Commercio elettronico e leggi

Aspetti legali degli E-commerce: Condizioni di Vendita, Termini del Servizio, Info obbligatorie

In questo articolo vediamo cosa dice la normativa riguardante il commercio elettronico. Che informazioni deve contenere l’e-commerce, che meccanismi deve implementare, quali sono gli obblighi di legge.

 

Attenzione: questo articolo è stato scritto con il solo scopo di evidenziare che l’apertura di un’e-commerce ha delle ripercussioni su vari aspetti tra cui quello fiscale, legale e tecnico. Noi siamo una Web Agency e quindi ci possiamo occupare degli aspetti tecnici, ma per quanto riguarda gli aspetti legali e fiscali bisogna rivolgersi ad un legale o ad un commercialista. Di conseguenza non ci assumiamo nessuna responsabilità circa la correttezza o la completezza delle informazioni qui riportate. Inoltre questo articolo è stato scritto ad inizio 2017 e in questo istante potrebbe contenere informazioni non più aggiornate. Se invece stai cercando una web agency per realizzare il tuo e-commerce puoi chiederci un preventivo.

Le principali norme che regolano gli aspetti legali di un e-commerce sono:

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
nel caso di vendita a consumatori (B2C) anche il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”;
art. 1321 e seguenti del codice civile;
Legge 11 dicembre 1985, n. 765;
La lettura di tali norme è più facile di quello che si potrebbe immaginare, si consiglia quindi di darne una letta e rivolgersi ad un legale per eventuali dubbi.

Di seguito riportiamo solo alcuni spunti contenuti in tali norme.

Clausole e Condizioni Generali del Contratto di Vendita
Un primo decreto dove il legislatore è intervenuto nella tematica degli e-commerce è il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Vediamo di seguito gli articoli più interessanti.

Art. 7 Informazioni generali obbligatorie (D.lgs. n. 70/2003)
Impone di rendere facilmente accessibili e sempre disponibili sul sito dell’e-commerce le informazioni sull’attività che si cela dietro l’e-commerce e quindi richiede di riportare:

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il nome, la denominazione o la ragione sociale;
il domicilio o la sede legale;
i contatti e l’indirizzo di posta elettronica dell’azienda;
il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
il numero della partita IVA;
l’indicazione chiara e inequivocabile dei prezzi evidenziando se comprendono le imposte e i costi di consegna e/o altri elementi aggiuntivi da specificare;
l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso;
Inoltre sono richiesti altri dati aggiuntivi per le attività soggette a concessione e per le professioni regolamentate. Si rimanda alla legge per maggiori dettagli.

Per rendere le clausole del contratto di vendita efficaci il gestore dell’e-commerce può ad esempio riportarle in una pagina a sé stante richiamata in calce alle varie pagine del sito con un link e nelle form di iscrizione/sottomissione dell’ordine. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Nel caso in cui l’acquirente sia un consumatore le cose si complicano perché entra in gioco il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”.

Art. 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.lgs. n. 206/2005)
Particolarmente interessante l’art. 49 del Codice del Consumo che richiede di riportare, oltre ai dati dell’art. 7 anche:

le caratteristiche principali dei beni o servizi;
l’indirizzo geografico, il numero di telefono, di fax (se disponibile) e l’indirizzo e-mail dell’azienda;
prezzi comprensivi di imposte e tasse e spedizioni o eventualmente come calcolarle e tutti i costi a cui l’acquirente può essere soggetto;
le modalità di pagamento (es. carta di credito, bonifico, ecc. Solo nel caso del contrassegno è possibile far pagare il costo del servizio di pagamento), consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi (al più tardi entro 30 giorni. vedi art. 61 Codice del consumo) e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
diritto di recesso o meno, come esercitarlo, eventuali costi per la restituzione;
un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
l’eventuale assistenza post vendita e le garanzie commerciali;
la durata del contratto e le condizioni per recedere;
se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore;
se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie in capo all’acquirente;
se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.
Oltre a tale articolo vanno letti e compresi anche gli articoli seguenti il 49, dal 50 al 59 relativi a Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Clausole vessatorie
Alcune clausole se non approvate specificamente per iscritto vengono ritenute nulle. Tali clausole sono le clausole vessatorie. Si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Inoltre sono vessatorie anche tutte le clausole che prevedono limitazioni alla responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto e sospendere l’esecuzione, ecc.

Per approfondimenti si rimanda agli articoli 33, 34 e 36 del D.lgs n. 206/2005 e alle disposizioni previste nell’art. 1341 del codice civile.

On-line quando ci sono clausole vessatorie si tende a richiamarle con un testo del tipo “si approvano esplicitamente i punti 1,2,3,ecc.” con un tasto “approva” che funge da “approvazione per iscritto”. Al momento non è stato chiarito se ciò basti.

Informativa sulla Privacy
Dato che per interagire con un e-commerce è necessario fornire dei dati personali va presa in considerazione anche il Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

I principali articoli sono:

Art. 3 Principio di necessità nel trattamento dei dati;
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art. 11 Modalità del trattamento e requisiti dei dati;
Art. 13 Informativa;
Art. 23 Consenso;
Come redigere l’informativa sulla privacy è ben documentato sul sito del garante.

