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Bologna, Italy
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COPIA AUTENTICA pagina web : SERVIZIO con valore legale

Copia autentica pagina web: servizio di certificazione con valore legale per privati ed aziende

Copia autentica pagina web o copia conforme pagina web è un servizio di certificazione veloce, dedicato a privati ed aziende, con valore legale in tutto il mondo, per autenticare ogni contenuto su internet o sui social network come facebook, instagram, whatsapp anche da remoto, resosi necessario dal fatto che uno screenshot non alcun valore probatorio e presentare un’immagine come prova comporterebbe l’applicazione del disposto dell’art. 2712 c.c. per il quale è sufficiente il semplice disconoscimento da parte dell’accusato del materiale che viene prodotto in giudizio per inficiare il valore della vostra richiesta.

copia autentica pagina web
copia autentica pagina web

Scopri quello che è possibile certificare con valore legale

I contenuti web che possono essere certificati con valore legale sono :

  • copia autentica pagina web
  • copia autentica post e commenti sui social network
  • copia autentica messaggi email online
  • copia autentica recensioni online
  • copia autentica accessi abusivi agli account social ed email
  • copia autentica cronologia delle posizioni di google
  • copia autentica chat whatsapp e telegram anche da remoto
  • copia autentica delle scritture contabili
  • copia autentica Deepfake

PER QUALI MOTIVI RICHIEDERE UNA COPIA CONFERME DI UNA PAGINA WEB ?

Partendo dal presupposto che uno SCREENSHOT NON HA VALORE LEGALE, la COPIA AUTENTICA DI UNA PAGINA WEB, chiamata anche COPIA CONFORME O CERTIFICATA o di ALTRO CONTENUTO DIGITALE, viene utilizzata sia da privati che aziende per presentare una prova certa nei seguenti casi, con link di approfondimento per ciascuno di essi :

LA CONSEGNA  AVVIENE TRAMITE INVIO ALLA VOSTRA CASELLA DI POSTA IN FORMATO DIGITALE.
NON OCCORRE RITIRARLA PRESSO LA NOSTRA SEDE!

Ecco quello che vi consegneremo nella email che riceverete :

  • Un file .zip contenente le acquisizioni forensi firmate digitalmente con marcatura temporale, file da scaricare e pronto per essere inserito in una chiavetta USB o masterizzato in un disco da allegare come prova per una denuncia
  • La nostra relazione completa in PDF che illustra tutti i contenuti autenticati con immagini e fornisce tutte le informazioni tecniche che il vostro avvocato potrà citare direttamente senza perdite di tempo
  • Indicazioni su come procedere anche per l’invio telematico della copia autentica in cancelleria per il deposito dell’atto giudiziario

Potrete consegnare le copie autentiche che vi forniremo al vostro legale (o servirvi del nostro se necessario) e queste avranno valore legale in ogni tribunale ove le presenterete, per “cristallizzare” la situazione e poter provare l’esistenza degli elementi di interesse, anche nel caso che in cui gli originali vengano in seguito cancellati.

Il requisito fondamentale richiesto e da noi osservato è quello della firma elettronica per l’identificazione informatica: il Codice dell’amministrazione informatica ne indica varie tipologie differenti (avanzata, qualificata, digitale), a seconda dei mezzi e delle modalità utilizzate per la sottoscrizione, e conferisce efficacia probatoria pari alla scrittura privata (v. 2702) al documento così formato. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (Art.21). Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.

La copia autenticata ed il report allegato verranno inviati secondo le modalità sopra indicate, tramite email, previo pagamento anticipato. Potete leggere il valore probatorio della nostra copia autentica [ click qui ].

Vi informiamo che non è possibile per tutela della privacy dei nostri clienti inviare un esempio di relazione che viene allegata ai dati tecnici, essendovi troppi elementi personali per cui non è possibile procedere oscurando semplicemente un nominativo.

(*) La marca temporale è un servizio offerto da un Certificatore Accreditato che consente di associare data e ora, certe e legalmente valide, al documento a cui è stata apposta, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. Art. 20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005), e fornendo la prova dell’esistenza di un documento al momento della generazione della marca temporale stessa.

(#) L’URL (la locuzione sta per Uniform Resource Locator o URL ) nella terminologia informatica è una sequenza di caratteri che identifica in modo univoco l’indirizzo di una risorsa internet.

