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Sicurezza sul lavoro e strumenti di controllo: linee guida per capire quando la videosorveglianza senza limitazioni รจ legittima.
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo vanno giustificati e possono essere considerati legittimi solo se taliย dispositivi di sorveglianzaย vengono installati dalle aziende dopo aver tentato di utilizzareย misure di prevenzione meno invasive. (cfr:ย Circolareย n. 5/2018 dellโIspettorato Nazionale del Lavoro).
In presenza di finalitร tali da giustificare il controllo, come quelle relative allaย sicurezza sul lavoroย o del patrimonio aziendale, รจ consentito lโinquadramento diretto dei lavoratori,ย senza limitazioniย quali lโangolo di ripresa della telecamera o lโoscuramento del volto dellโoperatore, per mezzo degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo di cui si chiede lโinstallazione.
Tutela del patrimonio aziendale
Facendo particolare riferimento allaย tutela del patrimonio aziendale, devono essere rispettati i principi di legittimitร e determinatezza del fine perseguito, nonchรฉ della sua proporzionalitร e non eccedenza: in altre parole le tipologie di monitoraggio vanno valutate con gradualitร e i controlli piรน invasivi vengono legittimati solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque allโesito dellโesperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, per tutelare laย privacy.
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Solo in casi eccezionali, debitamente motivati, potrร essere consentito lโaccesso da postazione remota alleย immagini in tempo realeย riprese dalleย telecamereย diย videosorveglianza.
Diverso il caso delย riconoscimento biometrico installato sulle macchineย con lo scopo di impedire lโutilizzo della macchina a soggetti non autorizzati: si tratta di uno strumento indispensabile a โrendere la prestazione lavorativaโ e pertanto per tali sistemi si puรฒ prescindere sia dallโaccordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.
Fonte : https://www.pmi.it/impresa/normativa/177730/videosorveglianza-senza-limitazioni-quando-e-legittima.html
Segue documento https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza-signed.pdf
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INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N. 5 DEL 19 FEBBRAIO 2018 CIRCOLARE N. 5/2018
Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
Ispettorato regionale del Lavoro di Palermo
Oggetto: indicazioni operative sullโinstallazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri
strumenti di controllo ai sensi dellโart. 4 della legge n. 300/1970.
Lโart. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno
modificato lโart. 4 della legge n. 300/1970 adeguando lโimpianto normativo e le procedure preesistenti alle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di
contemperare, da un lato, lโesigenza afferente allโorganizzazione del lavoro e della produzione propria del
datore di lavoro e, dallโaltro, tutelare la dignitร e la riservatezza dei lavoratori.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti lโinstallazione e lโutilizzazione di
impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
Istruttoria delle istanze presentate
Una prima questione riguarda le modalitร secondo cui effettuare lโistruttoria in ordine alle istanze
presentate per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la valutazione dei presupposti legittimanti il
controllo a distanza dei lavoratori.
Va premesso che tale istruttoria non coinvolge normalmente aspetti tecnici particolari che
debbano essere valutati da personale con la qualifica di โispettore tecnicoโ e, pertanto, tale attivitร va
demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo operante allโinterno delle varie unitร
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organizzative dellโUfficio e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di
particolare complessitร , anche al personale ispettivo tecnico.
Lโoggetto dellโattivitร valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni
legittimanti lโadozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalitร per la quale
viene richiesta la singola autorizzazione e cioรจ le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul
lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.
Conseguentemente, le eventuali condizioni poste allโutilizzo delle varie strumentazioni utilizzate
devono essere necessariamente correlate alla specifica finalitร individuata nellโistanza senza, perรฒ,
particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare lโefficacia dello
stesso strumento di controllo. Lโeventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via
incidentale e con carattere di occasionalitร ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del
controllo (ad esempio tutela della โsicurezza del lavoroโ o del โpatrimonio aziendaleโ), di inquadrare
direttamente lโoperatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, โlโangolo di ripresaโ della
telecamera oppure โlโoscuramento del volto del lavoratoreโ.
Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il
posizionamento predeterminato e lโesatto numero delle telecamere da installare fermo restando,
comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con
le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nellโistanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre
verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciรฒ in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento
delle merci o degli impianti produttivi รจ spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si
pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono
scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non
sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo.
Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulle esibizione di una documentazione che
โfotografaโ lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel
momento stesso in cui tale โstatoโ venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessitร di un
aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime
ragioni legittimanti lโinstallazione degli strumenti di controllo.
