Privacy

Violazione privacy: cosa fare

Se violano la tua privacy, puoi presentare una denuncia, chiedere un risarcimento o rivolgerti al garante della privacy.
Tutti noi abbiamo diritto alla tutela dei nostri dati personali, per cui la violazione della privacy ci consente di rivolgerci all’autorità giudiziaria penale per ottenere la punizione del colpevole (mediante un atto di denuncia), all’autorità giudiziaria civile per ottenere il risarcimento del danno subito (a causa dell’illecito trattamento dei nostri dati) o, ancora, ci permette di rivolgerci al garante della privacy (con una segnalazione, un reclamo o un ricorso). Ma vediamo nel dettaglio cosa fare in caso di violazione della privacy.

 

Il diritto alla privacy
La privacy è uno dei diritti fondamentali dell’uomo e consiste nella protezione dei dati personali (ciò significa che io posso scegliere a chi rivelare i miei dati personali e che il soggetto destinatario delle mie informazioni non può assolutamente divulgarle senza la mia autorizzazione).

Il trattamento dei dati personali è rappresentato da qualsiasi operazione (o complesso di operazioni), effettuata anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, che riguardi la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

I dati soggetti a tutela sono i dati personali (caratterizzati da qualunque informazione relativa ad una persona fisica, giuridica, ente od associazione) i quali si distinguono in:

dati identificativi (ovvero quelli che permettono l’identificazione diretta dell’interessato);
dati sensibili (ovvero i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) [1].
Il titolare dei dati (da tutelare) gode di vari diritti. Può:

conoscere gli estremi identificativi del responsabile della tutela dei suoi dati;
accedere ai dati personali che lo riguardano e conoscere finalità e modalità del trattamento degli stessi;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati personali che lo riguardano;
ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge;
ricevere attestazione che le operazioni di rettifica o cancellazione sono state comunicate ai soggetti ai quali le informazioni erano state originariamente comunicate (tranne nel caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
L’interessato ha, altresì, diritto di opporsi al trattamento:

se sussistono motivi legittimi;
se viene effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali.
Questi diritti sono esercitati senza formalità, mediante una semplice richiesta rivolta al titolare o al responsabile. L’interessato deve ricevere riscontro senza ritardo entro 15 giorni dalla richiesta e tale termine può essere esteso sino a 30 giorni (il titolare o responsabile deve comunque comunicare la proroga all’interessato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta).

In mancanza di riscontro, o in caso di riscontro non soddisfacente, l’interessato può esperire un’azione giudiziaria oppure rivolgersi al garante della privacy: è importante precisare che il garante non può disporre il risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa e che vige il principio per cui, una volta che si è agito dinanzi al garante, non è più possibile rivolgersi al tribunale per la medesima fattispecie.

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La violazione della privacy ed il garante
A tutela della privacy dei propri dati sono previste specifiche misure di protezione e sicurezza: in caso di violazione della privacy (ad esempio attraverso la ricezione di decine di telefonate o e-mail indesiderate contro la tua volontà e senza il tuo consenso), i principali strumenti a tua disposizione sono il reclamo, la segnalazione o il ricorso al garante della privacy.

Il reclamo [2] è un atto (che non prevede particolari formalità) con il quale l’interessato denuncia (dietro il pagamento di una somma di euro 150 a titolo di diritti di segreteria) al garante una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Può essere proposto:

quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei propri diritti;
quando si vuole promuovere una decisione del garante su una questione di sua competenza.
Il reclamo deve contenere l’indicazione:

dei fatti e delle circostanze su cui si fonda;
delle disposizioni che si presumono violate;
delle misure richieste;
degli estremi identificativi del titolare, del responsabile (se conosciuto) e del richiedente.
A seguito della ricezione del reclamo vi sarà un’istruttoria preliminare che valuterà la fondatezza del reclamo; a seguito di ciò (in caso di ricorso fondato) il garante definirà il procedimento prescrivendo una delle seguenti misure:

invitare il titolare ad effettuare il blocco spontaneo;
prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito (o non corretto) anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie oppure quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento, vi è il concreto rischio di arrecare un danno ad uno o più interessati.
La segnalazione [3] è un atto (generico e non circostanziato come il reclamo) finalizzato a sollecitare l’esercizio dell’attività di controllo da parte del garante. La segnalazione è gratuita, non presenta particolari formalità e deve essere inviata al garante. Ad una o più segnalazioni possono seguire un’istruttoria preliminare ed un procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (anche prima della definizione del procedimento).

Il ricorso [4] al garante è un atto formale, che deve essere presentato rispettando particolari formalità e unicamente nei seguenti casi:

in caso di risposta tardiva (quindi oltre i 15 o 30 giorni dalla richiesta) o non soddisfacente da parte del titolare del trattamento dei dati o del responsabile (se designato);
se il decorso dei termini relativi al riscontro dell’istanza esporrebbe l’interessato ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Il ricorso non è gratuito: anche in questo caso (come per il reclamo) bisogna pagare 150 euro a titolo di diritti di segreteria.

Il ricorso deve contenere:

gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e (ove conosciuto) del responsabile eventualmente designato;
la data dell’istanza presentata al titolare (o al responsabile), oppure la data in cui si è verificato il danno imminente ed irreparabile;
gli elementi posti a fondamento della domanda;
il provvedimento richiesto al garante;
il domicilio eletto ai fini del procedimento.
ll Garante, se ritiene fondato il ricorso, può ordinare la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto (cosiddetto silenzio – diniego). Contro il provvedimento (espresso o tacito) del garante è possibile proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo nel quale risiede il titolare del trattamento.

 

Denuncia penale e risarcimento del danno
In caso di violazione della privacy, si può decidere di rivolgersi anche all’autorità giudiziaria (per esempio in caso di divulgazione falsa dei propri dati) al fine di iniziare un processo penale o si può adire il tribunale civile per ottenere un risarcimento del danno patito (che può essere di tipo economico, morale o esistenziale). In merito a tali temi leggi violazione privacy: cosa si rischia?

Violazione privacy: cosa fare