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Videosorveglianza senza limitazioni: quando รจ legittima

Videosorveglianza senza limitazioni: quando รจ legittima
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Sicurezza sul lavoro e strumenti di controllo: linee guida per capire quando la videosorveglianza senza limitazioni รจ legittima.
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo vanno giustificati e possono essere considerati legittimi solo se taliย dispositivi di sorveglianzaย vengono installati dalle aziende dopo aver tentato di utilizzareย misure di prevenzione meno invasive. (cfr:ย Circolareย n. 5/2018 dellโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro).

In presenza di finalitร  tali da giustificare il controllo, come quelle relative allaย sicurezza sul lavoroย o del patrimonio aziendale, รจ consentito lโ€™inquadramento diretto dei lavoratori,ย senza limitazioniย quali lโ€™angolo di ripresa della telecamera o lโ€™oscuramento del volto dellโ€™operatore, per mezzo degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo di cui si chiede lโ€™installazione.

Tutela del patrimonio aziendale
Facendo particolare riferimento allaย tutela del patrimonio aziendale, devono essere rispettati i principi di legittimitร  e determinatezza del fine perseguito, nonchรฉ della sua proporzionalitร  e non eccedenza: in altre parole le tipologie di monitoraggio vanno valutate con gradualitร  e i controlli piรน invasivi vengono legittimati solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque allโ€™esito dellโ€™esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, per tutelare laย privacy.

Solo in casi eccezionali, debitamente motivati, potrร  essere consentito lโ€™accesso da postazione remota alleย immagini in tempo realeย riprese dalleย telecamereย diย videosorveglianza.

Diverso il caso delย riconoscimento biometrico installato sulle macchineย con lo scopo di impedire lโ€™utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati: si tratta di uno strumento indispensabile a โ€œrendere la prestazione lavorativaโ€ e pertanto per tali sistemi si puรฒ prescindere sia dallโ€™accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Fonte : https://www.pmi.it/impresa/normativa/177730/videosorveglianza-senza-limitazioni-quando-e-legittima.html

Segue documento https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza-signed.pdf

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INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N. 5 DEL 19 FEBBRAIO 2018 CIRCOLARE N. 5/2018

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
Ispettorato regionale del Lavoro di Palermo

