ALLERTA PERICOLI INFORMATICI Whatsapp e Sicurezza

Usi WhatsApp ? Attenzione ! Tutto quello che invii e ricevi diventa legale come una raccomandata con ricevuta di ritorno

Usi WhatsApp ? Attenzione ! Tutto quello che invii e ricevi diventa legale come una raccomandata con ricevuta di ritorno
Scritto da gestore

Usi WhatsApp ? Tutto quello che invii e ricevi diventa legale come una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ecco cosa accade oggi utilizzando WhatsApp come prova legale, ovvero quando il messaggio ha ottenuto la DOPPIA SPUNTA COLORE BLU.

Nello specifico, i tre diversi tipi di spunte WhatsApp hanno questo significato:

Una spunta verde/grigia -> indica che il messaggio è stato inviato correttamente (ma non ricevuto).
Due spunte verdi/grigie -> indicano che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario (ma non letto).
Due spunte blu -> indicano che il messaggio è stato letto. E’ il cosiddetto “doppio controllo” (o double check, in inglese) che segnala la conferma di avvenuta lettura.

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WHATSAPP COME PROVA LEGALE  :

  1. E’ AMMESSO COMUNICARE IL LICENZIAMENTO TRAMITE WHATSAPP

il Tribunale di Catania (Sez. lavoro Ordinanza, 27.06.2017) ha ritenuto che il licenziamento comunicato al lavoratore tramite WhatsApp assolva l’onere della forma scritta trattandosi di un documento informatico che, grazie al sistema delle doppie spunte (grigie quando il messaggio viene consegnato e blu quando viene letto) dà un riscontro completo della data e dell’ora di ricezione e lettura.

  1. E’ POSSIBILE COMUNICARE L’ASSENZA PER MALATTIA TRAMITE WHATSAPP

Il lavoratore può informare il datore dell’assenza per malattia con un messaggio WhatsaApp, trattandosi di una modalità il cui invio diventa più efficiente di una raccomandata a/r perché la “doppia spunta” grigia e blu dà informazioni immediate su data e ora di consegna e lettura (Tribunale di Roma, sentenza n. 8802/2017)

  1. SI PUO’ ESSERE LINCENZIATI PER UN MESSAGGIO WHATSAPP CONTRO IL DATORE DI LAVORO

Sempre in tema di licenziamento, il Tribunale di Milano (Sez. lavoro sentenza, 30.05.2017) ha ritenuto che fosse giusta causa di licenziamento la creazione di un gruppo WhatsApp utilizzato per denigrare il datore di lavoro, così sminuendo l’autorevolezza e il potere esercitato dallo stesso nei confronti degli altri colleghi.

  1. E’ CONSENTITO DIMOSTRARE ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO TRAMITE WHATSAPP

I messaggi inviati tramite WhatsApp, contenenti anche fotografie, possono contribuire a dimostrare l’attività di lavoro subordinato, trattandosi di prove documentali che, insieme alle testimonianze, provano l’attività svolta come dipendente (Tribunale di Torino, sentenza n. 55/2018).

  1. E’ POSSIBILE OTTENERE LA CONDANNA AD UN PAGAMENTO DOVUTO PER UN MESSAGGIO DI CONFERMA SU WHATSAPP

I messaggi di WhatsApp legittimamente prodotti in giudizio, sono stati utilizzati per ottenere la condanna di una donna al pagamento delle somme di denaro di cui, in detti messaggi, riconosceva essere debitrice (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 231/2017). In altre parole, alla luce della sentenza citata, il messaggio inviato in una chat di WhatsApp con il quale si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale ad un riconoscimento del debito stesso ex art 634 c.p.c.

  1. E’ PERSEGUIBILE IL REATO DI DIFFAMAZIONE PER UN COMMENTO FATTO SU UN GRUPPO DI WHATSAPP

Il Reato di Diffamazione si intende nel momento in cui l’offesa viene comunicata ad almeno due persone ( quindi un gruppo di whatsapp e non una chat privata ) ed è offensiva dell’altrui reputazione che si intende come onore e decoro di una persona, circa l’opinione degli altri. Per offesa alla reputazione si intende anche l’attribuzione di un fatto illecito quando questo viene identificato come riprovevole dalla comunità, in base a principi condivisi: si ricorda l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici o per esempio l’attribuzione di appellativi come “ladro” ad una persona, anche qualora fosse condannata per furto.

  1. SI RISCHIANO SANZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SU GRUPPI WHATSAPP DELLE IMMAGINI DEI PROPRI FIGLI MINORI

l Tribunale di Mantova Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017) ha recentemente affermato la necessità del consenso di entrambi i genitori (o meglio: che non sussista l’opposizione di uno di essi) per la pubblicazione delle immagini dei figli minori su WhatsApp.

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  1. SI COMMETTE REATO SE SI PUBBLICANO FOTO ALTRUI SU GRUPPI WHATSAPP SENZA IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI

Se un privato pubblica un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile e l’interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video. Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento. Il risarcimento e la rimozione possono essere richiesti anche dai genitori, dal coniuge o dai figli della persona ritratta.

  1. E’ REATO DI STALKING SE SI MANDANO TROPPI MESSAGGI SU WHATSAPP AD UNA PERSONA

Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Recentemente il reato di stalking su whatsapp è stato ridimensionato per il fatto che un utente può effettuare il blocco dei messaggi in modo molto più semplice e veloce di un sms.

 

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