Foto minori nei siti istituzionali delle scuole, la normativa non richiede la liberatoria. Ovviamente se la pubblicazione rientra nelle finalitร delle scuole. Anche in questo caso occorre perรฒ porre attenzione ad alcuni aspetti.
Foto minori, le scuole chiedono la liberatoria
Foto minori nei siti Web afferenti le scuole. Quasi tutti i Dirigenti Scolastici e a discendere gli insegnanti interessati richiedono la liberatoria per la loro pubblicazione. La richiesta รจ mossa dal bisogno di cautelarsi da possibili denunce dei genitori. Esigenza comprensibile, considerata la complessitร del Web, soggetta a molti rischi di divulgazione, soprattutto con la tecnologia 2.0. A questo aggiungo che il Webย non dimentica, rendendo immortali le nostre e altrui tracce.
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Attenzione confermata anche dallaย ย Convenzione internazionale sui diritti dellโinfanzia, approvata dallโAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 ย Si legge allโart. 3:ย ย โIn tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autoritร amministrative o degli organi legislativi, lโinteresse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.โ
Lโart. 16 scende nello specifico. Recita โNessun fanciullo sarร oggetto di interferenze arbitrarie oย illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.โ
Eppure รจ possibile pubblicare anche senza consenso
Ora rispettando la cautela e prudenza, confermate anche dal Garante alla Privacy, รจ possibile pubblicare i dati personali coerenti con le finalitร istituzionali della scuola. Il suddetto contesto non richiede la necessitร di richiesta di una liberatoria da parte di chi esercita la responsabilitร genitoriale.
Eโ indubbio che tra le finalitร istituzionali rientriย il profilo formativo che comporta anche la pubblicazione dei prodotti (recite, progetti, attivitร , Open dayโฆ) attraverso il sito istituzionale della scuola e le pagine social afferenti lโIstituto.
Il quadro normativo che consente la pubblicazione senza richiesta di liberatoria
Considerata la natura pubblica dellโistituzione pubblica, ecco i riferimenti normativi che autorizzano il suddetto comportamento. Partiamo dalย D.lvo 196/03 art. 18 comma 2 e 4. Si legge infatti:
โQualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici รจ consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionaliโฆ
Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dellโinteressato.โ
Lโorientamento รจ confermato anche dal Garante della Privacy (2016). Si legge: โLe istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalitร istituzionali oppure quelli espressamente previstiย dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studentiโ o dei genitori.
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Quasi due mesi fa il D.lvo 196/03 รจ stato aggiornato al GDPR ( Nuovo Regolamento europeo al trattamento dei dati personali ) n.679/2016.
Si legge:ย I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui allโarticolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dellโUnione europea ovvero, nellโordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonchรฉ ย le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dellโinteressato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante lโinteresse pubblico
relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico oย connessi allโesercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
โฆ istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario.โ(art 2 sexies)
Le specificitร richiesta per la pubblicazione
Come scrivevo sopra, la pubblicazione delle foto o di video deve tener sempre presenteย la finalitร istituzionale della scuola (principio della legittimitร ). Questa รจ localmente definita dal Ptof che prevede una serie di progetti, attivitร , iniziative. Il documento costituisce una sorta diย Costituzione per il singolo istituto. Da qui la necessitร che il documento sia pubblico, quindi accessibile alle famiglie. Ne discendeย il principio della chiarezza o trasparenzaย degli intenti, che si traduce anche nella comunicazione della pubblicazione del prodotto nel Web
Pertanto ogni filmato o pubblicazione di foto (anche su bacheche) deve rispondere solo allโesigenza di documentare lโattivitร didattica che impone ilย criterio della proporzionalitร .
In concreto il materiale da pubblicare non puรฒ presentare primi piani, ma la ripresa del piccolo gruppo o dellโintera classe nello svolgimento dellโattivitร . Occorre tener presente che i singoli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi.
E tutto questo non รจ poco, ma necessario per rispettare la cautela e la prudenza come criteri per una divulgazione pubblica e intelligente dei dati personali (foto e video).
Privacy, pubblicazione foto alunni: non sempre รจ necessario chiedere consenso genitori