Una recente sentenza della Cassazione Penale ha chiarito la natura della responsabilitร del direttore di una testata online per articoli diffamatori pubblicati in maniera anonima. Il verdetto รจ particolarmente rigido: il direttore รจ responsabile se non li rimuove tempestivamente. Criterio di valutazione della responsabilitร del direttore รจ quindi il tempo di permanenza online, che, se particolarmente duraturo, lascia presumere una voluta inattivitร da parte del responsabile della testata. Inoltre non puรฒ costituire causa di giustificazione lโimpossibilitร di accertare in via preventiva il contenuto dellโarticolo pubblicato. Il reato dura fino a quando lโarticolo non viene rimosso. La Cassazione penale ha comunque pronunciato la sua massima nel rispetto della pronuncia delle Sezioni Unite per la quale il direttore non puรฒ essere considerato responsabile anche per i commenti postati dallโutenza. Il verdetto della Suprema Corte ha ribaltato del tutto quello del secondo grado: i giudici della Corte dโAppello avevano negato la responsabilitร del direttore, motivando le loro argomentazioni in base alla tutela del diritto alla cronaca e alla impossibilitร di equiparare il giornale digitale e quello cartaceo. Per gli ermellini, invece, tale assimilazione รจ pertinente e non giustifica disparitร di trattamento.
Il provvedimento della Cassazione si inserisce nel solco di altri relativi alla figura del direttore di testata. Nel novembre 2016 la Cassazione ha chiarito che la responsabilitร del direttore per pubblicazione diffamatoria รจ a titolo di colpa e non di responsabilitร oggettiva. Questo ascrive al giudice lโobbligo di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto inidoneo il controllo esercitato dallโagente, avendo riguardo al contenuto dellโarticolo pubblicato e al comportamento del suo autore. Anche unโaltra sentenza della Cassazione Penale, risalente al gennaio 2017, ha certificato la responsabilitร del direttore per omesso controllo sul materiale denigratorio pubblicato. In base a tale pronuncia lโomissione si ha per mancata verifica: della fondatezza delle informazioni, dellโesistenza del mittente e della riferibilitร dello stesso per lo scritto fatto pervenire in pubblico. La stessa Cassazione Penale, nel settembre 2017, ha affermato che il direttore di periodico online puรฒ concorrere nella diffamazione commessa mediante pubblicazione di articolo a firma anonima. In questo caso servono, perรฒ, il consenso e lโadesione al contenuto dello scritto diffamatorio.
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