Il nostro studio offre su richiesta un servizio di autenticazione con valore legale dei contenuti disponibili su internet, perseguendo anche un fine precauzionale di acquisizione forense per la cristallizzazione delle prove via web, a fini giudiziari in procedimenti penali o civili. Le nostre procedure consolidate di acquisizione forense di una pagina web garantiscono una copia certificata del contenuto.

VALORE PROBATORIO DELLA AUTENTICAZIONE

Il nostro studio di informatica forense è stato il primo in italia ad offrire questo servizio. La copia autentica viene effettuata tramite un programma di acquisizione forense riconosciuto in tutti i tribunali del mondo ! Inoltre le nostre acquisizioni vengono depositate anche su un server dedicato e sicuro per permettere una verifica dell’integrità dei dati anche da parte delle forze dell’ordine o dei tribunali ! In pochi vi forniscono un servizio così qualificato !

La nostra copia autentica, acquisizione forense di siti o pagine web, avrà l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2712 c.c. e secondo gli standard ISO/IEC 27037 essendovi :

  1. indirizzo internet della pagina acquisita (#)
  2. tipo di browser utilizzato per l’acquisizione
  3. indirizzo IP che ha fornito al client la medesima pagina, ora, programma utilizzato per la copia e dati relativi
  4. il codice sorgente della pagina con tutti gli oggetti collegati ( blob file, file immagine, file compressi, documenti, file audio, file video, file eseguibili, scripts e tutti i linguaggi di programmazione richiamati dal codice della pagina )
  5. i report con le le firme digitali e certificati di sicurezza del nostro studio forense
  6. la marcatura temporale (*) su ogni file firmato digitalmente per assegnare una prova certa della data di acquisizione
  7. i pacchetti di rete dell’intera navigazione che vengono registrati a dimostrare la genuinità della prova raccolta e la conformità all’originale
  8. il video forensically sound dell’intera acquisizione

Richiedi Copia Autentica

L’efficacia giuridica della nostra copia autentica o copia autenticata di una pagina internet ( documento informatico legale ) è attualmente regolata dall’articolo 23 del Codice di Amministrazione Digitale, il quale costituisce il fondamentale punto di riferimento normativo, che qui sotto riportiamo. Ricordiamo che la figura del consulente tecnico forense non si sostituisce al notaio per la certificazione di documenti cartacei contenenti atti pubblici, scritture private o documenti in genere ma opera legalmente solo per certificare contenuti digitali già presenti online, procedendo secondo le vigenti regole tecniche con firma digitale qualificata dello studio di informatica legale che rappresenta. Le nostre copie autentiche rispettano inoltre le prescrizione dello standard ISO/IEC 27037 in tema di acquisizione di dati informatici. Lo standard ISO 27037 è uno standard internazionale contenente linee guida per l’identificazione, la raccolta, l’acquisizione, la conservazione e il trasporto di evidenze digitali al fine di facilitarne lo scambio fra più Paesi utilizzando protocolli metodologici comuni. Lo standard è applicabile in qualsiasi ambito (civile, penale, stragiudiziale), senza fare riferimento a specifici ordinamenti né a norme giuridiche.

Articolo 23 – Copie di atti e documenti informatici – DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale.(G.U.16 maggio 2005, n. 112 – S. O. n. 93)

  1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» e’ inserita la seguente: «, informatiche».
  2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
  3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
  4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.
  5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale e’ autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
  6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
  7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
 

PER QUALE MOTIVO SCEGLIERE IL NOSTRO SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE

In pochi vi forniscono un servizio così qualificato, motivo per cui è giusto che i nostri costi siano proporzionali alla qualità e professionalità offerta :

