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Email priva di certificazione: qual รจ il suo valore probatorio?

Quale valore probatorio puรฒ assumere una email non sottoscritta, allโ€™interno di un procedimento instaurato dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno da diffamazione, perpetrata con il mezzo telematico?
รˆ quanto ci si domanda nella vicenda in commento. Oggetto della controversia una email dal contenuto gravemente offensivo che perciรฒ integrava gli estremi del delitto di diffamazione.

Ma il presunto autore della contestata email, ne aveva sin da subito negato la paternitร . Nonostante ciรฒ sia il Tribunale che i giudici dellโ€™appello lโ€™avevano condannato al risarcimento del danno in favore della persona offesa.

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A detta del ricorrente la sentenza impugnata oltre ad essere incoerente sotto il profilo fattuale (vista la facile modificabilitร  dei testi delle email), lo era anche dal punto di vista giuridico: non sarebbe logica lโ€™affermazione assunta della corte dโ€™appello secondo la quale, avendo egli contestato lโ€™alterabilitร  dei testi word, avrebbe dovuto produrre in giudizio i testi delle email effettivamente partite dal suo computer.

Il disconoscimento di un messaggio di posta elettronica
La vicenda giunta in Cassazione รจ stata definita con la conferma della sentenza di merito.

Laย Corte di Cassazioneย ricorda che al fine del disconoscimento della conformitร  agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, la giurisprudenza di legittimitร , richiede la conformitร  agli originali delle fotocopie medesime nonchรฉ la tempestivitร  del disconoscimento e che lo stesso, sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, sia chiaro, circostanziato ed esplicito.

A tal proposito giova evocare una recente sentenza della giurisprudenza di legittimitร  ove a chiare lettere si afferma che: โ€œlโ€™art. 2719 c.c., che esige lโ€™espresso disconoscimento della conformitร  con lโ€™originale delle copie fotografiche o fotostatiche, รจ applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformitร  della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticitร  di scrittura o sottoscrizione, e , nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformitร  allโ€™originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzioneโ€ (Cass. n. 2374 del 2014).

La decisione impugnata aveva ritenuto che mancasse un formale e tempestivo disconoscimento delle email inviate e comunque anche lโ€™eventuale disconoscimento delle riproduzioni informatiche non sarebbe stato idoneo ad inficiare del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni, ma le avrebbe degradate a livello di presunzioni semplici.

Cosรฌ facendo la corte di merito ha fatto corretta applicazione dellโ€™insegnamento della giurisprudenza di legittimitร  secondo cui la valenza probatoria del messaggio di posta elettronica privo di certificazione volta ad attestarne la provenienza dellโ€™autore, รจ liberamente valutabile dal giudice.

Ed, in effetti, il messaggio di posta elettronica, quale lโ€™email priva di firma elettronica non ha lโ€™efficacia della scrittura privata prevista dallโ€™art. 2702 c.c. quanto alla riferibilitร  al suo autore apparente.
Essa รจ attribuita ai sensi dellโ€™art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicchรฉ lโ€™email non sottoscritta รจ liberamente valutabile dal giudice ai sensi dellโ€™art. 20 dello stesso decreto.

Il giudice in altre parole, potrร  liberamente valutare lโ€™idoneitร  del documento telematico a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualitร , sicurezza, integritร  ed immodificabilitร .

Ora, la decisione con la quale la corte territoriale aveva confermato la responsabilitร  del ricorrente era avvenuta non soltanto attraverso la valutazione del testo della email, ma di tutto il materiale probatorio acquisito.

E in tal senso aveva tenuto conto sรฌ della facile alterabilitร  del testo dei documenti estratti dal computer, ma anche del fatto che vi fosse la prova inequivocabile (sulla base delle acquisite prove testimoniali) che quelle comunicazioni diffamatorie fossero partite proprio dal suo computer,ย in quanto da lui effettivamente spedite o comunque riconducibili alla sua sfera di controllo.

Email priva di certificazione: qual รจ il suo valore probatorio?

 

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