Oggetto: indicazioni operative sullโ€™installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri
strumenti di controllo ai sensi dellโ€™art. 4 della legge n. 300/1970.
Lโ€™art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno
modificato lโ€™art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando lโ€™impianto normativo e le procedure preesistenti alle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di
contemperare, da un lato, lโ€™esigenza afferente allโ€™organizzazione del lavoro e della produzione propria del
datore di lavoro e, dallโ€™altro, tutelare la dignitร  e la riservatezza dei lavoratori.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti lโ€™installazione e lโ€™utilizzazione di
impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
Istruttoria delle istanze presentate
Una prima questione riguarda le modalitร  secondo cui effettuare lโ€™istruttoria in ordine alle istanze
presentate per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la valutazione dei presupposti legittimanti il
controllo a distanza dei lavoratori.
Va premesso che tale istruttoria non coinvolge normalmente aspetti tecnici particolari che
debbano essere valutati da personale con la qualifica di โ€œispettore tecnicoโ€ e, pertanto, tale attivitร  va
demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo operante allโ€™interno delle varie unitร 
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organizzative dellโ€™Ufficio e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di
particolare complessitร , anche al personale ispettivo tecnico.
Lโ€™oggetto dellโ€™attivitร  valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni
legittimanti lโ€™adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalitร  per la quale
viene richiesta la singola autorizzazione e cioรจ le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul
lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.
Conseguentemente, le eventuali condizioni poste allโ€™utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate
devono essere necessariamente correlate alla specifica finalitร  individuata nellโ€™istanza senza, perรฒ,
particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare lโ€™efficacia dello
stesso strumento di controllo. Lโ€™eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via
incidentale e con carattere di occasionalitร  ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del
controllo (ad esempio tutela della โ€œsicurezza del lavoroโ€ o del โ€œpatrimonio aziendaleโ€), di inquadrare
direttamente lโ€™operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, โ€œlโ€™angolo di ripresaโ€ della
telecamera oppure โ€œlโ€™oscuramento del volto del lavoratoreโ€.
Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il
posizionamento predeterminato e lโ€™esatto numero delle telecamere da installare fermo restando,
comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con
le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nellโ€™istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre
verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciรฒ in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento
delle merci o degli impianti produttivi รจ spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si
pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono
scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non
sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo.
Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulle esibizione di una documentazione che
โ€œfotografaโ€ lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel
momento stesso in cui tale โ€œstatoโ€ venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessitร  di un
aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime
ragioni legittimanti lโ€™installazione degli strumenti di controllo.
Da ultimo va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle
specifiche ragioni dichiarate dallโ€™istante in sede di richiesta. Lโ€™attivitร  di controllo, pertanto, รจ legittima se
strettamente funzionale alla tutela dellโ€™interesse dichiarato, interesse che non puรฒ essere modificato nel
corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non
dichiarate nellโ€™istanza di autorizzazione.
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Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto,
dovranno innanzitutto verificare che le modalitร  di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente
conformi e coerenti con le finalitร  dichiarate.
Tutela del patrimonio aziendale.
Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori lโ€™elemento di novitร  introdotto
dalla piรน recente normativa รจ rappresentato dalla tutela del patrimonio aziendale che in precedenza
veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo di cui allโ€™art. 6 della
stessa legge.
Tale presupposto necessita perรฒ di una attenta valutazione in quanto lโ€™ampiezza della nozione di
โ€œpatrimonio aziendaleโ€ rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non
fungere da โ€œidoneo filtroโ€ alla ammissibilitร  delle richieste di autorizzazione.
In primo luogo va chiarito che tale problematica non si pone per le richieste che riguardano
dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi,
entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna
forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalitร  di cui
alla nota n. 299 del 28 novembre 2017.
Diversa invece รจ lโ€™ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza
del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di โ€œtutela del patrimonioโ€ va
necessariamente declinata per non vanificare le finalitร  poste alla base della disciplina normativa.
In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimitร  e determinatezza
del fine perseguito, nonchรฉ della sua proporzionalitร , correttezza e non eccedenza, impongono una
gradualitร  nellโ€™ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli piรน
invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque allโ€™esito
dellโ€™esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.
Del resto, anche secondo la Corte di Cassazione, la sussistenza dei presupposti legittimanti la
tutela del patrimonio aziendale mediante le visite personali di controllo, va valutata in relazione ai mezzi
tecnici e legali alternativi attuabili, allโ€™intrinseca qualitร  delle cose da tutelare, alla possibilitร  per il datore di
lavoro di prevenire ammanchi attraverso lโ€™adozione di misure alternative (Cass. sent. n. 84/5902).
Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti
interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi allโ€™intrinseco valore e alla agevole asportabilitร  dei
beni costituendi il patrimonio aziendale.
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Telecamere
I sistemi di videosorveglianza di piรน recente introduzione si basano su tecnologie digitali adatte
allโ€™elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet). Le nuove soluzioni video in tecnologia IP
hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza, rendendo possibili funzioni e scenari applicativi
inimmaginabili fino a pochi anni fa.
I sistemi di videosorveglianza che utilizzano tale tecnologia sono caratterizzati dallโ€™utilizzo di una
rete IP, cablata oppure wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio digitali da un computer
all’altro attraverso internet; รจ anche possibile registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e
audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata. Inoltre รจ possibile installare impianti di
videosorveglianza a circuito chiuso, collegati allโ€™intranet aziendale o via internet a postazione remota.
A tal proposito si precisa che, ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, รจ
autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini โ€œin tempo realeโ€ che registrate.
Tuttavia, lโ€™accesso da postazione remota alle immagini โ€œin tempo realeโ€ deve essere autorizzato
solo in casi eccezionali debitamente motivati.
Lโ€™accesso alle immagini registrate, sia da remoto che โ€œin locoโ€, deve essere necessariamente
tracciato anche tramite apposite funzionalitร  che consentano la conservazione dei โ€œlog di accessoโ€ per un
congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va piรน posta piรน come condizione, nellโ€™ambito
del provvedimento autorizzativo, lโ€™utilizzo del sistema della โ€œdoppia chiave fisica o logicaโ€.
Quanto invece al โ€œperimetroโ€ spaziale di applicazione della disciplina in esame, lโ€™orientamento
giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli
esterni dove venga svolta attivitร  lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico
merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che lโ€™installazione di una
telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche
occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le
organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dellโ€™Ispettorato del lavoro.
Sarebbero invece da escludere dallโ€™applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle
pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso allโ€™azienda,
nelle quali non รจ prestata attivitร  lavorativa.
Dati biometrici
Lโ€™utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici sta andando
incontro ad una crescente diffusione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un
Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2
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dicembre 2014. Il Garante evidenzia, al punto 4.2, come โ€œl’adozione di sistemi biometrici basati
sull’elaborazione dell’impronta digitale o della topografia della mano puรฒ essere consentita per limitare
l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” in cui รจ necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza
oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e
specificamente addetti alle attivitร โ€.
Ne consegue che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire
lโ€™utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, puรฒ
essere considerato uno strumento indispensabile a โ€œ…rendere la prestazione lavorativa…โ€ e pertanto si
possa prescindere, ai sensi del comma 2 dellโ€™art. 4 della L. n. 300/1970, sia dallโ€™accordo con le
rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla
legge.
IL CAPO DELLโ€™ISPETTORATO
Paolo Pennesi

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