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Minori e foto video pubblicati su internet tutto quello che occorre fare per la tutela e la rimozione di contenuti che riguardano i nostri figli

MINORI E FOTO/VIDEO PUBBLICATI SU INTERNET : tutto quello che occorre fare per la TUTELA e la RIMOZIONE di CONTENUTI che riguardano i NOSTRI FIGLI
Scritto da gestore

Per veicolare contenuti più semplici da comprendere rispetto a quelli solamente giuridici, illustriamo di seguito alcuni scenari per la tutela di foto e video relativi a minori, indicando cosa è lecito o meno e come risolvere eventuali problemi che ne conseguono :

a) E’ necessario l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online ( social e siti web ) delle foto dei figli ?

Risposta : Si, non è lecito senza il consenso di entrambi. Anche laddove la sentenza del tribunale abbia stabilito l’affidamento condiviso dei propri figli è necessario l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online delle foto dei figli.

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Se l’illecito è già avvenuto, cosa è possibile fare dopo :

  • La prima cosa da fare è cercare il dialogo. Magari non si è mai discusso prima all’interno della coppia di questo argomento ed i punti di vista non sono stati ascoltati e ponderati con sufficienza. Parlare con il compagno o la compagna spiegando le proprie ragioni e richiedere gentilmente la cancellazione di immagini a lui o lei direttamente è la strada più veloce e più corretta. Adire senza dialogo a vie legali o eseguire subito segnalazioni ai social o fare commenti minatori pubblici non solo vi pone in una situazione di contrasto che potrebbe non avere più fine ma potrebbe anche generare conseguenze al profilo del vostro partner che potrebbe essere, in alcuni casi, anche chiuso dal social network stesso. Altro suggerimento, fate presente la vostra volontà di cancellazione di tutte le immagini ( con url ) anche in modo scritto tramite whatsapp, visto che i messaggi possono testimoniare la vostra richiesta.
  • Se il dialogo non è stato possibile occorre, prima di procedere, documentare con valore legale la pubblicazione. Uno screenshot infatti non ha valore legale e verrebbe facilmente disconosciuto. Occorre una copia autentica di pagina web come quella che vi offriamo a questa pagina : “copia autentica pagina web” [ click qui ]
  • Con la copia autentica della pubblicazione possiamo ora seguire due strade : la prima della diffida, la seconda della denuncia. Per la diffida legale vi invitiamo a consultare il nostro sito https://www.diffidelegalionline.it/

Cosa dice la legge :

Il genitore che unilateralmente decide di pubblicare le foto del figlio (o della figlia) online, senza preventivamente acquisire il consenso dell’altro genitore viola le norme sull’esercizio della responsabilità genitoriale. La pubblicazione di foto di figli minori, sebbene in sé lecita, potrebbe per le modalità e l’intensità con cui viene praticata, essere considerata pregiudizievole per il minore ed in quanto tale avere rilevanza giuridica sia al fine di una eventuale decisione di rimozione, sia in termini di corretto esercizio della capacità genitoriale.

Se siete un Istituto o una scuola ricordatevi che occorre il consenso di entrambi i genitori e la loro autorizzazione alla pubblicazione delle immagini rilasciata attraverso liberatoria che è revocabile in qualsiasi momento da una delle parti. Per “pubblicazione” si intende la divulgazione dell’immagine attraverso qualsivoglia mezzo che la renda pubblica: mostre, siti internet, riviste, cartelloni pubblicitari, ecc…

Vi sono inoltre differenze tra pubblicazione della foto del minore per scopi privati e per scopi pubblicitari; in questo secondo caso, infatti, oltre alla liberatoria firmata dai genitori, si dovrà sottoporre agli stessi, anche l’informativa sulla privacy. Inoltre, laddove, grazie a tale utilizzo dell’immagine, si dovessero percepire dei guadagni, questi potranno essere riscossi dai genitori solo previa autorizzazione del giudice tutelare a seguito di apposita istanza, e non autonomamente.

