Informatica Legale

Licenziamento per diffamazione sui social: illegittimo se la chat รจ privata

La Cassazione, con sentenza n. 21965/2018, richiama le impreseย ad unโ€™attenta valutazione prima di ricorrere a provvedimenti di tipo espulsivo

 

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Con laย sentenza n. 21965/2018ย la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato i motivi posti a fondamento del ricorso presentati da una impresa che opera in Puglia, ritenendo illegittimo ilย licenziamentoย disposto nei confronti del dipendente con mansione di guardia giurata ed eletto rappresentante sindacale.

I fatti.

In primo grado il Tribunale aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che โ€“ durante una conversazione suย Facebookย con altri colleghi iscritti al sindacato โ€“ aveva rivolto offese nei confronti dellโ€™amministratore delegato, dissentendo sui suoi metodi โ€œschiavistiโ€ e apostrofandolo con espressioni certamente censurabili.

La Corte di Appello di Lecce, invece, aveva successivamente accolto il reclamo proposto dal dipendente, in quanto la prova della conversazione era limitata alla stampa di una schermata pervenuta tra lโ€™altro da soggetto anonimo; inoltre, la recidiva non poteva essere richiamata sia perchรฉ la sanzione conservativa era stata impugnata dallo stesso dipendente con ricorso in giudizio pendente presso il Tribunale di Taranto, sia perchรฉ la conversazione sul social, era avvenuta in data anteriore alla prima sanzione. La Corte di Appello aveva ritenuto, inoltre, che la pagina Facebook non dava garanzie sulla rispondenza al contenuto originale, peraltro disconosciuto dal dipendente licenziato: di conseguenza veniva a mancare la prova del fatto addebitato. Da ultimo la Corte di appello aveva sostenuto che, anche qualora le frasi offensive fossero state effettivamente pronunciate,ย occorreva considerare il ruolo di sindacalista del dipendente, il quale si era limitato a dare una sua opinione nellโ€™ambito di una conversazione privata tra colleghi.

La Corte di Cassazione confermava la sentenza di secondo grado, rigettando tutti motivi del ricorso. In particolare, la S. C. sosteneva che le espressioni adoperate dal dipendente sindacalista durante la chat, chiusa e privata rivolta al limitato gruppo che vi aderiva, pur censurabili, dovevano essere valutate alla stregua del diritto di critica e quale reazione alla provocazione dellโ€™amministratore delegato che lโ€™aveva intimidito e sollecitato a cambiare sindacato. Inoltre, la S.C. non ravvisava nei confronti del medesimo amministratore condotta diffamatoria, che consiste nel ledere il bene giuridico della reputazione di un soggetto, portando a conoscenza nellโ€™ambiente sociale, il contenuto delle frasi denigratorie.

Nel caso di specie, invece, ciรฒ non รจ avvenuto, in quanto la conversazione era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in ambiente ad accesso limitato che nessuno voleva rendere noto. รˆ, pertanto, da escludersi qualsiasi intento di diffusione denigratoria e mancanza di antigiuridicitร  della condotta addebitata al lavoratore.

Da qui il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio di legittimitร  proposto dallโ€™impresa.

Licenziamento per diffamazione sui social: illegittimo se la chat รจ privata

Panoramica privacy
Blog Sicurezza Informatica Facile

Questo sito web utilizza i cookie per consentirci di fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi piรน interessanti e utili.

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati, per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie ed avere una navigazione sul sito ottimale.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciรฒ significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito Web utilizza Google Tag Manager per aggiornare rapidamente e con facilitร  i codici di monitoraggio e Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine piรน popolari.

Mantenere questo cookie abilitato ci aiuta a migliorare il nostro sito Web. Vi siamo molto grati di questo!