  1. Siamo super veloci, la consegna della nostra autenticazione avviene in tempi brevissimi e direttamente sulla vostra casella di posta, questo anche per non perdere i dati presenti online (nel caso di autenticazione di pagine web) che potrebbero essere cancellati o modificati in qualsiasi momento.
  2. La certificazione viene effettuata con programmi di acquisizione forense riconosciuti in tutti i tribunali del mondo.
  3. Le nostre acquisizioni da remoto vengono inoltre depositate anche su un server dedicato e sicuro per permettere una verifica aggiuntiva dell’integrità dei dati anche da parte delle forze dell’ordine o dei tribunali.
  4. Per le certificazioni chat come per i post dei social network forniamo una relazione dettagliata in PDF con tutte le trascrizioni dei messaggi acquisiti affinché il materiale sia subito consultabile dal cliente e dal suo legale (che può fare immediate citazioni dei contenuti) o da un giudice, senza dover richiedere l’intervento di un tecnico del tribunale che debba analizzare i file digitali certificati che consegniamo per email (gli altri servizi sul web NON forniscono questa relazione aggiuntiva davvero molto importante completa anche di tutti i dati tecnici che attestano l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2712 c.c. e secondo gli standard ISO/IEC 27037).
  5. Il nostro nome è divenuto nel tempo sinonimo di garanzia, valutato positivamente su google business dai nostri clienti ed apprezzato delle procure di tutta italia da molto tempo, essendo stati i primi ad aver proposto il servizio di copie autentiche pagine web nel nostro paese, motivo per cui molti giudici che ricevono una nostra relazione già solo leggendo la nostra intestazione ne riconoscono la qualità del lavoro.
  6. Operiamo non solo a livello nazionale come i nostri competitor ma a livello mondiale. Il nostro sito https://www.certifywebcontent.com/ dedicato solo alle acquisizioni è tradotto in 22 lingue ed qui eseguiamo certificazioni con firme digitali specifiche per ogni nazione.

TABELLA DELLE PROVE DIGITALI : VALORE LEGALE, VALIDITA’ E TEMPI DI CONSEGNA 

Desideri comprendere in modo più semplice come si procede per acquisire una prova digitale ? Fai click sulla prova che devi presentare e vedrai le nostre tabelle semplificative che mostrano le diverse tipologie di prove digitali con riferimenti al valore legale che possiedono, se sono contestabili o meno, e modalità e tempi di consegna del nostro lavoro :

DOMANDE COMUNI SUL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE CONTENUTI DIGITALI

Seguono le risposte alle domande più comuni che ci vengono poste sulla autenticazione di contenuti digitali online:

