La donna si era sfogata con messaggi fortemente critici sullโazienda dopo una nuova modifica agli incarichi che le venivano assegnati. Il post perรฒ era stato letto dallโamministratore che lโaveva licenziata. Per i giudici รจ una giusta causa in quanto le frasi diffamatorie hanno rotto il vincolo fiduciario con lโazienda.
Criticare su facebook lโazienda per cui si lavora puรฒ costare il proprio posto di lavoro. Lo sa bene a sue spese un’impiegata forliveseย di 43 anni licenziata in tronco per giustaย proprio dopo aver scritto sui social frasi fortemente critiche sulla societร per cui lavorava. Come riporta il Resto del Carlino, infatti, nei giorni scorsi anche ย la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della donna contro i licenziamento, dichiarando dunque legittimo l’allontanamento. La vicenda risale al maggio del 2012 quando, dopo un nuova modifica agli incarichi che le venivano assegnati, la 43enne (invalida civileย al 67%) con il suo cellulare scrive sulla sua pagina Facebook un post ย con espressioni volgari e inequivocabili che recitava: “Mi sono rotta i cโฆ. di questo posto di mโฆ.”.
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Tra gli amici della donna sul web perรฒ c’era anche il legale rappresentante dell’azienda che lesse il post e avvio le procedure per una lettera di contestazione che a fine mese portรฒ al suo il licenziamento. Il post fu cancellato ma la donna decise di impugnare l’atto davanti al tribunale del Lavoro. I giudici perรฒ le hanno dato torto ย sia in primo grado che in appello giudicando scorretto il suo comportamento. Secondo i magistrati infatti “Iย social sono uno spazio pubblico, nel quale i contenuti potenzialmente diffamatori possono trovare un vasto eco.ย ร venuto meno, in buona sostanza, il vincolo fiduciario che deve esistere tra azienda e dipendente”.
La stessa sentenza infine รจ stata ribadita anche dalla Cassazione che quindi ha reso definito il licenziamento in quanto la condotta della dona “integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno รจ stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quantoย idoneo a recidere il vincolo fiduciarioย nel rapporto lavorativo”. Per la suprema corte infatti “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso lโuso di una bacheca Facebook integraย unโipotesi di diffamazione, per la potenziale capacitร di raggiungere un numero indeterminato di persone. Scrivere un post sul social realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l’idoneitร del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone con la conseguenza che, come nella specie, lo stesso รจ offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili”. La donna quindi non verrร nรฉ risarcita nรฉ reintegrata, l’azienda ha deciso comunque di non sporgere denuncia per diffamazione.
>Fonte https://www.fanpage.it/licenziata-per-un-post-su-facebook-per-la-cassazione-e-giusta-causa/
http://www.fanpage.it/