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La Corte di Cassazione ha stabilito cheย la diffusione in una chat del numero di telefono di un terzo integra la fattispecie illecita di cui allโarticolo 167 del Codice Privacy, costituendo lo stesso un dato personale, e non costituisce scriminante della condotta il fatto di aver agito in stato dโira determinato dal fatto ingiusto del terzo, in quanto la condotta della provocazione costituisce una causa di esclusione della colpevolezza solo in relazione al reato di diffamazione.
Il caso in esame
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La Cassazione si รจ pronunciata a seguito del ricorso proposto da un soggetto, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza di merito con cui lo stesso era stato condannato allaย pena di mesi quattro di reclusioneย in quantoย ritenuto responsabile del reato di cui allโarticolo 167, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196ย (โTrattamento illecito di datiโ). La condotta incriminata consisteva nellโaver pubblicato in una chat il numero di telefonoย di un terzo.
Nel ricorso, lโimputato lamentava violazione di legge, in ordineย alla mancata assunzione di una prova decisiva, ossia i tabulati telefonici, dai quali avrebbe potuto facilmente rilevarsi laย sussistenza di una reiterata condotta molesta posta in essere dalla persona offesa ai danni dellโimputato, consistente nella effettuazione di telefonate e nellโinvio di messaggi, aventi ad oggetto anche richieste di natura sessuale.ย La condotta dellโimputatoย โ il quale aveva anche ammesso lโaddebito โย sarebbe stata posta in essere, dunque,ย โper reazione rispetto alle reiterate molestie telefonicheโ.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorsoย inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di gravame.
In particolare, con riferimento allaย mancata assunzione dei tabulati telefonici, i giudici di legittimitร hanno rilevato come il ricorrenteย non avesse chiesto in appello la rinnovazione dellโistruzione dibattimentaleย ai sensi dellโarticolo 603 del Codice di Procedura Penale, limitandosi a prospettare unโassenza di prova sulla responsabilitร per la mancata acquisizione dei tabulati.ย Lโassenza di una specifica richiesta di rinnovo dellโistruzione dibattimentale in appello determinava lโinammissibilitร del motivo proposto con il ricorso per cassazione.
Tuttavia,ย anche lโaccertamento del fatto ingiusto della persona offesa non avrebbe scriminato la condotta del prevenuto, in quantoย la provocazione, riconosciuta come circostanza attenuante comune dallโarticolo 62, comma 1, n. 2, del Codice Penale, รจ prevista come causa di esclusione della colpevolezza solo in relazione al reato di diffamazione di cui allโarticolo 595 del Codice Penale, per espressa previsione del successivo articolo 599.
Pertanto,ย la condotta contestata allโimputato, integrante il reato di cui allโarticolo 167, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196/2003, non puรฒ ritenersi non punibile per il solo fatto di essere stata determinata dallo stato dโira per il fatto ingiusto della persona offesa, in quanto scriminante riconosciuta dallโordinamento solo in relazione al reato di diffamazione. In relazione al reatoย de quoย la provocazione opererebbe esclusivamente come circostanza attenuante.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente alย pagamento delle spese processualiย e dellaย somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchรฉย alla rifusione in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, delle spese del grado.
(Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, Sentenza 4 settembre 2018, n. 39682)
https://www.filodiritto.com/news/2018/privacy-cassazione-penale-pubblicare-in-una-chat-il-numero-di-uno-stalker-reato.html
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