ALLERTA PERICOLI INFORMATICI

Privacy, pubblicazione foto alunni: non sempre è necessario chiedere consenso genitori

Foto minori nei siti istituzionali delle scuole, la normativa non richiede la liberatoria. Ovviamente se la pubblicazione rientra nelle finalità delle scuole. Anche in questo caso occorre però porre attenzione ad alcuni aspetti.

Foto minori, le scuole chiedono la liberatoria
Foto minori nei siti Web afferenti le scuole. Quasi tutti i Dirigenti Scolastici e a discendere gli insegnanti interessati richiedono la liberatoria per la loro pubblicazione. La richiesta è mossa dal bisogno di cautelarsi da possibili denunce dei genitori. Esigenza comprensibile, considerata la complessità del Web, soggetta a molti rischi di divulgazione, soprattutto con la tecnologia 2.0. A questo aggiungo che il Web  non dimentica, rendendo immortali le nostre e altrui tracce.

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Attenzione confermata anche dalla  Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176  Si legge all’art. 3:   “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”

L’art. 16 scende nello specifico. Recita “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.”

Eppure è possibile pubblicare anche senza consenso
Ora rispettando la cautela e prudenza, confermate anche dal Garante alla Privacy, è possibile pubblicare i dati personali coerenti con le finalità istituzionali della scuola. Il suddetto contesto non richiede la necessità di richiesta di una liberatoria da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

E’ indubbio che tra le finalità istituzionali rientri il profilo formativo che comporta anche la pubblicazione dei prodotti (recite, progetti, attività, Open day…) attraverso il sito istituzionale della scuola e le pagine social afferenti l’Istituto.

Il quadro normativo che consente la pubblicazione senza richiesta di liberatoria
Considerata la natura pubblica dell’istituzione pubblica, ecco i riferimenti normativi che autorizzano il suddetto comportamento. Partiamo dal D.lvo 196/03 art. 18 comma 2 e 4. Si legge infatti:

“Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali…
Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.”

L’orientamento è confermato anche dal Garante della Privacy (2016). Si legge: “Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti” o dei genitori.

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Quasi due mesi fa il D.lvo 196/03 è stato aggiornato al GDPR ( Nuovo Regolamento europeo al trattamento dei dati personali ) n.679/2016.
Si legge: I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché  le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico
relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
… istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario.”(art 2 sexies)

Le specificità richiesta per la pubblicazione
Come scrivevo sopra, la pubblicazione delle foto o di video deve tener sempre presente la finalità istituzionale della scuola (principio della legittimità). Questa è localmente definita dal Ptof che prevede una serie di progetti, attività, iniziative. Il documento costituisce una sorta di Costituzione per il singolo istituto. Da qui la necessità che il documento sia pubblico, quindi accessibile alle famiglie. Ne discende il principio della chiarezza o trasparenza degli intenti, che si traduce anche nella comunicazione della pubblicazione del prodotto nel Web
Pertanto ogni filmato o pubblicazione di foto (anche su bacheche) deve rispondere solo all’esigenza di documentare l’attività didattica che impone il criterio della proporzionalità.

In concreto il materiale da pubblicare non può presentare primi piani, ma la ripresa del piccolo gruppo o dell’intera classe nello svolgimento dell’attività. Occorre tener presente che i singoli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi.
E tutto questo non è poco, ma necessario per rispettare la cautela e la prudenza come criteri per una divulgazione pubblica e intelligente dei dati personali (foto e video).

Privacy, pubblicazione foto alunni: non sempre è necessario chiedere consenso genitori