persone che non si conoscono fra loro e che non dispongono dell’altrui contatto, l’inserimento del numero senza autorizzazione rappresenta sempre una violazione e, quindi, un trattamento illecito di dati personali.
  2. STALKING CONDOMINIALE. Il riconoscimento giuridico dello stalking condominiale si fonda sull’articolo 612 bis del Codice Penale, ovvero su una interpretazione estensiva del reato di “atti persecutori” ed ha luogo ogni volta che la condotta persecutoria di uno o più condomini costringe la vittima a modificare le proprie abitudini di vita e a gettarlo un uno stato di ansia. Sentenze della corte di cassazione in merito : sentenza n. 20895/2011 e sentenza 26878/2016. Per quanto riguarda la prova della condotta persecutoria, oltre a munirvi di certificato medico che attesti la sofferenza subita, se gli atti persecutori avvengono tramite email, commenti o post suoi social o messaggi privati su whatsapp e messenger occorre allegare, per conferire valore legale, una copia autentica dei contenuti, come indicato al termine dell’articolo.
  3. RIVELARE I DEBITI DI UN CONDOMINO. E’ reato rivelare a terzi i debiti di un condomino. Commette reato di diffamazione l’amministratore che, d’accordo con l’avvocato, invia lettere a personalità pubbliche affermando che il condomino non paga i propri debiti. la Cassazione tutela il diritto alla privacy dei condomini contro la diffusione di notizie riguardanti questioni puramente condominiali come il pagamento delle spese ( Corte di Cassazione sentenza n. 22184/2019 )
  4. DIFFAMARE UN ALTRO CONDOMINO O L’AMMINISTRATORE SULLA CHAT WHATSAPP DEL GRUPPO CONDOMINIALE. Le offese, se pronunciate innanzi a due o più persone, integrano il reato di diffamazione. Anche in questo caso per produrre una prova con valore legale occorre una COPIA AUTENTICA come indicato al termine dell’articolo. E’ vero che esiste sempre la possibilità di rivendicare il diritto di critica, ma solo se vengono chiarite le ragioni del proprio giudizio negativo collegato a fatti specifici e con un linguaggio consono. Per il reato di diffamazione dell’amministratore di condominio, ricordiamo che questo si palesa solo quando i giudizi sono sulla persona e non sull’operato come accusare pubblicamente l’amministratore di condominio di distrarre soldi condominiali per bisogni personali (sentenza n. 11913/2020).  La diffamazione è un reato perseguibile solo se la vittima sporge querela entro 3 mesi dal reato, non si può infatti procedere d’ufficio.
  5. DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON ADOTTARE MISURE IDONEE PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI DEL CONDOMINIO. Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l’amministratore deve conservare la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico (ad esempio: verbali,
    estratti conto, fatture, immagini del sistema di videosorveglianza, il registro dell’anagrafe
    condominiale) al riparo da intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza a
    protezione dei dati. Particolari cautele devono essere adottate quando si trattano, tra gli altri,
    dati sensibili o giudiziari.
  6. VIDEOREGISTRARE L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE. L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti.
  7. UTILIZZARE LA CHAT DI GRUPPO CONDOMINIALE SU WHATSAPP PER COMUNICAZIONI CHE COMPORTANO L’USO DEI DATI PERSONALI RIFERIBILI AI SINGOLI CONDOMINI.  Sono pertanto vietati avvisi tipo “il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione della colonna pluviale”, “si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile”, come pure quelli che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condòmini (targa dell’automobile e relativo posto auto…). Per comunicazioni individualizzate è necessario fare ricorso a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative – ad esempio – ai singoli condòmini o affittuari.
  8. RIPRENDERE CON LA VIDEOSORVEGLIANZA UNA PARTE COMUNE, TUTTO IL PIANEROTTOLO O LA STRADA. Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in
    tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non
    rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.
  9. FOTOGRAFARE UN ALTRO CONDOMINO PER DIMOSTRARE UNA VIOLAZIONE. Non sempre è lecito, si potrebbe infatti incorrere nelle fattispecie di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) o nelle molestie (art. 660 c.p.). Si parla di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.)  se i comportamenti ripresi sono sottratti alla normale osservazione dall’esterno.   Se il vicino spia dentro l’abitazione altrui, scatta il reato ( art. 615 bis c.p. ) ma se il vicino è agevolmente visibile dall’esterno il titolare del domicilio non può lamentare la lesione della privacy (Cass. 40577/2008). Si configura reato di Molestia o disturbo delle persone (art. 660 c.p.) qualora gli scatti sono ripetuti e se la condotta è connotata da petulanza propria di colui che agisce in modo pressante, impertinente, vessatorio e interferisca nell’altrui sfera di libertà. Lo scatto episodico non costituisce reato.Recentemente la Suprema Corte si è pronunciata su un caso simile (Cass. Pen. 18539/2017)

COPIA AUTENTICA NECESSARIA PER CONFERIRE VALORE LEGALE ALLE VIOLAZIONI

In tutti questi casi se dovete presentare una denuncia vi occorre una COPIA AUTENTICA [ richiedi una copia autentica di una pagina webrichiedi una copia autentica di un messaggio whatsapp o messenger ] per conferire valore legale al documento che presenterete perchè uno screenshot non ha alcun valore legale poichè non è possibile garantire l’origine del documento e la controparte può disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ. Inoltre, se il messaggio privato o il testo presente online venisse cancellato, senza copia autentica non avreste possibilità di dimostrare la veridicità di quanto affermate.

Ulteriore articolo che vi consigliamo di leggere  : DIVIETI SU WHATSAPP : I 15 REATI CHE DOVRESTI CONOSCERE – CONSEGUENZE E SANZIONI PER CHI INFRANGE LA LEGGE ITALIANA ED EUROPEA

Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano

Panoramica privacy
Blog Sicurezza Informatica Facile

Questo sito web utilizza i cookie per consentirci di fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati, per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie ed avere una navigazione sul sito ottimale.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito Web utilizza Google Tag Manager per aggiornare rapidamente e con facilità i codici di monitoraggio e Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.

Mantenere questo cookie abilitato ci aiuta a migliorare il nostro sito Web. Vi siamo molto grati di questo!