  • Il documento digitale che fornite è davvero valido ovunque ? Si, la nostra copia autentica ha valore legale non solo in italia ma anche all’estero. Garantiamo un servizio qualificato e riconosciuto, laddove la nostra copia autentica è accettata in tutti i tribunali del mondo e le nostre acquisizioni vengono depositate anche su un server dedicato e sicuro per permettere una verifica dell’integrità dei dati anche da parte delle forze dell’ordine o dei tribunali.
  • Dobbiamo venire presso il vostro studio per ritirare la copia autenticata ? No, non occorre. La copia autentica viene inviata per email in formato digitale.
  • Il mio avvocato deve presentare la copia autentica al giudice di pace in formato cartaceo, è possibile ? Si, vi indicheremo come procedere quando non è fattibile la consegna presso la cancelleria in formato cd/dvd masterizzato.
  • Garantite la vostra presenza in udienza qualora vi fosse la necessità di confermare il vostro lavoro presso le autorità giudiziarie ? Non occorre. La copia autentica che vi forniremo non è contestabile.
  • Ho trovato su internet indicazioni su come fare una copia autentica in modo gratuito, il documento che ottengo è uguale al vostro ? No assolutamente. Una copia autentica pagina web deve essere una prova forense con valore legale e non un “artificio improvvisato” generato da un servizio gratuito che non rispetta minimamente i canoni tecnici e legali richiesti dalle corti internazionali. [ continua a leggere le motivazioni con un click qui ]
  • La copia autentica è come uno screenshot di una pagina ? Assolutamente no. Molte persone credono che per copiare una pagina web sia sufficiente fare una stampa della pagina o di un commento sui social per acquisire una prova con valore legale, da allegare, ad esempio, ad una denuncia. Procedere in questo modo, al contrario, non ha alcun valore legale poichè non è possibile garantire l’origine del documento e la controparte può disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ. [ continua a leggere le motivazioni con un click qui ]
  • Il mio avvocato vorrebbe da voi una perizia giurata insieme alla consegna della copia autentica, la offrite ? Non occorre affatto! La perizia giurata serve solo per validare una copia autentica già realizzata e non per fornirne una nuova. La perizia giurata viene richiesta dal giudice o dalla controparte per definire se la copia autentica rispetta i requisiti necessari [ continua a leggere le motivazioni con un click qui ]. Vi confermiamo comunque di poter effettuare anche una perizia giurata di una copia autentica già in vostro possesso ( quindi per valutare una copia autentica non nostra, perchè se fosse nostra non ve ne sarebbe bisogno essendovi già tutti i requisiti di valutazione forensi ed in aggiunta anche il deposito della copia su server esterno per la verifica della sua integrità e catena di custudia ).
  • Senza indirizzo IP non vi è condanna : Secondo la Cassazione, con sentenza n. 24212/21 l’assenza dell’indirizzo Ip collegato al profilo social su cui è pubblicato il post incriminato non è necessario per poter giungere a una sentenza di condanna. Sussiste il reato di diffamazione per chi usa i social per post offensivi anche su base indiziaria, senza cioè la determinazione dell’indirizzo Ip. Se poi il titolare dell’account social non ha mai fatto una denuncia alla polizia postale, segnalando che il proprio account è stato hackerato o comunque ha subito delle intrusioni illegittime da parte di terzi, non potrà più dire di non essere stato lui a commettere il reato che proprio tramite tale account è stato compiuto, a prescindere dalla determinazione dell’indirizzo IP. Visto che siamo in un ambito non solo legale ma anche tecnico, quindi parliamo di informatica legale, ci permettiamo di fare le nostre precisazioni [ approfondisci con un click qui ]
  • Il mio avvocato dice che è meglio preferire un notaio per questo lavoro, potete consigliarcene uno ? Non avrebbe senso offrire un servizio alternativo quando il nostro lavoro di certificazione pagine web non è contestabile in giudizio visto che rispetta i requisiti necessari [ continua a leggere le motivazioni con un click qui ] ed è apprezzato da molti anni in tutti i tribunali d’italia. Inoltre vi sono elementi aggiuntivi di unico valore, dati dall’utilizzo di un programma forense riconosciuto di cui dovrebbe disporre anche il notaio per offrire la stessa validità della copia autentica in tutto il mondo, la certificazione del codice della pagina web dinamica come quella di un social o della chat anche da remoto e l’autenticazione in presenza di pagine private protette da login. Infine da considerare il vantaggio del valore economico richiesto. Comunque ognuno decida liberamente.
  • La copia autentica ha una scadenza di validità ? No, nessuna scadenza. Il valore della copia autentica è proprio quello di certificare la presenza di un contenuto in un dato momento per sempre, anche se questo fosse stato rimosso successivamente.
  • Quali garanzie abbiamo sulla serietà della vostra società ? Operiamo nel settore informatico legale dal 2001 e le nostre recensioni parlano per noi [ click qui ]

LA COPIA CONFORME NON E’ UNA PERIZIA GIURATA E NON HA UNA SCADENZA DI VALIDITA’

LA COPIA AUTENTICA CHE VI FORNIAMO NON E’ UNA PERIZIA GIURATA MA UNA CERTIFICAZIONE AUTENTICA DI UNA PAGINA WEB, SENZA SCADENZA DI VALIDITA’ OVVERO UNA VOLTA EFFETTUATA LA COPIA AUTENTICA ANCHE SE LA PAGINA ORIGINALE FOSSE CANCELLATA AVRETE IN MANO UN DOCUMENTO CON VALORE LEGALE CHE NE ATTESTA LA PUBBLICAZIONE SENZA POSSIBILI CONTESTAZIONI. La perizia giurata viene utilizzata per definire l’analisi tecnica di una situazione e può essere richiesta per validare ad esempio una copia autentica già realizzata; essa viene redatta da un esperto, nel nostro caso un informatico con competenze anche legali, e viene solitamente richiesta in questo ambito, per definire se la copia autentica rispetta i requisiti necessari. Se è questa la vostra necessità, vi confermiamo di poter effettuare anche una perizia giurata di una copia autentica già in vostro possesso ( quindi per valutare una copia autentica non nostra, perchè se fosse nostra non ve ne sarebbe bisogno essendovi già tutti i requisiti di valutazione forensi ed in aggiunta anche il deposito della copia su server esterno per la verifica della sua integrità e catena di custodia ) . Il Tecnico che redige la perizia, lo ricordiamo nuovamente, deve non solo possedere competenze specifiche nel settore in cui è chiamato ad esprimersi, ma avere anche competenze nel campo giuridico, in quanto le sue perizie possono essere lette ed interpretate non solo da altri tecnici ma, soprattutto, da persone con formazione giuridica, quali giudici o avvocati.

