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Ecommerce, il decalogo per riconoscere i siti affidabili per gli acquisti online

Ecommerce, il decalogo per riconoscere i siti affidabili per gli acquisti online
Scritto da gestore

In questo momento di emergenza sanitaria, il numero degli italiani che utilizzano l’ecommerce per necessità di approvvigionamento, ma non solo, sta crescendo senza precedenti.

In questo scenario, Netcomm – il Consorzio del Commercio Digitale Italiano – e 13 associazioni di consumatori hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a prevenire, rilevare e risolvere le criticità individuate nel mercato online, che in maniera diretta o indiretta impattano sulla tutela dei consumatori.

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Nell’ambito dell’intesa, Netcomm e le 13 associazioni dei consumatori, hanno stilato il decalogo: “e-commerce: istruzioni per l’uso”, che guida il consumatore a riconoscere l’affidabilità dei siti e lo invita ad un corretto uso dell’e-commerce.

“eCommerce: Istruzioni per l’uso”, il decalogo per riconoscere l’affidabilità di un sito di commercio elettronico
A parere di Netcomm e delle associazioni dei consumatori aderenti al protocollo, i siti che si distinguono per qualità e fiducia si identificano primariamente grazie al possesso di alcuni requisiti fondamentali, che il cliente è chiamato a verificare:

1. Facile e immediata visibilità dei dati societari: ossia la ragione sociale, la partita IVA e il numero di REA (ossia, il numero che identifica l’iscrizione alla Camera di Commercio locale), nonché le informazioni di contatto: in particolare un numero di telefono, un indirizzo, un contatto e-mail e un indirizzo pec attivo.

2. Una buona reputazione online: se è la prima volta che si compra sul sito di ecommerce, è buona norma verificare l’affidabilità del venditore prima dell’acquisto, utilizzando le informazioni a disposizione sull’identità dell’esercente e indagando le opinioni di altri acquirenti online.

3. Pubblicazione delle condizioni generali di vendita: esse rappresentano il vero e proprio contratto tra cliente e venditore, detto anche merchant. Definiscono diritti e doveri delle parti, nonché altri impegni alle quali entrambe sono vincolate e vengono, perciò, messe a disposizione del consumatore dai siti più seri ed affidabili anche prima dell’acquisto.

4. Indicazione delle informazioni di pagamento: soprattutto con riferimento alla procedura di pagamento, è importante che il sito abbia attivato sia un protocollo URL sicuro (es: https://www… (invece di  http://www…), sia procedure di sicurezza per lo scambio di dati di transazione elettronica (come la presenza del “lucchetto” nella URL o, ancora meglio, la doppia autenticazione del cliente al momento del pagamento).

5. Presenza e facile reperibilità delle informazioni su spedizione e consegna: in linea generale le consegne devono avvenire entro 30 giorni. Se però il venditore promette di consegnare in tempi minori, fa fede il suo impegno. Inoltre, il venditore è responsabile della merce spedita fino a quando il consumatore non ne entra in possesso.

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6. Indicazione della procedura per il diritto di recesso in caso di ripensamento: il consumatore, ai sensi dell’art. 52 codice del codice del consumo, può cambiare idea e, senza indicarne la motivazione, restituire la merce entro 14 giorni dalla consegna. Per agevolare il consumatore nell’esercizio del suo diritto, il merchant deve mettergli a disposizione un modulo (cartaceo o elettronico), nonché indicargli i luoghi ove riconsegnare la merce, il tipo di spedizione e gli eventuali costi da sostenere.  Se il venditore consente i cambi merce (es. cambio taglia, cambio colore, modello, ecc…), verificare le modalità di reso nelle condizioni generali di vendita.

7. Esistenza di un promemoria delle garanzie post vendita: il consumatore ha diritto di esercitare la garanzia sui prodotti di consumo entro 2 anni dall’acquisto, a patto che il difetto venga denunciato al merchant entro 2 mesi dalla scoperta, indicando anche in maniera chiara le forme e le modalità di denuncia del vizio (es pec, raccomandata, fax).

8. Indicazione delle modalità di gestione dei reclami: il merchant deve indicare chiaramente nelle condizioni generali i canali attraverso cui inoltrare il reclamo, i tempi di risposta dell’assistenza clienti e la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie stragiudiziali.

9. Indicazione delle modalità di gestione delle controversie giudiziali: nello specifico, l’indicazione della competenza del foro del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis Codice del Consumo.

10. Presenza di un documento di privacy e cookie policy, e corretta acquisizione dei consensi: nella home page del sito devono essere pubblicate e rese visibili, le condizioni di trattamento e revoca all’autorizzazione dei dati degli utenti e dei clienti, ivi compresa la politica dei cookies rilasciati dal sito.

Le associazioni dei consumatori che hanno aderito al protocollo d’intesa sono ACU, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Udicon, Unione Nazionale Consumatori. Firmatario dell’accordo anche il CEC, Centro Europeo Consumatori, che partecipa in qualità di garante del consumatore a livello transfrontaliero.

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