Diffamazione online

Diffamazione a mezzo Internet

La rivoluzione mediatica in atto apre nuove frontiere di tutela per la diffamazione, imponendo un continuo adeguamento delle norme al passo dei tempi.
Nell’attuale assetto ordinamentale, il bene giuridico “onore” trova il referente primario di tutela nell’art. 595 c.p. che punisce “chiunque (…), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro”.
La tutela penale dell’onore garantita dal titolo XII, capo II, del codice penale tradizionalmente ruotava attorno alle due fattispecie, speculari, di ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.). A seguito della depenalizzazione della prima ad opera del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, il presidio penale abbraccia ora le sole condotte di diffamazione, che segnano dunque il limite dell’intervento penale della materia che ci occupa.

Ciò che contraddistingueva ingiuria e diffamazione era essenzialmente il numero delle persone coinvolte: nel primo caso soltanto il mittente della comunicazione offensiva e il destinatario della stessa; nella diffamazione, i soggetti interessati, oltre al mittente della comunicazione, devono essere almeno due escluso il destinatario. La diffamazione, infatti, è un reato che mina la reputazione di una persona nei confronti della collettività e la sua più severa reprimenda risiede nel fatto che quest’ultima non è in condizione di potersi immediatamente difendere.
Venendo alle fattispecie aggravate, particolare risalto assume il terzo comma dell’art. 595 c.p.1 che si riferisce ad un ulteriore mezzo rispetto alla stampa per arrecare l’offesa, definito come “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, tra cui va assolutamente incluso il Web ed, in particolare, i social network, che senza dubbio rappresentano la più vasta “rete di comunicazione” attuale riuscendo a raggiungere un numero indefinito di persone contemporaneamente. La giurisprudenza fa ampio riferimento alla locuzione suddetta, per farvi rientrare le nuove tecnologie ed in particolare la diffusione di espressioni lesive della reputazione altrui attraverso la rete.

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Alcune delle questioni concernenti la diffamazione on-line, sono state affrontate per la prima volta dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 4741/2000, secondo cui: “la particolare diffusività e pervasività di internet giustificano un più severo trattamento penale nei confronti dell’agente, configurandosi quindi il delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p.”. Sottolineava la Corte che per quanto concerne il reato di diffamazione, si considera consumato anche se la comunicazione con più persone e la percezione del messaggio non siano contemporanee alla trasmissione o contestuali tra loro, giacché i destinatari potrebbero trovarsi a grande distanza gli uni dagli o dal soggetto agente. Tuttavia, nel caso di diffamazione commessa a mezzo posta, telegramma o e-mail, è necessario che i messaggi vengano spediti a più destinatari, mentre “nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes”; Partendo da tale – ovvia – premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, “l’utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell’articolo 595 c.p., comma terzo: offesa recata … con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.”.

Più di recente i giudici di legittimità hanno ricondotto alla fattispecie di diffamazione aggravata perpetrata mediante l’utilizzo del mezzo di pubblicità anche le ipotesi di diffamazione a mezzo social network. La registrazione al social network, infatti, consente l’accesso ad un numero indeterminato di utenti, facendo sì che la pubblicazione di una frase diffamatoria su un profilo Facebook, possa essere visualizzata da un’ampia gamma di utenti, anche nel caso in cui le notizie siano riservate ai soli “amici”. Per esempio Cass., Sez. V, 16 aprile 2014, n.16712 ha sancito che: “la sussistenza dall’aggravante dell’utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione della frase 
indicata nell’imputazione sul profilo del social network facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli “amici” ad una cerchia ampia di soggetti. Peraltro, nella specie, la frase era ampiamente accessibile essendo indicata nel c.d. profilo”.

Occorre rilevare che, ai fini della tempestività della querela, l’immissione sul web di immagini o frasi lesive e la cognizione da parte del soggetto offeso devono avvenire contestualmente o quantomeno trovarsi in rapporto di prossimità temporale, salvo prova contraria da parte dell’interessato.
Per quanto riguarda la giurisdizione in caso di reato di diffamazione a mezzo web, si è affermato che questa spetta al giudice italiano nel caso in cui il delitto sia stato consumato in Italia così come nel caso in cui la vittima, connettendosi a internet, venga a conoscenza della comunicazione offensiva. Per quanto riguarda la competenza territoriale a giudicare, questa spetta al Tribunale del luogo del domicilio del soggetto leso poiché è la residenza della vittima il luogo dove si sono verificati i danni morali o materiali (Cass., ord. 8.5.2002, n. 6591). E’, questo, un elemento importante deciso dagli ermellini perché in precedenza alcune corti di merito avevano identificato come Tribunale competente quello di residenza del server sul quale erano state caricati i messaggi offensivi.

In conclusione, onore e libera manifestazione del pensiero sono beni di pari rango e necessitano di essere reciprocamente bilanciati, al fine di stabilire i confini e l’operatività dell’uno e dell’altro. È proprio il diritto di libera manifestazione del pensiero ad escludere l’antigiuridicità di comportamenti conformi alla fattispecie diffamatoria.
Il diritto di critica può costituire scriminante dei delitti contro l’onore. Per critica si intende un giudizio motivato riguardante accadimenti, fatti o circostanze dei più vari settori della vita sociale. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che trattandosi di un giudizio personale, non si può pretendere che la critica sia connotata da pura obiettività. Il diritto di critica però non è senza limiti ma presuppone la verità del fatto, l’interesse sociale (pertinenza) e la correttezza formale del linguaggio (continenza). Pertanto, è necessario operare un bilanciamento tra interessi contrapposti al fine di stabilire il confine del penalmente rilevante.

Avv. Riccardo Brigazzi
AVV. RICCARDO BRIGAZZI – Roma (RM)

http://www.prontoprofessionista.it/articoli/9554/diffamazione-a-mezzo-internet/