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E-commerce senza confini: stop al geoblocking

E’ stato approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il regolamento sul geoblocking. Ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Europea da cui decorreranno i  nove mesi previsti per l’entrata in vigore, che presumibilmente avverrà entro il 2018.

I consumatori che effettuano acquisti on line, grazie allo stop del geoblocking, potranno effettuare operazioni di acquisto più agevolmente. Lo stabilisce un regolamento UE

Il nuovo regolamento, presentato nell’ambito del mercato unico digitale, ha come obiettivo quello di dare fine al geoblocking ingiustificato, che si sostanzia in restrizioni di diverso tipo che i siti di e-commerce applicano in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di connessione dell’utente. Eliminandolo viene consentito ai consumatori di poter acquistare, effettuare prenotazioni alberghiere, noleggiare auto e quant’altro senza alcuna limitazione geografica e senza essere reindirizzati automaticamente verso un altro sito web a causa della loro nazionalità.
Stando ai dati messi in luce da un’indagine sul “mystery shopping” condotta dalla Commissione, il 63% dei siti web non consente agli acquirenti di acquistare da un altro Paese UE. Il geoblocking risulta più elevato nel settore degli elettrodomestici con l’86%, mentre per quanto riguarda i servizi di prenotazioni online di eventi nel tempo libero, come ad esempio i biglietti di eventi sportivi, si assesta al 40%.
Cosa prevede il nuovo regolamento
Le nuove norme approvate con 557 voti favorevoli, 89 contrari e 33 astensioni vieteranno il “geoblocking” degli acquirenti che navigano su siti web di un altro Paese dell’UE. Verrà consentito a tutti i cittadini UE di scegliere in quali siti acquistare beni o servizi, senza essere bloccati o reindirizzati automaticamente verso un altro sito web a causa della loro nazionalità, del luogo di residenza o dell’ubicazione temporanea.
Il re-indirizzo automatico è uno dei tanti modi in cui si manifestano i blocchi geografici, impedendo ai consumatori di scegliere i negozi online che preferiscono. Ad esempio, una persona in Italia vuole comprare un capo di abbigliamento su un sito francese e, dopo aver scelto taglie e colore, clicca su “Procedi all’acquisto”. A quel punto sullo schermo appare il messaggio “la stiamo reindirizzando sulla pagina italiana del sito” e automaticamente appare la versione italiana del sito, in cui l’articolo scelto però non è disponibile.
O addirittura, vi sono alcuni siti di e-commerce che non accettano modalità di pagamento (ad esempio carte di credito) di un altro paese europeo, oppure, nei siti in cui esiste la registrazione, l’utente non riesce a registrarsi se ha un indirizzo in un altro paese UE.
I commercianti avranno il compito di trattare i consumatori tutti allo stesso modo, consentendo l’accesso agli stessi prezzi o alle stesse condizioni di vendita. Trattamento che deve essere garantito soprattutto quando procedono all’acquisto di:
• beni fisici, che possono o essere spediti nel proprio Stato membro o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali;
• servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web
• servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante (soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi).
Esclusi contenuti protetti da copyright
Almeno per ora, rimangono esclusi i contenuti digitali protetti da copyright, come i libri elettronici, la musica o i giochi online. Viene data però la possibilità di poter inserire all’interno della predetta disciplina anche i citati contenuti digitali. Infatti, i deputati, attraverso l’inserimento di una “clausola di revisione”, hanno imposto alla Commissione europea di valutare entro due anni se il divieto di geoblocking debba essere esteso anche a tali contenuti.
La Commissione avrà il compito di valutare attentamente l’attuazione del regolamento e il suo contribuito all’efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d’autore. Eseguirà, inoltre, un’analisi sostanziale della fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all’ambito di applicazione del regolamento.
Esclusi dal campo di applicazione, per il momento, anche  servizi audiovisivi e di trasporto.
Sintesi del nuovo regolamento
Dunque, il nuovo regolamento relativo agli acquisti on line può essere così sintetizzato:
• i commercianti dovranno trattare gli acquirenti di altri paesi come quelli locali, garantendo accesso agli stessi prezzi;
• i consumatori potranno fare acquisti online su qualsiasi sito nell’UE, senza essere automaticamente bloccati o reindirizzati.

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