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Fotografie scattate da droni in condominio: cosa dice la legge?

l Garante della Privacy è intervenuto a disciplinare il fenomeno a causa della grande diffusione dei droni e dell’uso poco accorto fattone dagli amatori.Basti pensare che in un popoloso palazzo di un quartiere di Napoli, è stato fatto volare un drone in condominio ad altezza terrazzo.Vediamo cosa prevede la normativa in questi casi.

=> La riservatezza in condominio

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Le tipologie di droni. I droni sono definiti dall’art. 743 del Codice della Navigazione come mezzi aerei a pilotaggio remoto. Com’è noto, ne esistono di varie tipologie e dimensioni; a seconda del peso e del potenziale livello di pericolosità cambiano le norme da applicare.

In particolare, l’art. 1 del regolamento ENAC n. 2 del 16 luglio 2015 e successive modificazioni [1] (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) distingue i mezzi aerei condotti a distanza in: S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) [2] ed in aeromodelli [3] .

In estrema sintesi, può dirsi che iS.A.P.R. siano utilizzati a scopo professionale, mentre gli aeromodelli vengano impiegati a fini ricreativi.

Quindi, se l’uso del dispositivo ha una finalità professionale, è necessario dotarsi di un’apposita autorizzazione, nonché dell’assicurazione verso terzi [4] .

Per l’impiego hobbystico, invece, quindi per gli aeromodelli, non trova applicazione la disciplina del Codice della Navigazione né è richiesta l’autorizzazione dell’ENAC o l’obbligo assicurativo.

Droni: fotografie e videoriprese. Il successo dei droni dipende dalla possibilità che questi mezzi offrono di effettuare video e foto da prospettive uniche.

L’aeromodello, infatti, monta una o più videocamere attraverso le quali il pilota può godere della medesima visuale che ha il drone.

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Va da sé che un uso poco accorto di questo strumento potrebbe portare a compiere violazioni di legge.

Un drone di dimensioni ridotte e particolarmente silenzioso potrebbe passare inosservato mentre capta immagini provenienti da luoghi di privata dimora o intercetta conversazioni.

L’intervento del Garante della Privacy. Per le ragioni sopra esposte, recentemente è intervenuta l’Autorità garante per la Privacy, la quale ha diffuso un’infografica [5] sul corretto uso dei droni, in particolar modo per quelli impiegati a fini ricreativi, che sono i più diffusi e potenzialmente i più pericolosi per la riservatezza delle persone.

In particolare, il garante sottolinea che quando si fa volare un drone munito di fotocamera in un luogo pubblico, come i parchi, le strade, le spiagge, bisogna evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone.Qualora si condividano sui social network le riprese effettuate, nel caso in cui siano riprese altre persone, è necessario il loro consenso alla pubblicazione.

Tale consenso non è richiesto solo se, per la distanza, i visi dei soggetti ripresi non sono riconoscibili.

Inoltre, occorre evitare di diffondere immagini che contengano dati sensibili, come indirizzi, targhe di autoet cetera. Infine,non si devono effettuare riprese in zone private, come i giardini altrui.

=> Condominio e riservatezza: il Garante della privacy individua le regole.

Captazione di conversazioni. Un aeromodello potrebbe captare dei dialoghi, ebbene eventuali frammenti di conversazione registrati accidentalmente non possono essere utilizzati se rendono riconoscibile il contesto, i discorsi e le persone coinvolte.

Secondo il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) i droni devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default, in buona sostanza devono essere configurati per raccogliere il minor numero possibile di dati sensibili.Si ricorda che registrare una conversazione a cui si partecipa non costituisce reato, infatti, ciascun partecipante ad essa, si tratti di una riunione di condominio o di un colloquio tra amici [6] , accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).

Per contro, è illecito divulgare il file audio a soggetti terzi, che non abbiano partecipato al dialogo.

In questo caso, infatti, si commette un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.

Parimenti, commette reato il soggetto che, non essendo presente, registri di nascosto, ad esempio tramite un drone.

Una simile condotta integra i delitti di cui agli artt. 617 c.p. (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 617 bis c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) che prevedono la reclusione sino a quattro anni.

Rispettare il prossimo. La presenza di un drone, che effettua riprese, crea la spiacevole sensazione di sentirsi osservati. Pertanto, è buona norma non invadere la sfera personale altrui.

Così se si vuole impiegare un drone per riprendere una festa nel proprio giardino, è consigliabile avvisare i vicini, i quali giustamente hanno diritto di non apparire nelle riprese.