Da ultimo va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle
specifiche ragioni dichiarate dallโistante in sede di richiesta. Lโattivitร di controllo, pertanto, รจ legittima se
strettamente funzionale alla tutela dellโinteresse dichiarato, interesse che non puรฒ essere modificato nel
corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non
dichiarate nellโistanza di autorizzazione.
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Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto,
dovranno innanzitutto verificare che le modalitร di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente
conformi e coerenti con le finalitร dichiarate.
Tutela del patrimonio aziendale.
Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori lโelemento di novitร introdotto
dalla piรน recente normativa รจ rappresentato dalla tutela del patrimonio aziendale che in precedenza
veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo di cui allโart. 6 della
stessa legge.
Tale presupposto necessita perรฒ di una attenta valutazione in quanto lโampiezza della nozione di
โpatrimonio aziendaleโ rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non
fungere da โidoneo filtroโ alla ammissibilitร delle richieste di autorizzazione.
In primo luogo va chiarito che tale problematica non si pone per le richieste che riguardano
dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi,
entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna
forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalitร di cui
alla nota n. 299 del 28 novembre 2017.
Diversa invece รจ lโipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza
del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di โtutela del patrimonioโ va
necessariamente declinata per non vanificare le finalitร poste alla base della disciplina normativa.
In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimitร e determinatezza
del fine perseguito, nonchรฉ della sua proporzionalitร , correttezza e non eccedenza, impongono una
gradualitร nellโampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli piรน
invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque allโesito
dellโesperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.
Del resto, anche secondo la Corte di Cassazione, la sussistenza dei presupposti legittimanti la
tutela del patrimonio aziendale mediante le visite personali di controllo, va valutata in relazione ai mezzi
tecnici e legali alternativi attuabili, allโintrinseca qualitร delle cose da tutelare, alla possibilitร per il datore di
lavoro di prevenire ammanchi attraverso lโadozione di misure alternative (Cass. sent. n. 84/5902).
Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti
interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi allโintrinseco valore e alla agevole asportabilitร dei
beni costituendi il patrimonio aziendale.
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Telecamere
I sistemi di videosorveglianza di piรน recente introduzione si basano su tecnologie digitali adatte
allโelaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Le nuove soluzioni video in tecnologia IP
hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza, rendendo possibili funzioni e scenari applicativi
inimmaginabili fino a pochi anni fa.
I sistemi di videosorveglianza che utilizzano tale tecnologia sono caratterizzati dallโutilizzo di una
rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer
all’altro attraverso internet; รจ anche possibile registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e
audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata. Inoltre รจ possibile installare impianti di
videosorveglianza a circuito chiuso, collegati allโintranet aziendale o via internet a postazione remota.
A tal proposito si precisa che, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, รจ
autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini โin tempo realeโ che registrate.
Tuttavia, lโaccesso da postazione remota alle immagini โin tempo realeโ deve essere autorizzato
solo in casi eccezionali debitamente motivati.
Lโaccesso alle immagini registrate, sia da remoto che โin locoโ, deve essere necessariamente
tracciato anche tramite apposite funzionalitร che consentano la conservazione dei โlog di accessoโ per un
congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va piรน posta piรน come condizione, nellโambito
del provvedimento autorizzativo, lโutilizzo del sistema della โdoppia chiave fisica o logicaโ.
Quanto invece al โperimetroโ spaziale di applicazione della disciplina in esame, lโorientamento
giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli
esterni dove venga svolta attivitร lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico
merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che lโinstallazione di una
telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche
occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le
organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dellโIspettorato del lavoro.
Sarebbero invece da escludere dallโapplicazione della norma quelle zone esterne estranee alle
pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso allโazienda,
nelle quali non รจ prestata attivitร lavorativa.
Dati biometrici
Lโutilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici sta andando
incontro ad una crescente diffusione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un
Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2
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dicembre 2014. Il Garante evidenzia, al punto 4.2, come โl’adozione di sistemi biometrici basati
sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano puรฒ essere consentita per limitare
l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui รจ necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza
oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e
specificamente addetti alle attivitร โ.
Ne consegue che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire
lโutilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, puรฒ
essere considerato uno strumento indispensabile a โ…rendere la prestazione lavorativa…โ e pertanto si
possa prescindere, ai sensi del comma 2 dellโart. 4 della L. n. 300/1970, sia dallโaccordo con le
rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla
legge.
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Paolo Pennesi
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