UNO SCREENSHOT NON HA VALORE LEGALE

Molte persone credono che per copiare una pagina web sia sufficiente fare una stampa della pagina o di un commento sui social per acquisire una prova con valore legale, da allegare, ad esempio, ad una denuncia. Procedere in questo modo, al contrario, non ha alcun valore legale poichè non è possibile garantire l’origine del documento e la controparte può disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ. 

Prima di citarvi le numerose leggi sull’argomento vogliamo farvi comprendere in modo semplice perchè uno screenshot è un documento inattendibile. Siamo su una pagina web e con il nostro telefono facciamo uno screenshot. Questo screenshot ha metadati utili e verificabili (ci sono più parametri registrati nei metadati come la data di creazione, accesso e modifica, il tipo di file, la sua estensione, il software Android o iPhone utilizzato e la sua versione, risoluzione, copyright del profilo e molti altri … ). Molti ritengono che questo basti per conferire valore legale a quanto acquisito. Errore! Immaginiamo infatti di utilizzare un editor di foto e modificare il nostro screenshot originale, rimuovendo la barra di navigazione e allargando i margini per farlo sembrare una schermata “normale” ed ora rifacciamo di nuovo il nostro screenshot ma questa volta dell’immagine modificata (in pratica uno screenshot dello screenshot modificato). Il contenuto è stato modificato e sembrerebbe valido anche se non lo è, anche se i metadata sono ancora autentici. Questa dimostrazione dovrebbe far capire a tutti che uno screenshot è una prova davvero inutile!

In questo pagina vedremo come sia possibile salvare una pagina web con valore legale ( vedi qui subito le modalità ), per risolvere i dubbi relativi all’esistenza della pagina web, al suo contenuto, all’autore della pagina, all’origine della pagina e alla sua data, dubbi che sarebbero presenti se la vostra prova fosse stampata su carta. Nel caso ad esempio di una diffamazione su Facebook, senza i requisiti necessari che vi offre una copia autentica, il CTU ( consulente tecnico di ufficio) incaricato dal giudice di accertare la titolarità dell’account Facebook autore della diffamazione, dal quale sono stati diramati in rete i messaggi a contenuto diffamatorio, nonché di verificare l’integrità/autenticità delle copie di pagine Facebook da voi stampate, allegate alla denuncia, evidenzierebbe che le copie stampate di pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrono da sole garanzie certe, né sull’autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro data, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato all’imputato o assegnatogli ad utilizzo con account registrato e ciò in considerazione del fatto che qualsiasi copia cartacea che riproduca una pagina Facebook, se recuperata senza il rispetto delle procedure standard che ne garantiscono la corretta acquisizione, potrebbe come afferma la Corte di Cassazione – essendo una copia non ufficiale – anche costituire, il risultato di operazioni dì adattamento o rielaborazione di pagine effettivamente esistenti, ma di contenuto differente.

La pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell’art. 1 lett. p) del D. Lgs 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (in sigla CAD) e, come tale, può essere duplicata in formato digitale. Ciò che appare sullo schermo del nostro computer quando accediamo ad un sito internet non è altro che la replica, scaricata nella memoria di lavoro del nostro PC, delle informazioni presenti sul sito che stiamo visitando. Si tratta, pertanto, della «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» o, in altri termini, di un documento informatico. La pagina web (così come i messaggi di posta elettronica non muniti di firma elettronica o i messaggi di testo SMS) è dunque un documento che può essere introdotto nel giudizio come prova, con valore probatorio, anche se non sottoscritto. Ma come si fa a copiare una pagina web ?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2912/04, ha chiarito che, ai fini probatori, non basta produrre la mera stampa della pagina web ( salvare la pagina html o dinamica ), bensì è necessario depositarne copia autenticata da soggetti abilitati come notai, avvocati e consulenti tecnici forensi con firma digitale e marcatura temporale.

Più recentemente sempre la stessa corte ha affermato che va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di “pagina web” su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò).

