Analisi forense whatsapp

Messaggi WhatsApp: sono fonte di prova?

Inquadramento normativo: legge 40/2008; art. 2712 c.c., art. 2719 c.c.

Principi generali: l’art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

L’art. 2719 c.c. dispone inoltre che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Infine, il d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) all’art. 20 comma 1bis stabilisce “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

Messaggi WhatsApp: le soprammenzionate disposizioni normative sono applicabili anche ai messaggi WhatsApp, i quali costituiscono documenti informatici a tutti gli effetti, equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della legge 40/08: i messaggi WhatsApp sono delle vere e proprie prove documentali, rientranti nella disciplina dell’art. 2712 c.c. (Tribunale di Ravenna, sentenza 231/2017).

Come produrli in giudizio: pacificamente ammessa la validità dei messaggi WhatsApp come elementi probatori, è necessario analizzare le modalità tramite le quali questi specifici elementi documentali potranno e dovranno essere prodotti in sede processuale. In particolare è possibile:

1) depositare gli screenshot: consiste nel fotografare il display del cellulare ove compare la finestra di WhatsApp con la conversazione e stampare il file immagine ottenuto o allegarlo al deposito telematico; tale modalità, tuttavia, facilita le contestazioni della controparte, la quale ben può dedurre che i testi dei messaggi fotografati non sono genuini, non corrispondono all’originale o che non è possibile verificare la provenienza certa degli stessi. In caso di contestazione – e sempre se la stessa sia sufficientemente specifica da insinuare il dubbio sull’autenticità della prova – l’ammissione degli screenshot potrebbe non essere ammessa dal giudice;

2) rendere testimonianza: consiste nel far leggere il contenuto dei messaggi WhatsApp ad una persona che poi, in giudizio, renderà testimonianza su quello che ha letto; per rendere fruttifera la testimonianza, è necessario che il testimone riesca a dar prova certa, oltre che sul contenuto del messaggio, sul mittente, sul destinatario e sulle date;

3) effettuare una trascrizione: consiste nella riproduzione su un documento cartaceo dell’intero testo, parola per parola; il documento con la trascrizione diviene fonte ufficiale di prova.

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Al fine di controllare l’attendibilità, la veridicità e la paternità di quanto riportato, è possibile depositare un’attestazione, da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale, di conformità delle trascrizioni alle conversazioni originali presenti sul supporto informatico; in alternativa ci si può munire di una relazione tecnica di un consulente informatico;

4) produrre lo Smartphone: consiste nell’acquisire il telefono al fine di avere il supporto materiale che contiene l’originale e, quindi, ottenere la certezza della effettiva genuinità di quanto riportato; con il suddetto deposito, l’apparecchio cellulare o il supporto informatico potranno essere sottoposti alla perizia di un tecnico nominato dal Giudice che dovrà verificare che il testo non abbia subito alterazioni.

In alternativa al deposito del dispositivo originale, è possibile produrre la copia forense dello stesso dispositivo di registrazione (registratore digitale, smartphone, telecamera, etc…) così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale al suo contenuto; in tal caso è opportuno depositare anche una relazione tecnica forense che attesti, in conformità con quanto disposto dalla legge 48/2008, la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l’assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in Giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d’interesse .

Orientamenti giurisprudenziali: stante l’utilizzo sempre più diffuso di siffatta messaggistica, anche quale mezzo di prova, la giurisprudenza (anche di merito, cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sentenza del 24/10/2017) sta assumendo posizioni sempre più rigide, ritenendo – soprattutto in caso di contestazione e di disconoscimento della “fedeltà” del documento all’originale – che la semplice trascrizione non sia congrua prova, senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni.

La Cassazione (sentenza 49016/2017) ha affermato che le chat hanno valore come prova informaticanel processo solamente se viene acquisito anche il supporto – telematico o figurativo – contenente la registrazione o il messaggio, al fine di “controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni e del messaggio sia l’attendibilità di quanto da esse documentato”.

Di recente (sentenza n. 5523/2018) la Cassazione ha sostenuto, in relazione al documento informatico non sottoscritto con firma digitale, che “è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.”.

La dottrina non approva la tesi secondo cui, per valutare la veridicità e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell’app, il Giudice possa disporre un’apposita consulenza tecnica d’ufficio: si conclude, quindi, che in assenza dei supporti informatici nei quali sono contenute le conversazioni in chat, non sia possibile conferire ad esse valore probatorio, neppure attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti.

Casistica: in diverse pronunce la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza giuridica a quanto contenuto in un messaggio inviato tramite WhatsApp e prodotto in giudizio.

A titolo esemplificativo, il Tribunale di Catania (Sez. lavoro Ordinanza, 27.06.2017) ha ritenuto che il licenziamento comunicato al lavoratore tramite WhatsApp assolva l’onere della forma scritta trattandosi di un documento informatico che, grazie al sistema delle doppie spunte (grigie quando il messaggio viene consegnato e blu quando viene letto) dà un riscontro completo della data e dell’ora di ricezione e lettura.

Analogamente, il lavoratore può informare il datore dell’assenza per malattia con un messaggio WhatsaApp, trattandosi di una modalità il cui invio diventa più efficiente di una raccomandata a/r perché la “doppia spunta” grigia e blu dà informazioni immediate su data e ora di consegna e lettura (Tribunale di Roma, sentenza n. 8802/2017)

Sempre in tema di licenziamento, il Tribunale di Milano (Sez. lavoro sentenza, 30.05.2017) ha ritenuto che fosse giusta causa di licenziamento la creazione di un gruppo WhatsApp utilizzato per denigrare il datore di lavoro, così sminuendo l’autorevolezza e il potere esercitato dallo stesso nei confronti degli altri colleghi.

I messaggi inviati tramite WhatsApp, contenenti anche fotografie, possono contribuire a dimostrare l’attività di lavoro subordinato, trattandosi di prove documentali che, insieme alle testimonianze, provano l’attività svolta come dipendente (Tribunale di Torino, sentenza n. 55/2018).

I messaggi di WhatsApp legittimamente prodotti in giudizio, sono stati utilizzati per ottenere la condanna di una donna al pagamento delle somme di denaro di cui, in detti messaggi, riconosceva essere debitrice (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 231/2017).

Fonte : https://www.avvocatirandogurrieri.it/leggi-e-diritto/messaggi-whatsapp-sono-fonte-di-prova

 

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