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Privacy e videosorveglianza: tra norme e opportunità

Entrato ufficialmente in vigore nel 2016, il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personaliavrà piena applicazione dal 25 maggio 2018. Cosa implica per i professionisti del settore, come gli installatori, alle prese con sistemi di videosorveglianza?

Riccardo Abeti, avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie e partner di EXP legal – Italian and International law firm avrà modo di spiegarlo compiutamente a Illuminotronica nell’appuntamento previsto in occasione di Smart PRO Academy (venerdì 13, ore 14-15.30). All’esperto forense, in avvicinamento all’evento di Padova, abbiamo chiesto qualche anticipazione del suo intervento mirato a offrire agli installatori di sistemi di sicurezza – e non solo – la possibilità di giungere al nuovo Regolamento Privacy in possesso delle conoscenze minime che la legge tuttora prevede.

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«Con il “Regolamento Privacy” sono stati introdotti, in particolare con l’articolo 25, i principi di privacy by design e di privacy by default, che prevedono l’obbligo per le aziende di avviare un progetto che contempli sin da subito strumenti a tutela dei dati personali. Per un impianto di videosorveglianza, ad esempio, si dovrà pensare a minimizzare la quantità di dati raccolti o di adottare specifici approcci per le finalità e il luogo oggetto del video controllo e delle persone soggette a esso. L’impianto di videosorveglianza è per sua natura invasivo nella riservatezza della privacy perché mediante la tecnologia una persona è inserita in un determinato luogo per un determinato lasso di tempo, con le implicazioni che tale situazione comporta».

Tra i concetti esposti nel suo intervento a Illuminotronica è contemplata anche la responsabilità dell’installatore. Può illustrarci quali sono?
Il professionista che provvede all’installazione di un impianto di videosorveglianza lo fa su indicazione del titolare del trattamento, rispondendo quindi alle esigenze di un committente. Tuttavia, nel farlo non può mettere in atto interventi contrari alla normativa. Certamente, il committente ha maggiori responsabilità rispetto all’installatore, perché può indurre quest’ultimo a installare un impianto che non soddisfa i principi di privacy by design e di privacy by default; il primo sottende la necessità di tutelare il dato a partire dalla progettazione dei sistemi tecnologici; il secondo evidenzia la necessità di tutelare la vita privata dei cittadini a prescindere, da qui il “by default”. Il limite delle responsabilità dell’installatore è costituito dalle informazioni che riceve o che non è tenuto a verificare. Per esempio, se il committente richiede un sistema in grado di incamerare una quantità di informazioni eccessiva rispetto allo scopo per cui è stata inserita l’installatore non è tenuto a conoscere per quali ragioni sia stata posta. A lui, però, viene chiesto di sapere quale grado di dettaglio informativo sia in grado di avere una determinata soluzione rispetto ad altre. In questo senso, può consigliare il suo committente, evitando di installare un impianto sproporzionato alle finalità.

Terminano qui le sue responsabilità?
Non proprio. L’installatore è chiamato a un ruolo che sottende una certa responsabilità e una appropriata conoscenza e formazione non solo del Regolamento europeo ma anche dei disposti normativi imprescindibili nel suo bagaglio di competenza. Deve essere quindi a conoscenza del fatto che un determinato sistema abbia un certo flusso di informazioni o conti su un sistema di storage. In questo senso l’installatore è visto come il responsabile del trattamento perché, per esempio, il regolamento impone che la competenza del responsabile sia tale da mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Quindi, sapendo che l’accesso a determinate immagini dovrà essere limitato a personale espressamente autorizzato il fatto di strutturare un impianto facilmente vulnerabile comporta l’insorgere di responsabilità per chi lo ha installato».

La conoscenza del Regolamento che opportunità apre all’installatore?
Innanzitutto tutela lo stesso professionista e lo rende più proattivo: conoscendo, non si limita più esclusivamente a un mero montaggio bensì è in grado di fornire consulenza e assistenza in alcuni casi determinanti a tutto beneficio del titolare del trattamento dei dati che gli commissiona un determinato impianto.

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