APP 1 : Allerta Pericoli Informatici | |||||
|
APP 2 : AiutamiSi ( tanti servizi gratuiti ) | |||||
|
La Corte di Cassazione ha stabilito cheĀ integra il reato di diffamazione chi invia, ad una pluralitĆ di soggetti, email dal contenuto offensivo dellāaltrui onore, configurandosi il concorso tra lāillecito civile ex articolo 4 Decreto Legislativo n. 7/2016 e il delitto di diffamazione ex articolo 595 Codice Penale.
Il caso in esame
Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:
Il ricorso proposto dalla parte civile si basa sulla considerazione che il Tribunale di Sondrio aveva assolto lāimputato per il fatto diĀ aver prodotto delle offese nei confronti di un funzionario doganale, contenute in una comunicazione via mail, inviata non solo al diretto interessato ma anche a numerosi dirigenti apicali dellāAmministrazione doganale.Ā Il reato ascrittogli era quello qualificato comeĀ diffamazione aggravata ai sensi dellāarticolo 595 Codice Penale e articolo 61 Codice Penale n.10, diversamente qualificato dal Tribunale come reato di ingiuria ex articolo 594 Codice Penale, ormai abrogato.
Il ricorso proposto per violazione di legge ĆØ supportato dalla motivazione cheĀ la email di contenuto ingiurioso inviata allāoffeso e ai terzi non potrebbe costituire ingiuria aggravata ai sensi dellāarticolo 594, comma 1 e 4, Codice Penale, perchĆ© presupporrebbe la presenza fisica della persona offesa; al contrario la condotta in esame integrerebbe il comma 2 del predetto articolo e il reato di diffamazione ex articolo 595 Codice Penale.
La memoria presentata dallāimputato richiede, qualora si riscontrasse una sussumibilitĆ astratta nella cornice dellāarticolo 595, comma 3, Codice Penale, lāannullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Procura competente, oppure, in caso contrario, il rigetto del ricorso o la dichiarazione di ammissibilitĆ .
Motivi della decisione
La Cassazione Penale ritiene ilĀ ricorso fondato e lo accoglie, sulla base delle seguenti motivazioni.
Occorre premettere che il reato di ingiuria ĆØ stato integralmente depenalizzato ad opera del Decreto Legislativo n. 7/2016, il quale, allāarticolo 4 prevede un illecito civile; il Tribunale trae le sue conclusioni analizzando lāarticolo 594 Codice Penale, in vigore al momento del compimento dei fatti, che, tuttavia, non appaiono convincenti in quantoĀ il concetto di āpresenzaā, indicato nel comma 1 e 4 dellāarticolo 594 Codice Penale,Ā implica necessariamente la presenza fisica, in unitĆ di tempo e di luogo, di soggetto offeso e spettatori o il verificarsi di una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con lāausilio dei moderni sistemi tecnologici.
Qualora lāoffesa sia arrecata per iscritto ed inviata allāinteressato e a terzi, non può escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici.
Facendo riferimento ad un proprio precedente orientamento, la Cassazione afferma che: ālāinvio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite lāutilizzo di internet, integra unāipotesi di diffamazione aggravata e lāeventualitĆ che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria; ed ancora che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralitĆ di destinatari, oltre lāoffeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensƬ quello di diffamazioneā, anche se non vi ĆØ stato il contestuale recepimento delle offese e la maggior diffusione delle stesse.
Un orientamento più tradizionale configurava il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione nel momento in cui le lettere offensive fossero state inviate anche alla persona offesa.
In unāaltra sentenza di poco precedente a quella in esame, la Corte ha sostenuto che: āquando la corrispondenza con più destinatari avviene per via telematica, se ĆØ vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralitĆ di atti operati dal sistema e di cui lāagente ĆØ ben consapevole; di qui la coerente conclusione che in ogni caso il fatto contestato integra quantomeno anche il reato di diffamazioneā.
Lāaver inviato la missiva anche ad altri soggetti āper conoscenzaā non determina una diversa interpretazione in quanto la fattispecie incriminatriceĀ esige solamente che lāoffesa sia comunicata ad una pluralitĆ di destinatari, senza che rilevi il titolo o le ragioni della comunicazione.
La difesa dellāimputato, nel richiedere lāannullamento della sentenza impugnata, osserva che la condotta contestata era stata realizzata con un unico messaggio trasmesso,Ā in primis, alla persona offesa, in cui erano stati messi in copia āper conoscenzaā gli altri titolari dei vari Uffici. Se cosƬ fosse, si configurerebbe lāaggravante prevista dal comma 3 dellāarticolo 595 Codice Penale, per lāuso di uno strumento di pubblicitĆ a notevole capacitĆ diffusiva.
La tesi non risulta condivisibile secondo la Cassazione in quanto ālāarticolo 595, comma 3, riguarda il caso in cui lāoffesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non può essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui lāoffesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva ĆØ stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronicaā.
La posta elettronica ĆØ solo uno strumento più efficiente e comodo della posta tradizionale; nel caso in questione la missiva ĆØ stata inviata a soli sei soggetti, portando, dunque, alla conclusione cheĀ esso non configura, di per sĆ© e automaticamente, un āmezzo pubblicitarioā, al quale può essere concretamente equiparato quando, per le particolari modalitĆ della condotta, sia stato possibile raggiungere un gruppo indeterminato o molto elevato di destinatari.
Per tali ragioni,Ā la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata, rinviando gli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
(Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale, Sentenza 6 luglio – 20 luglio 2018, n. 34484)
https://www.filodiritto.com/news/2018/diffamazione-cassazione-penale-integra-il-reato-di-diffamazione-linvio-per-conoscenza-a-pi-destinatari-di-email.html
RICHIEDI UNA COPIA AUTENTICA DELLA DIFFAMAZIONE PER AVERE UN DOCUMENTO CON VALORE LEGALE
Rss Feeds:
Pubblica anteprima dei nostri articoli sul tuo sito :
Alcuni dei Nostri Servizi più richiesti :