Legge sui Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo browser (Google Chrome, Internet Explorer, ecc.), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.

A seconda di come il sito utilizza questi cookie vanno effettuate una o più delle seguenti azioni:

segnalare l’uso dei cookie nell’informativa sulla privacy;
inserire un banner per richiedere il consenso all’uso dei cookie ai visitatori;
notificare l’uso al garante;
Il garante della privacy ha creato la guida Cookie e privacy: istruzioni per l’uso per spiegare caso per caso cosa bisogna fare.

Da tener presente che ad installare i cookie sono tipicamente oltre al sito stesso anche servizi esterni veicolati dal sito come ad esempio Google Maps, i pulsanti social di facebook, twitter e degli altri social network, i video di youtube, ecc.

I cookie installati dal sito sono i così detti cookie di prima parte, mentre quelli installati da servizi esterni veicolati all’interno del sito sono cookie di terze parti.

Link ODR
In breve va aggiunto al proprio e-commerce un link alla piattaforma ODR in modo da informare l’utente del sito che può avvalersi di tale piattaforma per la risoluzione delle controversie. Inoltre va riportata questa possibilità nella pagina dei termini e condizioni del sito e-commerce. La stessa cosa va fatta anche per le offerte inviate via e-mail.

Questa disposizione è contenuta nell’art. 14 del Regolamento 524/2013/EU.

Il link alla piattaforma ODR da inserire è https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è riportato in sintesi cosa fare e anche un’infografica e dei banner da usare per il link.

Informazioni dirette alla conclusione del contratto
L’Art. 12 del già menzionato D.lgs. n. 70/2003 stabilisce che l’e-commerce deve fornire altre informazioni in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del cliente.

le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Tutto ciò si traduce nel riepilogo ben dettagliato nella fase di check-out dell’ordine:

dei dati di fatturazione del cliente;
dei dati di spedizione del cliente;
del riepilogo dei beni con l’indicazione della quantità e del prezzo comprensivo di spese di spedizione e imposte;
i dati dell’azienda che vende tramite e-commerce;
il link alle condizioni di vendita con pulsante “accetta”;
link ODR;
le lingue a disposizione per concludere l’ordine oltre all’italiano;
come correggere eventuali errori (es. scrivere una e-mail all’indirizzo …);
come il cliente potrà accedere al contratto concluso e come questo sarà archiviato. Es. il contratto viene conservato sul server dell’azienda e può essere stampato e archiviato dal cliente.
come procedere alla conclusione del contratto;
l’indicazione chiara che è un “ordine con obbligo di pagare” e tutto ciò che è previsto nell’art. 51 D.lgs 6 settembre 2005, n. 206.
Una volta concluso il contratto (cioè quando il cliente ha inviato l’ordine) l’e-commerce deve spedire una ricevuta dell’ordine al cliente. La ricevuta di fatto deve contenere le stesse informazioni riportate in precedenza. Per i dettagli si veda l’Art. 13 del D.lgs. n. 70/2003.

Comunicazioni commerciali via e-mail
Oltre agli articoli descritti sono anche interessanti i seguenti che stabiliscono le informazioni da riportare nelle comunicazioni commerciali ad esempio via e-mail. Si rimanda direttamente al D.lgs. n. 70/2003 per i dettagli:

Art. 8 Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale: spiega cosa deve essere inserito nelle e-mail o informazioni commerciali inviate;
Art. 9 Comunicazione commerciale non sollecitata;
Art. 10 Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate.
Diritto di recesso
Per quanto riguarda il diritto di recesso si rimanda al Codice del Consumo (e quindi si applica nei casi di B2C). La parte più interessante riguarda il fatto che il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni da quando riceve il bene o dal giorno della conclusione del contratto per i servizi. Questo termine viene prolungato di ulteriori 12 mesi se il sito e-commerce non ha provveduto ad informare il cliente di questa possibilità.

Ci sono poi delle esclusioni dal diritto di recesso (vedi art. dal 56 al 59 del Codice del Consumo) come ad esempio la fornitura di beni digitali (es. e-book, mp3, app, ecc.).

Attenzione: questo articolo è stato scritto con il solo scopo di evidenziare che l’apertura di un’e-commerce ha delle ripercussioni su vari aspetti tra cui quello fiscale, legale e tecnico. Noi siamo una Web Agency e quindi ci possiamo occupare degli aspetti tecnici, ma per quanto riguarda gli aspetti legali e fiscali bisogna rivolgersi ad un legale o ad un commercialista. Di conseguenza non ci assumiamo nessuna responsabilità circa la correttezza o la completezza delle informazioni qui riportate. Inoltre questo articolo è stato scritto ad inizio 2017 e in questo istante potrebbe contenere informazioni non più aggiornate. Se invece stai cercando una web agency per realizzare il tuo e-commerce puoi chiederci un preventivo.

Aspetti legali degli E-commerce: Condizioni di Vendita, Termini del Servizio, Info obbligatorie