Condominio e Web

Le regole per la videosorveglianza condominiale

Il tema della videosorveglianza condominiale ha raggiunto una svolta significativa per la sicurezza dei condomini.

Se in passato era possibile installare telecamere individuali che permettevano una minima tutela personale, oggi il Garante della privacy ha determinato la necessità di intervenire con norme giuridiche atte a gestire la sicurezza dei comproprietari.

Videosorveglianza condominiale tra passato e futuro
Fino a qualche anno fa la questione di videosorveglianza all’interno dei condomini mancava di norme che regolassero il funzionamento delle telecamere.

I condomini erano liberi di utilizzare propri strumenti di sorveglianza, senza possedere alcuna autorizzazione, a patto che questi inquadrassero spazi di pertinenza.

La problematica sull’installazione di impianti di videosorveglianza riguardava il possibile mancato rispetto della privacy o il carattere gravoso di tale installazione.

A partire dal 2008, il Garante della privacy aveva segnalato la necessità di regolarizzare la videosorveglianza condominiale ottenendo nel 2012 il nuovo art. 1122-ter cod. civ., il quale consentiva l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei condomini alle seguenti condizioni: delibera approvata con almeno 500 millesimi e a maggioranza degli intervenuti, posizionamento degli apparecchi su parti comuni (ma, naturalmente, se c’è il consenso del proprietario anche su beni privati, ad esempio, un balcone) e ripresa delle sole parti comuni.

Le riprese delle telecamere devono limitarsi alle aree comuni e la norma deve essere applicata anche in presenza di estranei all’interno di tali zone.

Il decreto di sicurezza e detrazioni fiscali
In tale ambito si inserisce il “Decreto sicurezza” il quale fine è quello di giungere a una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio.

Vari soggetti hanno ora la possibilità di proporre numerosi progetti “per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati” (art. 7, comma 1-bis).

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A partire dal 2018 sarà possibile attuare detrazioni da IMU e TASI in favore di tali soggetti deliberate dai Comuni.

I progetti non sono però obbligatori e rientreranno solo in futuro negli accordi tra Stato e Regioni seguendo le linee generali stabilite dal Ministro dell’interno.

Delibera e spesa condominiali
La delibera all’installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere approvata a maggioranza tra i condomini e la spesa deve essere ripartita tra tutti in base ai millesimi di proprietà.

Secondo la regola del 1137, tutti i comproprietari sono obbligati a partecipare alla spesa senza possibilità di esonero in quanto il servizio non può essere utilizzato separatamente.

Le nuove normative: dove installare le telecamere
Oggi, l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un condominio comporta un’accurata attenzione sul posizionamento delle telecamere.

Secondo la sentenza n. 12139 del 2015 la telecamera  dovrà essere posizionata in modo da non riprendere le proprietà di fronte o circostanti.

Nel caso in cui tale norma non venga rispettata e che dunque la telecamere inquadri un’abitazione vicina, sussiste la violazione del diritto alla privacy del vicino.

Inoltre, le telecamere si possono posizionare nelle aree e spazi comuni, ponendo attenzione ai condomini dotati di portineria che non rende possibile posizionare i dispositivi senza inquadrare anche la postazione di lavoro  (Art.4 L.300/1970 Statuto dei Lavoratori) e il condominio dovrà disporre di adeguata Informativa Minima (cartellonistica) nei luoghi di accesso alle aree sottoposte alla videosorveglianza.

Nel caso fosse presente la postazione di portierato, si potrà posizionare in esso l’impianto in modalità di visualizzazione così da permettere un controllo in diretta live.

Le riprese, in modalità registrazione, dovranno essere effettuate in maniera “circolare” con attività di sovrascrizione non superiore ai 7 giorni;

Infine, l’accesso alle registrazioni non potrà essere effettuato in maniera indiscriminata, ma dovrà essere ben motivata e con l’interessamento dell’amministratore che funge da Responsabile dei Dati.

Urgenza di installazione
Facendo riferimento alla sentenza n. 71 del 2013, la Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo il quale: “il condomino può, unilateralmente, decidere di installare in via d’urgenza, senza la preventiva maggioranza assembleare, una telecamera nel parcheggio al fine di scoraggiare furti e danneggiamenti”.

Trattandosi di una decisione presa in caso di urgenza in garanzia della sicurezza di propri beni, il condomino che ha operato l’installazione ha anche diritto al rimborso delle spese da parte degli altri condomini.

Le classiche regole del Garante della privacy
Naturalmente, oltre alle regole sovraesposte, bisognerà seguire anche le solite regole disposte dal Garante della privacy come la disposizione di segnalare le telecamere con appositi cartelli informativi indicandone l’eventuale collegamento con le forze dell’ordine oppure che la protezione dei dati deve essere tale da consentire l’accesso alle sole persone autorizzate (amministratore) e le registrazioni devono essere conservate per un periodo non superiore alle 24-48 ore, a meno che non vi siano specifiche esigenze, con integrale cancellazione automatica delle informazioni alla scadenza.

Infine, le persone interessate identificabili hanno il diritto di accedere ai dati che le riguardano con conseguenti verifiche.

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