Dall’illecita pubblicazione di immagini ritraenti minori si possono configurare due tipi di danno: patrimoniale (dovuto al pregiudizio economico che la vittima ha subito a seguito della pubblicazione e di cui è in grado di fornire prova), e non patrimoniale (in tutti i casi previsti dalla legge ordinaria ed in tutte le altre ipotesi di violazione dei diritti dell’individuo garantiti dalla Costituzione). Il genitore che voglia impedire l’uso da parte dell’altro delle fotografie del figlio può agire in due modi. O con un ricorso autonomo in base agli articoli 96 della legge sul diritto d’autore e 10 del Codice civile, o prevedendo condizioni ad hoc nel ricorso per separazione o divorzio. In caso di separazione giudiziale il giudice, già con i provvedimenti provvisori, potrà far valere i diritti dei figli minori, tutelandone la riservatezza. In ogni caso il tribunale potrà ordinare l’eliminazione delle foto o la disattivazione del profilo del minore, sostituendosi al genitore che ha dimostrato di trascurare i profili educativi legati al corretto utilizzo delle nuove tecnologie.

… e SE I GENITORI LITIGANO ?

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Se i genitori litigano per le fotografie del figlio minorenne da pubblicare sui social network a decidere sarà proprio lui. Lo ha stabilito il Tribunale di Chieti con la sentenza 403 pubblicata lo scorso 21 luglio, che ha affidato al figlio di 17 anni la possibilità di negare il consenso a mamma e papà per la pubblicazione delle proprie fotografie online. La questione nasce dalla causa di divorzio dei genitori in cui entrambi lamentavano la pubblicazione di fotografie “inopportune” del figlio sui rispettivi profili social. Le immagini postate sarebbero state infatti lesive per il figlio e per questo entrambi i genitori chiedevano al giudice l’ordine di rimozione. Tra i due litiganti, il giudice per la prima volta ha dato risalto alla volontà del figlio, affidando proprio a quest’ultimo – seppur minorenne – la gestione della propria immagine social. Sarà lui di volta in volta ad autorizzare i genitori a pubblicare le sue fotografie su internet. Si legge infatti nella pronuncia che «va prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell’interessato, ormai entrato nel diciassettesimo anno di età».

La sentenza sopra presentata è in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 101/2018 che ha recepito in Italia il regolamento Ue 679/2016 (Gdpr) e che fissa a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori. La sentenza si basa infatti proprio sull’età del ragazzo che, avendo 17 anni, è entrato in quella fascia in cui è possibile – per molti aspetti – autodeterminarsi.

… e SE I GENITORI SI STANNO PER SEPARARE ?

Al fine di evitare futuri contenziosi, è molto importante nelle separazione tra coniugi, inserire specifiche clausole circa il divieto di pubblicazione di foto dei figli sui rispettivi profili social.

… VI SONO ECCEZIONI OLTRE AL CONSENSO DEI GENITORI ?

La pubblicazione delle foto dei minori è ammissibile non solo quando c’è il consenso dei genitori, ma anche nelle ipotesi in cui sussiste un interesse pubblico (articolo 97 della legge 633/1941), come nel caso di un giornalista che deve riportare una notizia che coinvolge dei minori.

 

b) A quale età il consenso digitale di un minore può considerarsi autodeterminato ? e fino a che età è lecita la sorveglianza dei dispositivi da parte di un genitore tramite le app di parental control ?

In merito del CONSENSO DIGITALE DEL MINORE la fonte normativa principale è art. 8 del Regolamento Europeo n. 679/2019 che prevede che “nell’ambito di offerte dirette di servizi ai minori, il trattamento dei dati sia lecito ove il minore abbia almeno 16 anni ma gli Stati membri possono stabilire un’età inferiore, purché non inferiore ai 13 anni. L’adolescente (minore tra i 16 e i 18 anni non soggetto ad obbligo scolastico) ha tuttavia una capacità giuridica attenuata, può sottoscrivere un contratto (come quello di iscrizione ad un social), ma non dovrebbe poter acconsentire ad atti che richiedono un consenso libero, specifico ed informato, come accade per la profilazione (che consente la fornitura di servizi personalizzati oppure l’invio di pubblicità comportamentale).