Inoltre, il pilota del drone deve essere sempre visibile e riconoscibile, per evitare di destare sospetti o creare allarme nel prossimo.

Riprese sul fondo altrui. Un drone può volare sulle proprietà private altrui. Si ricorda che l’art. 14 della Costituzione definisce il domicilio come inviolabile. Il domicilio, infatti, «rappresenta la proiezione spaziale della libertà personale». In ragione di ciò, beneficia delle stesse garanzie dettate per la libertà personale.

Pertanto, quando si effettuano registrazioni tramite aeromodelli, occorre evitare di recare molestia ai vicini, riprendendo spazi altrui (ad esempio, una strada privata o un giardino).

Ai sensi dell’art. 833 c.c., infatti, si considerano illeciti gli atti posti in essere al solo fine di nuocere o molestare il prossimo (il cosiddetto “divieto di atti emulativi”).

Le conseguenze possono essere anche penalistiche, allorché la condotta tenuta integri il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.).

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La disposizione tutela la riservatezza della vita familiare, che si ritiene lesa solo nel caso in cui i comportamenti ripresi siano sottratti alla normale osservazione dall’esterno.

Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in un luogo di privata dimora, può essere osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può lamentare la lesione della privacy (Cass. 40577/2008).

Il delitto, infatti, si verifica quando si realizza una violazione di domicilio con strumenti di ripresa e quando le notizie e/o immagini captate afferiscano alla vita privata [7] .

Droni in condominio. In condomino, anche nelle zone di proprietà esclusiva, il volo, comprensivo di decollo e atterraggio, non può avvenire, in quanto trattasi di area popolata.

Il volo sulla terrazza del palazzo, sia essa di proprietà esclusiva o comune (si pensi al lastrico solare o alla terrazza a livello) è sempre vietato, in quanto trattandosi di uno stabile condominiale, si rientra certamente nel concetto di area popolata.

Tuttavia, se il mezzo è utilizzato per motivi professionali, si può volare previo ottenimento dall’ENAC dell’autorizzazione per operazioni specializzate critiche [8] . Infine, si ricorda che quando si effettua un volo, anche in area non popolata, deve esservi una distanza di almeno 5 km dall’aeroporto.

Per completezza, si precisa che le operazioni specializzate condotte da un dispositivo con massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, purché il modello abbia caratteristiche di inoffensività (art. 12).

Tuttavia permane, anche per questi droni, il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone.

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Conclusioni. Ormai bisogna convivere con i droni, vista la loro pervasiva diffusione, tuttavia è necessario rispettare poche regole essenziali per una civile convivenza.

In particolare, in caso di droni utilizzati a fini ricreativi e dotati di mezzi di ripresa, occorre agire in modo prudente per evitare di ledere la privacy altrui.

Così è certamente illecita la condotta di chi faccia volare un drone in condominio ad altezza terrazzo, com’è recentemente accaduto in un popoloso palazzo di un quartiere di Napoli.

Il volo in aree popolate è vietato, così com’è illecita la ripresa di immagini in zone di privata dimora e la loro diffusione senza il consenso degli interessati.

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Avv. Marcella Ferrari

Avvocato del Foro di Savona

[1] L’ultimo emendamento al Regolamento in commento risale al 24.03.2017, liberamente consultabile sul sito dell’ENAC https://www.enac.gov.it/

[2] Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto. (art. 5 Regolamento ENAC del 2015)

[3] Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi. (art. 5 Regolamento ENAC del 2015)

[4] Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, non è consentito condurre operazioni di volo con un drone (S.A.P.R.) se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’articolo 7 del Regolamento (CE) 785/2004.

[5] Infograficadatata 11.10.2017, doc-web 6952903, disponibile sul sito ufficiale del Garante della Privacyhttp://www.garanteprivacy.it/

[6] La registrazione non deve avvenire in un luogo di privata dimora, giacché, in questa ipotesi, si concretizza il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.) punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[7] Per un approfondimento, vedasi R. CUSANO, Il nuovo condominio, Napoli, Simone, 2015, 59 ss.

[8] Rientrano nelle operazioni di volo critiche quelle che prevedono il sorvolo di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, infrastrutture sensibili. Per svolgere tali operazioni è necessaria la previa autorizzazione dell’ENAC.

In ogni caso, è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone (art. 10 c.7). Sono considerate non critiche le operazioni che residuano.

Fonte http://www.condominioweb.com/droni-in-condominio-riservatezza.14569#ixzz56yXxMhHa
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