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Email diffamatoria in cc integra la diffamazione aggravata: la pronuncia della Cassazione

Per la Corte di Cassazione inviare email diffamatorie in copia conoscenza integra il reato di diffamazione aggravata. Infatti si tratta di un mezzo ad elevata capacità diffusiva.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’invio di messaggi di posta elettronicaa contenuto diffamatorio o ingiurioso integra la fattispecie aggravante del reato di diffamazione se l’email è inviata a più persone in copia conoscenza.

La decisione in questione è stata sostenuta più volte dagli ermellini, sia in una sentenza di metà gennaio del 2018 che in un’altra a luglio dello stesso anno (Cassazione, 34484/18) che contraddicono l’orientamento dei tribunali di Milano e di Chieti.

Dunque, secondo la Corte di Cassazione, l’invio multiplo di email rispetta i requisiti della diffamazione aggravata perché destinata ad un elevato numero di utenti, concordemente a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 595 del Codice Penale.

Il caso di specie
Nel gennaio del 2018, la Corte di Cassazione ha ribaltato l’orientamento del tribunale di Chieti e di Milano in merito alla diffamazione aggravata perpetrata via email.

Dunque, la Corte si era ritrovata ad annullare il provvedimento del tribunale di Chieti che aveva escluso l’ipotesi di diffamazione aggravata nel caso di email a contenuto offensivo/diffamatorio inviata in copia conoscenza ad una pluralità di destinatari.
Secondo la Cassazione la decisione appariva ingiustificata: infatti utilizzare la tecnologia per diffamare un soggetto è considerato un’aggravante del reato di diffamazione, a causa della visibilità delle accuse/offese, ma non si spiega come mai lo stesso non dovrebbe valere per le email inviate ad una molteplicità di persone.

La decisione della Cassazione
Dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le email diffamatorie in ccintegrano la fattispecie del comma 3 dell’articolo 595 del Codice Penale, in quanto:

“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.”
Quindi nel caso di specie la condotta è aggravata perché attuata mediante uno strumento di pubblicità. I togati affermano che:

«Il contenuto ritenuto offensivo è stato propagato attraverso posta elettronica indirizzata ad una pluralità di destinatari. La condotta deve correttamente essere qualificata ai sensi dell’ad 595/3 cp per essere aggravata dall’uso di uno strumento di pubblicità, nella fattispecie, di notevolissima capacità diffusiva».
Pertanto alla fattispecie in esame si applicano le seguenti sanzioni:

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reclusione da 6 mesi a 3 anni;
multa non inferiore a 516 euro.

https://www.money.it/Email-diffamatoria-cc-diffamazione-aggravata-Cassazione

 

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