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Quale valore probatorio puรฒ assumere una email non sottoscritta, allโinterno di un procedimento instaurato dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno da diffamazione, perpetrata con il mezzo telematico?
ร quanto ci si domanda nella vicenda in commento. Oggetto della controversia una email dal contenuto gravemente offensivo che perciรฒ integrava gli estremi del delitto di diffamazione.
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Ma il presunto autore della contestata email, ne aveva sin da subito negato la paternitร . Nonostante ciรฒ sia il Tribunale che i giudici dellโappello lโavevano condannato al risarcimento del danno in favore della persona offesa.
A detta del ricorrente la sentenza impugnata oltre ad essere incoerente sotto il profilo fattuale (vista la facile modificabilitร dei testi delle email), lo era anche dal punto di vista giuridico: non sarebbe logica lโaffermazione assunta della corte dโappello secondo la quale, avendo egli contestato lโalterabilitร dei testi word, avrebbe dovuto produrre in giudizio i testi delle email effettivamente partite dal suo computer.
Il disconoscimento di un messaggio di posta elettronica
La vicenda giunta in Cassazione รจ stata definita con la conferma della sentenza di merito.
Laย Corte di Cassazioneย ricorda che al fine del disconoscimento della conformitร agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, la giurisprudenza di legittimitร , richiede la conformitร agli originali delle fotocopie medesime nonchรฉ la tempestivitร del disconoscimento e che lo stesso, sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, sia chiaro, circostanziato ed esplicito.
A tal proposito giova evocare una recente sentenza della giurisprudenza di legittimitร ove a chiare lettere si afferma che: โlโart. 2719 c.c., che esige lโespresso disconoscimento della conformitร con lโoriginale delle copie fotografiche o fotostatiche, รจ applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformitร della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticitร di scrittura o sottoscrizione, e , nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformitร allโoriginale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzioneโ (Cass. n. 2374 del 2014).
La decisione impugnata aveva ritenuto che mancasse un formale e tempestivo disconoscimento delle email inviate e comunque anche lโeventuale disconoscimento delle riproduzioni informatiche non sarebbe stato idoneo ad inficiare del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni, ma le avrebbe degradate a livello di presunzioni semplici.
Cosรฌ facendo la corte di merito ha fatto corretta applicazione dellโinsegnamento della giurisprudenza di legittimitร secondo cui la valenza probatoria del messaggio di posta elettronica privo di certificazione volta ad attestarne la provenienza dellโautore, รจ liberamente valutabile dal giudice.
Ed, in effetti, il messaggio di posta elettronica, quale lโemail priva di firma elettronica non ha lโefficacia della scrittura privata prevista dallโart. 2702 c.c. quanto alla riferibilitร al suo autore apparente.
Essa รจ attribuita ai sensi dellโart. 21 del d.lgs. n. 82/2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicchรฉ lโemail non sottoscritta รจ liberamente valutabile dal giudice ai sensi dellโart. 20 dello stesso decreto.
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Il giudice in altre parole, potrร liberamente valutare lโidoneitร del documento telematico a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualitร , sicurezza, integritร ed immodificabilitร .
Ora, la decisione con la quale la corte territoriale aveva confermato la responsabilitร del ricorrente era avvenuta non soltanto attraverso la valutazione del testo della email, ma di tutto il materiale probatorio acquisito.
E in tal senso aveva tenuto conto sรฌ della facile alterabilitร del testo dei documenti estratti dal computer, ma anche del fatto che vi fosse la prova inequivocabile (sulla base delle acquisite prove testimoniali) che quelle comunicazioni diffamatorie fossero partite proprio dal suo computer,ย in quanto da lui effettivamente spedite o comunque riconducibili alla sua sfera di controllo.
Email priva di certificazione: qual รจ il suo valore probatorio?
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