Diffamazione online

Accolto il ricorso contro l’archiviazione del procedimento a carico di un soggetto accusato di diffamazione nei confronti di una persona defunta

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209/2017, si è pronunciata su un controversia in tema di diffamazione nei confronti di una persona defunta . In particolare, l’attore aveva sporto querela nei confronti di un soggetto reo, a suo avviso, di aver offeso la memoria di un proprio congiunto, nel frattempo deceduto.

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Il Giudice di Pace in prima istanza, aveva disposto l’archiviazione del procedimento. La sentenza era stata impugnata davanti alla Suprema Corte. Il ricorrente, in particolare, eccepiva la violazione del contraddittorio. Il provvedimento era stato infatti emesso nella pendenza del termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire a tale doglianza, accogliendo il ricorso in quanto fondato.
La Cassazione ha chiarito che integra una violazione del diritto al contraddittorio il giudice che proceda all’archiviazione anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni previsto per la proposizione di eventuale atto di opposizione.

Inoltre, per il Collegio, è fuor di dubbio che l’obbligo di rispettare il suddetto termine sussista a prescindere dalla fondatezza della richiesta di archiviazione. Ciò anche quando con questa sia stato prospettato, come avvenuto nel caso di specie, che il querelante non sia la persona offesa del reato. Questi, infatti, ha diritto di sottoporre al giudice gli elementi di prova a sostegno della propria pretesa.

Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente doveva ritenersi in astratto persona offesa del reato ai sensi dell’art. 597 comma 3 del codice penale.
La disposizione, infatti, prevede due ipotesi distinte per il caso in cui l’offeso sia deceduto prima di aver esercitato il diritto di querela per l’offesa subita, e per quello, diverso, di offesa alla sua memoria.

Nella prima ipotesi, ai prossimi congiunti viene devoluto iure successionis il diritto di presentare la querela non esercitato dal loro congiunto. Ciò in deroga a quanto previsto dalla normativa. Questa, infatti, esclude la trasmissione ereditaria del diritto di querela, ritenuto altrimenti un diritto personalissimo destinato perciò ad estinguersi alla morte del suo titolare.

Nella diversa ipotesi di offesa alla memoria del defunto, invece, i soggetti elencati nell’ultimo capoverso dell’art. 597 vantano iure proprio il diritto di presentare la querela. Essi stessi si qualificano come i soggetti passivi dell’offesa, in quanto titolari dell’interesse a difendere la memoria del loro congiunto.

E’ in quest’ultimo senso, stando agli atti, che nel caso in esame l’attore ha proposto querela nei confronti degli indagati. Quindi, è indubitabile che il giudice non potesse disporre l’archiviazione del procedimento nella pendenza del termine per proporre opposizione.

Diffamazione nei confronti di una persona defunta, il reato sussiste?

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