Come leggeremo nel prossimo paragrafo se i genitori hanno il dovere di controllare gli smartphone dei figli in età adolescenziale ( se non lo fanno, rischiano di pagare i danni in sede civile per gli eventuali reati commessi da questi ultimi) dopo i 14 anni la sorveglianza non è più necessaria se non per esigenze specifiche maturate ad esempio da comportamenti non corretti negli anni precedenti.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione i “grandi minori” sono quelli che hanno raggiunto i 16 anni e in alcuni casi anche solo i 14. Hanno maggiori possibilità di decidere e orientare le proprie scelte di vita, come il percorso di studi o delle proprie aspirazioni. Possono, ad esempio, interrompere il percorso scolastico, stante la cessazione dell’obbligo, svolgere attività lavorativa, contrarre matrimonio (a determinate condizioni), riconoscere figli, prestare il consenso al riconoscimento del genitore, accedere all’interruzione di gravidanza. Sempre a 14 anni i figli possono essere imputabili e da quell’età scatta allora anche un maggior potere di escludere i genitori dalla propria vita social. La pronuncia del Tribunale di Chieti potrebbe anche essere utilizzata per contestare la tanto discussa possibilità dei genitori di monitorare gli spostamenti dei figli con le App di parental control. Se infatti la sorveglianza è lecita quando il figlio è piccolo, diventa più difficile quando è più grande e raggiunge i 14 anni.

Se non ci sono esigenze specifiche che impongano un controllo del figlio, questi potrebbe legittimamente invocare la propria capacità di autodeterminazione per sfuggire alle ingerenze ingiustificate dei genitori nella propria sfera privata. I «no» dei tribunali – Gli articoli 147e 357 del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli che oggi per i giudici include anche la corretta gestione dell’immagine social del minore. Se i genitori disattendono questi doveri può intervenire il tribunale, proibendo a mamma e papà di pubblicare le foto dei figli. Il Tribunale di Livorno già nel 2013 aveva prescritto l’eliminazione delle foto della figlia minorenne dal profilo Facebook della madre e la disattivazione del profilo della figlia. Ancora, nel 2017 il Tribunale di Mantova aveva ordinato a una madre di non inserire le foto dei figli e di rimuovere quelle già pubblicate.

A Trieste, invece, una coppia ha previsto nelle condizioni di divorzio regole sul divieto di far usare ai figli videogiochi violenti o smartphone connessi a internet. Mentre a Brescia il Tribunale ha disposto il divieto per i genitori non solo di pubblicare le foto della figlia minore su blog e social, ma anche di usarne le immagini per il proprio profilo WhatsApp. E il Tribunale di Roma, con una pronuncia del 2017, ha ordinato a una madre che pubblicava sui social network immagini e notizie relative alla vita privata del figlio, violando il divieto posto dall’autorità giudiziaria, di rimuoverle e di astenersi dal pubblicare nuove immagini o informazioni in futuro. In caso di inottemperenza, il giudice applicherà alla madre una sanzione di 10mila euro da versare al figlio tramite il tutore e al marito. Altra sentenza in merito quella del tribunale di Mantova che si è pronunciato come segue : “l’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 991 n. 176, sicché va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite”.

 

c) E’ lecito pubblicare una foto del proprio figlio insieme ad altri bambini ?

Risposta : No, non è lecito pubblicare una foto del proprio figlio insieme ad altri bambini se si può vedere bene il viso di questi ultimi tali da poterli identificare. Quando non si tratta dei propri figli, è necessario che prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo consenso scritto da parte dei genitori, anche se la foto ritrae il viso degli altri bambini solo sullo sfondo e non in primo piano. E’ invece lecito pubblicarla sfocando il viso degli altri bambini con un programma di editing, evitando così che si possa riconoscere il soggetto ritratto.

Se l’illecito è già avvenuto, cosa è possibile fare dopo :

  • Anche in questo caso consigliamo di cercare come prima strada il dialogo. Fate presente che non fornite il consenso alla pubblicazione di questa immagine e fatelo se possibile tramite whatsapp ( indicando l’url ), visto che i messaggi possono testimoniare la vostra richiesta.
  • Se il dialogo non è stato possibile occorre, prima di procedere, documentare con valore legale la pubblicazione. Uno screenshot infatti non ha valore legale e verrebbe facilmente disconosciuto. Occorre una copia autentica di pagina web come quella che vi offriamo a questa pagina : “copia autentica pagina web” [ click qui ]
  • Con la copia autentica della pubblicazione possiamo ora seguire due strade : la prima della diffida, la seconda della denuncia. Per la diffida legale vi invitiamo a consultare il nostro sito https://www.diffidelegalionline.it/

