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Videosorveglianza senza limitazioni: quando è legittima

Videosorveglianza senza limitazioni: quando è legittima
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Sicurezza sul lavoro e strumenti di controllo: linee guida per capire quando la videosorveglianza senza limitazioni è legittima.
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo vanno giustificati e possono essere considerati legittimi solo se tali dispositivi di sorveglianza vengono installati dalle aziende dopo aver tentato di utilizzare misure di prevenzione meno invasive. (cfr: Circolare n. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

In presenza di finalità tali da giustificare il controllo, come quelle relative alla sicurezza sul lavoro o del patrimonio aziendale, è consentito l’inquadramento diretto dei lavoratori, senza limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore, per mezzo degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo di cui si chiede l’installazione.

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Tutela del patrimonio aziendale
Facendo particolare riferimento alla tutela del patrimonio aziendale, devono essere rispettati i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità e non eccedenza: in altre parole le tipologie di monitoraggio vanno valutate con gradualità e i controlli più invasivi vengono legittimati solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, per tutelare la privacy.

Solo in casi eccezionali, debitamente motivati, potrà essere consentito l’accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Diverso il caso del riconoscimento biometrico installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati: si tratta di uno strumento indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa” e pertanto per tali sistemi si può prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Fonte : https://www.pmi.it/impresa/normativa/177730/videosorveglianza-senza-limitazioni-quando-e-legittima.html

Segue documento https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza-signed.pdf

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INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N. 5 DEL 19 FEBBRAIO 2018 CIRCOLARE N. 5/2018

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Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
Ispettorato regionale del Lavoro di Palermo

Oggetto: indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri
strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
L’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno
modificato l’art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di
contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del
datore di lavoro e, dall’altro, tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di
impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
Istruttoria delle istanze presentate
Una prima questione riguarda le modalità secondo cui effettuare l’istruttoria in ordine alle istanze
presentate per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la valutazione dei presupposti legittimanti il
controllo a distanza dei lavoratori.
Va premesso che tale istruttoria non coinvolge normalmente aspetti tecnici particolari che
debbano essere valutati da personale con la qualifica di “ispettore tecnico” e, pertanto, tale attività va
demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo operante all’interno delle varie unità
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organizzative dell’Ufficio e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di
particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico.
L’oggetto dell’attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni
legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale
viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul
lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.
Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all’utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate
devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza senza, però,
particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l’efficacia dello
stesso strumento di controllo. L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via
incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del
controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare
direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della
telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il
posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo restando,
comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con
le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre
verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento
delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si
pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono
scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non
sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo.
Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulle esibizione di una documentazione che
“fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel
momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un
aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime
ragioni legittimanti l’installazione degli strumenti di controllo.
Da ultimo va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle
specifiche ragioni dichiarate dall’istante in sede di richiesta. L’attività di controllo, pertanto, è legittima se
strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel
corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non
dichiarate nell’istanza di autorizzazione.
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Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto,
dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente
conformi e coerenti con le finalità dichiarate.
Tutela del patrimonio aziendale.
Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori l’elemento di novità introdotto
dalla più recente normativa è rappresentato dalla tutela del patrimonio aziendale che in precedenza
veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo di cui all’art. 6 della
stessa legge.
Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione in quanto l’ampiezza della nozione di
“patrimonio aziendale” rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non
fungere da “idoneo filtro” alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione.
In primo luogo va chiarito che tale problematica non si pone per le richieste che riguardano
dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi,
entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna
forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalità di cui
alla nota n. 299 del 28 novembre 2017.
Diversa invece è l’ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza
del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di “tutela del patrimonio” va
necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa.
In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza
del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una
gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più
invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito
dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.
Del resto, anche secondo la Corte di Cassazione, la sussistenza dei presupposti legittimanti la
tutela del patrimonio aziendale mediante le visite personali di controllo, va valutata in relazione ai mezzi
tecnici e legali alternativi attuabili, all’intrinseca qualità delle cose da tutelare, alla possibilità per il datore di
lavoro di prevenire ammanchi attraverso l’adozione di misure alternative (Cass. sent. n. 84/5902).
Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti
interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all’intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei
beni costituendi il patrimonio aziendale.
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Telecamere
I sistemi di videosorveglianza di più recente introduzione si basano su tecnologie digitali adatte
all’elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Le nuove soluzioni video in tecnologia IP
hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza, rendendo possibili funzioni e scenari applicativi
inimmaginabili fino a pochi anni fa.
I sistemi di videosorveglianza che utilizzano tale tecnologia sono caratterizzati dall’utilizzo di una
rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer
all’altro attraverso internet; è anche possibile registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e
audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata. Inoltre è possibile installare impianti di
videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota.
A tal proposito si precisa che, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è
autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate.
Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato
solo in casi eccezionali debitamente motivati.
L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente
tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un
congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito
del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.
Quanto invece al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina in esame, l’orientamento
giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli
esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico
merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che l’installazione di una
telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche
occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le
organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro.
Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle
pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda,
nelle quali non è prestata attività lavorativa.
Dati biometrici
L’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici sta andando
incontro ad una crescente diffusione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un
Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2
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dicembre 2014. Il Garante evidenzia, al punto 4.2, come “l’adozione di sistemi biometrici basati
sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare
l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza
oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e
specificamente addetti alle attività”.
Ne consegue che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire
l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può
essere considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e pertanto si
possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le
rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla
legge.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
Paolo Pennesi