La mancanza di sottoscrizione elettronica e di una data certa, infatti, rende instabile sia la validazione dei dati, che potrebbero essere modificati in ogni tempo, che la provenienza del documento che li contiene, caratteristiche entrambe che, con diversi gradi di certezza, vengono invece attestate dalla apposizione di una firma elettronica con marcatura temporale. La mancanza di attestazione di conformità alle regole tecniche dell’articolo 71 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 relativo al Codice dell’amministrazione digitale, cosa che non accade se vi viene fornita una valida copia autentica, comporterebbe l’applicazione del disposto dell’art. 2712 c.c. per il quale è sufficiente il semplice disconoscimento da parte dell’accusato del materiale che viene prodotto in giudizio per inficiare il valore probatorio della riproduzione informatica stessa, come nel caso del semplice screenshot.

Inoltre nel 2009 è stato infatti emanato un decreto ministeriale che regola le tecniche per la generazione, apposizione e verifica della validazione temporale dei documenti informatici, mediante generazione e applicazione di una marca temporale. Le marche temporali, che devono essere presenti in ogni copia autentica di una pagina web, sono generate da un apposito sistema di validazione temporale che contiene le seguenti informazioni: identificativo dell’emittente; numero di serie della marca temporale; algoritmo di sottoscrizione della marca temporale; identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca temporale; riferimento temporale della generazione della marca temporale; identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l’impronta dell’evidenza informatica sottoposta a validazione temporale; valore dell’impronta dell’evidenza informatica.

La Corte di Cassazione penale con sentenza n. 8736/2018, per alcune fonti che non hanno voluto approfondire la vicenda, avrebbe stabilito che la stampa della schermata è prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. anche se non autenticata.
Anche in questo caso la generalizzazione non è corretta e ne vedremo i motivi. Se si legge la sentenza con attenzione si parla di un frangente nel quale l’autore di commenti diffamatori era stato prima assolto e poi dichiarato colpevole grazie alla riconducibilità del sito all’imputato, documentata da una copia cartacea delle schermate telematiche contenti tali offese ed altre prove non meglio precisate. E qui viene il punto fondamentale. Nella sentenza della cassazione si parla, da un lato, di ULTERIORI dati significativi in aggiunta agli screenshot che sarebbero stati ignorati, e dall’altro, della totale assenza da parte dell’imputato di indicazioni specifiche a sostegno della sua tesi. Per questo definire che lo screenshot a sè stante possa essere una prova documentale certa è fuorviante per i lettori e poco rispettoso per chi svolge con professionalità il nostro lavoro. So così fosse un’immagine manipolata potrebbe affermare il falso e prestarsi per ogni giustificazione (norma introdotta dalla legge 23.12.1993, n.547  che ha inserito nel sistema penale la fattispecie del falso informatico, vale a dire della falsificazione di documenti informatici). 

In una recente sentenza della Cassazione con sentenza n. 12062/2021, si dichiara che è legittima l’acquisizione come documento di messaggi “sms” mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019 – dep. 02/03/2020, Rv. 278635) spiegando che: “non è imposto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza soltanto per il suo oggetto, costituito appunto da uno schermo” sul quale sia visibile un testo o un’immagine “non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto”.
A tal proposito ci permettiamo di esporre alcune considerazioni :
– come prima osservazione nella sentenza non si parla di acquisizione di pagine web ma di sms. Una pagina web può essere facilmente modificata, ad esempio entrando nel codice, dopo il suo caricamento ed una foto dello schermo con un dato non reale non avrebbe alcun valore probatorio. Il contenuto di una url non è affatto considerabile come un oggetto statico e si pensi solo al flusso di dati. Inoltre il suo contenuto può subire manipolazioni durante e dopo il caricamento, manipolazioni che un “osservatore di una fotografia” non potrebbe mai cogliere se questo flusso di dati non venisse acquisito rispettando rigide procedure forensi come quelle che noi offriamo.
– come seconda osservazione se si leggesse per intero la sentenza, la corte afferma che l’inattendibilità dei detti “screenshot” non possono, tuttavia, essere esaminate in questa sede perchè non sono deducibili nel caso specifico vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità e dalla sua contraddittorietà. La credibilità della prova è stata quindi valutata nel caso specifico.
– come ultima osservazione in qualità di informatici ricordiamo a chi legge che è possibile camuffare un messaggio di testo sms ( tramite tecniche di spoofing ). Esistono online servizi che offrono la possibilità di inviare messaggi di testo SMS con numeri del mittente virtuali o nomi fittizi. Per questi motivi se si vuole evitare un disconoscimento della prova, occorre conferire valore probatorio ai messaggi inviati o ricevuti tramite analisi forense.