Cosa dice la legge :

Nel caso il bambino sia presente ad una festa insieme ad altri coetanei per il risarcimento del danno è necessario oltre al fatto che venga provato un danno specifico che non fosse presente uno dei due genitori, perchè se presente all’evento un genitore e non ha impedito la fotografia non può poi richiedere l’indennizzo, questo secondo il tribunale di Ravenna (Trib. Ravenna, sent. n. 1038/2019 del 15.10.2019). Tuttavia una cosa è scattare una foto, un’altra è invece pubblicarla sui giornali o sui social per questo altri tribunali hanno riconosciuto il diritto al risarcimento in via equitativa.

 

d) E’ lecito per un parente, amico o estraneo pubblicare la foto di un minore senza avere chiesto il consenso di entrambi i genitori ?

Risposta : No, non è lecito pubblicare la foto di un minore senza avere chiesto il consenso di entrambi i genitori anche se a farlo è un parente stretto come una nonno/a o uno zio/zia. Quando non si tratta dei propri figli, è necessario che prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo consenso scritto da parte dei genitori ( entrambi ), anche se la foto ritrae il viso del minore solo sullo sfondo e non in primo piano.

Se l’illecito è già avvenuto, cosa è possibile fare dopo :

  • Anche in questo caso consigliamo di cercare come prima strada il dialogo. Fate presente che non fornite il consenso alla pubblicazione di questa immagine e fatelo se possibile tramite whatsapp ( indicando l’url ), visto che i messaggi possono testimoniare la vostra richiesta.
  • Se il dialogo non è stato possibile occorre, prima di procedere, documentare con valore legale la pubblicazione. Uno screenshot infatti non ha valore legale e verrebbe facilmente disconosciuto. Occorre una copia autentica di pagina web come quella che vi offriamo a questa pagina : “copia autentica pagina web” [ click qui ]
  • Con la copia autentica della pubblicazione possiamo ora seguire due strade : la prima della diffida, la seconda della denuncia. Per la diffida legale vi invitiamo a consultare il nostro sito https://www.diffidelegalionline.it/

Cosa dice la legge :

Nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine senza aver ottenuto il consenso dai genitori, si commette un illecito civile: i genitori del bambino ritratto possono chiedere al tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio web la rimozione immediata delle immagini o dei video; inoltre, se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, i genitori possono chiedere un importo e la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni morali. Se, invece le immagini sono utilizzate per trarne un vantaggio economico si risponde del reato di trattamento illecito di dati, ex art. 167 Codice della Privacy, punito con la reclusione fino a tre anni. Non solo: se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. La pubblicazione delle immagini ritraenti i minori, in assenza del consenso espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale è illecita, ai sensi degli art. 10 c.c., dell’art. 8 Reg.Ue n. 679/2016, art. 2 quinquies d.lgs. n. 101/2018 nonché della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. 176/1991

 

e) Un ragazzo o una ragazza minorenne può richiedere ai genitori di rimuovere le sue foto dal web e se questi non accolgono la sua richiesta rivolgersi al giudice per la rimozione ?

Risposta : Si, lo ha stabilito il Tribunale di Roma che ha condannato una madre non solo a rimuovere i contenuti che riguardavano il figlio sedicenne, ma anche a pagare 10 mila euro a quest’ultimo (ordinanza del 23 dicembre 2017, procedimento 39913/2015)

 

f) Un minore può inoltrare la foto di un altro minore nudo senza che sussista reato ?

