Informatica Legale Wi-Fi e privacy

Wi-Fi e privacy : obblighi dei gestori dei locali

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A seguito della modifica dell’articolo 10 del “Decreto del Fare” (*), quel documento nel quale sono contenute tutte le disposizioni, comportamenti e misure organizzative richieste ai dipendenti e/o collaboratori aziendali per contrastare i rischi informatici, l’offerta di accesso a internet al pubblico è divenuta libera e non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori.

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Da oggi un esercente, un negozio, un hotel, un ristorante, ma anche una pubblica amministrazione può liberalmente mettere un hot spot, collegarlo alla rete e offrire il servizio di connessione internet wi-fi senza dover tracciare gli utenti, le loro connessioni, fornire account e password, né chiedere autorizzazioni.

(*) L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

E’ tuttavia consigliabile tenere traccia di chi utilizza il vostro hot spot wi-fi per evitare corresponsabilità in caso di reati !

Monitorare gli accessi al vostro hot spot wi-fi può tuttavia essere utile per discriminarsi nei confronti di indagini di polizia ed evitare di essere ritenuti corresponsabili per eventuali violazioni commesse da color che utilizzano la vostra connessione gratuita.

In diverse nazioni europee è già accaduto che il proprietario di un locale che offriva accesso wi-fi sia stato riconosciuto corresponsabile dei reati effettuati da utenti connessi alla sua rete poichè non erano stati utilizzati adeguati sistemi di protezione dai rischi informatici. In Francia per questo motivo è richiesto al gestore del locale di tenere traccia delle connessioni per dodici mesi e permettere in questo modo di risalire dai log alle identità degli utenti.

In assenza di una normativa chiara in materia, non vi è in italia giurisprudenza in merito, il nostro consiglio è di registrare comunque gli accessi degli utenti che si connettono alla vostra wi-fi.

Erroneamente si crede che registrare il mac address (**) di un utente, identificando il dispositivo utilizzato per accedere, sia una garanzia per poterlo riconoscere. A parte il fatto che il mac address non può considerarsi un dato personale, questo assunto non è sempre vero poichè il numero fisico del dispositivo hardware viene solamente letto dal computer e poi gestito successivamente dal sistema operativo e per questo facilmente modificabile da un utente più evoluto. Per questo motivo utilizzarlo per identificare una persona non può dare una certezza assoluta. Una metodologia più sicura e consigliabile è l’autenticazione su base SIM.

(**) Semplificando il Mac Address, è un “numero” scritto dentro ogni scheda di rete (non importa se di un computer o di telefonino) ed è composto dalla prima metà di cifre, dal numero identificativo del costruttore (assegnato dallo IEEE), e dalla seconda metà, da un numero progressivo assegnato dal costruttore stesso.

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