VI ILLUSTRIAMO COMUNQUE come fare lo SCREENSHOT DI UNA PAGINA WEB per consegnarlo al nostro studio insieme alla URL CORRETTA

Le tecnologie non sono sempre facili da utilizzare e molti utenti non hanno proprio idea di come farci avere una copia di esempio dei contenuti che desiderano certificare con valore legale. A riprova di questo, la maggioranza delle persone non sanno che ogni post di facebook ha un suo url specifico, url che è associato alla sua data di pubblicazione ( mostrata come orario nel caso di un post recente ). In facebook quindi per indicare un post occorre fare click sulla sua data di pubblicazione e copiare la url completa del browser. In questo articolo creato appositamente per gli utenti meno esperti che desiderano mostrarci i contenuti che vogliono autenticare vi mostriamo ogni passaggio : “Come fare lo screenshot di una pagina web, condividerlo con un click o farlo autenticare con valore legale” [ click qui ]

PERCHE’ NON AUTENTICARE UN CONTENUTO DA SOLI CON UN SERVIZIO GRATUITO ONLINE ?

Una copia autentica pagina web deve essere una prova forense con valore legale e non un “artificio improvvisato” generato da un servizio gratuito che non rispetta minimamente i canoni tecnici e legali richiesti dalle corti internazionali. La raccolta di una prova forense è una cosa seria e se non viene presentata come tale sarà sempre impugnabile. Un tempo infatti, le copie autentiche erano riconosciute valide a discrezione del giudice e valeva il principio generale del “libero apprezzamento” del giudice stesso. Ora non è più così. Aumentano in tutta italia le sentenze nelle quali si afferma che in giurisprudenza la mera copia cartacea degli screenshot o stampe che riproducono i messaggi o post online, non assurge alla dignità di prova legale, essendo necessario che tali riproduzioni siano validate nelle forme di legge, come avviene per le copie autentiche pagine web [ click qui ] che Informatica in Azienda può fornirvi.

Il giudice, nella sentenza 2021 del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, scrive “che è “esclusa l’esistenza del delitto di diffamazione se le prove sono documentate con screenshot in quanto i messaggi postati su Facebook – così come chiarito dalla giurisprudenza – la mera copia cartacea degli screenshot o fotocopie che riproducono i messaggi controversi, non assurge alla dignità di prova spendibile, essendo necessario che tali riproduzioni siano validate nelle forme di legge, al fine di ottenerne non soltanto la veridicità, ma anche la datazione ed il blog al quale sono associati”. La Suprema corte – si legge ancora nel dispositivo – “ha infatti escluso la qualità del documento se non raccolto con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un determinato periodo di tempo” . Tutti i file – conclude la sentenza – “devono quindi possedere una firma digitale con marcatura temporale, in modo da essere associati in maniera univoca: solo in questo caso si sarà in presenza di una prova certificata e forense del testo che si ritiene diffamatorio, che consenta nel caso di sostenere validamente un’accusa nell’eventuale fase dibattimentale. Le copie cartacee di post visibili a tutti su Facebook ed estraibili da chiunque anche mediante una semplicissima annotazione di servizio non sono sufficienti. Solo così è possibile sostenere l’accusa in giudizio”.

Tutti i servizi che trovate online gratuitamente sono e rimangano vincolati a questa clausola del “libero apprezzamento” del giudice stesso, che come avete potuto appena leggere qui sopra non è più favorevole. La controparte potrà semplicemente disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ ed affermare che il documento fornito non è valido e e la denuncia verrà subito archiviata perchè il giudice affermerà che senza una prova certificata e forense non esiste ipotesi di reato. La copia autentica che vi consegna Informatica in Azienda, invece,  grazie al servizio offerto sul suo sito https://www.analisideirischinformatici.it/ non è soggetta al “libero apprezzamento” del giudice, ed è utilizzabile in ogni tribunale del mondo come prova certa. Ora vi chiederete quali sono le caratteristiche tecniche che vi permettono di stabilire che una prova è certa ? Vi invitiamo a leggere il prossimo paragrafo dedicato appunto al valore probatorio della nostra copia autentica. Scoprirete che catturare una pagina o archiviarne il contenuto digitando semplicemente l’indirizzo web in un form online di un sito web gratuito non è affatto una copia autentica !

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