Risposta : Si, se lo scatto è opera dello stesso minore ritratto che ha inviato di propria volontà il messaggio con foto o video, come nel caso di un selfie erotico. No, e quindi commette un reato, se a scattare la foto è stato un terzo o se il selfie è stato indotto con minacce. Quindi, nel caso di selfie erotici, poiché a ritrarsi nudo è lo stesso minore e senza alcun ricatto, colui che anche lui/lei minorenne dopo aver ricevuto tale immagine la inoltra a un’altra persona (ad esempio con un messaggio su Whatsapp o con altre forme di condivisione) non risponde di pornografia minorile. Fonte : Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 febbraio – 21 marzo 2016, n. 11675. Il discrimine tra autodeterminazione e costrizione è spesso di difficile accertamento e la strumentalizzazione del minore non è sempre agevole da provare. Va infatti valutato anche lo stato di «soggezione psicologica in cui versa la vittima quando decide di scattarsi le fotografie erotiche». Si tratta di un principio di diritto forte a tutela dei minori; tuttavia sono già molte le decisioni che hanno costretto i genitori a disattivare i profili Facebook dei figli o a rimuoverne le foto pubblicate nelle proprie pagine social o persino sul profilo Whatsapp. La diffusione invece via WhatsApp da parte di un maggiorenne a un solo destinatario delle fotografie pornografiche minorili, anche se originate da selfie, rientra nell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 600-ter, comma 4, del Codice penale, che punisce con la reclusione fino a tre anni la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico, a prescindere da chi abbia scattato le fotografie (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 5522/20).

 

g) Mio figlio minorenne ha fatto una videochat con una ragazza ed ora lo stanno ricattando, cosa posso fare per aiutarlo ?

Risposta : Se tuo figlio è vittima di un ricatto sessuale puoi contattare il nostro servizio anti ricatti sessuali online [ click qui ]

 

h) Ho trovato su internet delle foto o dei video di nudo di mio figlio o di mia figlia minorenni : come posso rimuoverle ?

Risposta : Per la rimozione di foto o video a sfondo sessuale dal web puoi consultare questa pagina [ click qui ]

La pubblicazione di foto sui social espone il minore anche a dei gravi rischi: come sottolineato dal Tribunale di Mantova, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia”. Il dato inquietante è che oltre la metà delle foto contenute nei siti pedopornografici provengono dalle foto condivise candidamente su Facebook.

 

i) QUALI CONSIGLI PRIMA DI PUBBLICARE FOTO DEI PROPRI FIGLI SU INTERNET ?

 

l) Foto dei minori e Scuola : quali responsabilità hanno i dirigenti scolastici e gli insegnanti ?

A seguito della legge contro il cyberbullismo (legge 71/2017) il dirigente scolastico è tenuto a dimostrare in giudizio, di aver adottato ogni misura organizzativa ed educativa idonea a garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni, al fine di evitare responsabilità per omessa organizzazione. Qualora gli autori dei fatti incriminati ( relativi alla pubblicazione e scambio di foto o video, in assenza del consenso della vittima, avvenga durante l’orario scolastico o, in ogni caso, trai compagni di classe durante gli orari scolastici ) dovessero avere più di 14 anni, potranno rispondere dei relativi reati dinanzi ad un tribunale dei minori, ma anche i genitori saranno coinvolti provvedendo al risarcimento di eventuali danni in sede civile. La responsabilità della scuola parte nel momento in cui gli studenti entrano in classe e fino a quando non escono e sono inclusi anche gli spostamenti. L’insegnante quindi è tenuto a vigilare durante il cambio dell’ora, la ricreazione, gli spostamenti dalla scuola verso la palestra e quelli in gita scolastica ( sono responsabili anche per eventuali selfie pericolosi effettuati dagli alunni durante la gita ).

m) Come posso tutelare la reputazione di mio figlio vittima di cyberbullismo?

Informatica in Azienda è in grado di tutelare la reputazione di vostro figlio online e difenderlo dal cyberbullismo :

  • verificando ogni contenuto relativo a vostro figlio che sia pubblicato sul web e non solo su google, ma anche su tutti i principali social network e sui siti per adulti.
  • verificando costantemente la presenza online di abbinamenti specifici di parole chiave + il nome di vostro figlio
  • verificando se vostro figlio è vittima di cyberbullismo ed aiutandovi a risolvere il problema
  • verificando la presenza di immagini del viso di vostro figlio su internet o sui social
  • verificando il matching di tag specifici + nome di vostro figlio
  • eliminando i contenuti non desiderati [ servizio rimozione contenuti da internet click qui ]

Approfondisci l’argomento TUTELA DELLA REPUTAZIONE DI VOSTRO FIGLIO [ click qui ] e Analisi della Reputazione Personale Online [ click qui ]

Fonte : Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano