Informatica Legale Privacy

Privacy – Cassazione Penale: pubblicare in una chat il numero di uno stalker รจ reato

La Corte di Cassazione ha stabilito cheย la diffusione in una chat del numero di telefono di un terzo integra la fattispecie illecita di cui allโ€™articolo 167 del Codice Privacy, costituendo lo stesso un dato personale, e non costituisce scriminante della condotta il fatto di aver agito in stato dโ€™ira determinato dal fatto ingiusto del terzo, in quanto la condotta della provocazione costituisce una causa di esclusione della colpevolezza solo in relazione al reato di diffamazione.

 

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Il caso in esame

La Cassazione si รจ pronunciata a seguito del ricorso proposto da un soggetto, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza di merito con cui lo stesso era stato condannato allaย pena di mesi quattro di reclusioneย in quantoย ritenuto responsabile del reato di cui allโ€™articolo 167, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196ย (โ€œTrattamento illecito di datiโ€). La condotta incriminata consisteva nellโ€™aver pubblicato in una chat il numero di telefonoย di un terzo.

Nel ricorso, lโ€™imputato lamentava violazione di legge, in ordineย alla mancata assunzione di una prova decisiva, ossia i tabulati telefonici, dai quali avrebbe potuto facilmente rilevarsi laย sussistenza di una reiterata condotta molesta posta in essere dalla persona offesa ai danni dellโ€™imputato, consistente nella effettuazione di telefonate e nellโ€™invio di messaggi, aventi ad oggetto anche richieste di natura sessuale.ย La condotta dellโ€™imputatoย โ€“ il quale aveva anche ammesso lโ€™addebito โ€“ย sarebbe stata posta in essere, dunque,ย โ€œper reazione rispetto alle reiterate molestie telefonicheโ€.

 

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorsoย inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di gravame.

In particolare, con riferimento allaย mancata assunzione dei tabulati telefonici, i giudici di legittimitร  hanno rilevato come il ricorrenteย non avesse chiesto in appello la rinnovazione dellโ€™istruzione dibattimentaleย ai sensi dellโ€™articolo 603 del Codice di Procedura Penale, limitandosi a prospettare unโ€™assenza di prova sulla responsabilitร  per la mancata acquisizione dei tabulati.ย Lโ€™assenza di una specifica richiesta di rinnovo dellโ€™istruzione dibattimentale in appello determinava lโ€™inammissibilitร  del motivo proposto con il ricorso per cassazione.

Tuttavia,ย anche lโ€™accertamento del fatto ingiusto della persona offesa non avrebbe scriminato la condotta del prevenuto, in quantoย la provocazione, riconosciuta come circostanza attenuante comune dallโ€™articolo 62, comma 1, n. 2, del Codice Penale, รจ prevista come causa di esclusione della colpevolezza solo in relazione al reato di diffamazione di cui allโ€™articolo 595 del Codice Penale, per espressa previsione del successivo articolo 599.

Pertanto,ย la condotta contestata allโ€™imputato, integrante il reato di cui allโ€™articolo 167, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196/2003, non puรฒ ritenersi non punibile per il solo fatto di essere stata determinata dallo stato dโ€™ira per il fatto ingiusto della persona offesa, in quanto scriminante riconosciuta dallโ€™ordinamento solo in relazione al reato di diffamazione. In relazione al reatoย de quoย la provocazione opererebbe esclusivamente come circostanza attenuante.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente alย pagamento delle spese processualiย e dellaย somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchรฉย alla rifusione in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, delle spese del grado.

(Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, Sentenza 4 settembre 2018, n. 39682)

https://www.filodiritto.com/news/2018/privacy-cassazione-penale-pubblicare-in-una-chat-il-numero-di-uno-stalker-reato.html

Panoramica privacy
gdpr logo

Questo sito web utilizza i cookie per consentirci di fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi piรน interessanti e utili.

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati, per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie ed avere una navigazione sul sito ottimale.

Cookie di terze parti

Questo sito Web utilizza Google Tag Manager per aggiornare rapidamente e con facilitร  i codici di monitoraggio e Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine piรน popolari.

Mantenere questo cookie abilitato ci aiuta a migliorare il nostro sito Web. Vi siamo molto grati di questo!